La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025, chiamata alla risoluzione di un contrasto di giurisprudenza riguardante la natura generica o specifica del dolo del debitore richiesto dall’art. 2901, primo comma, cod. civ. ai fini della revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro“
Per gli Ermellini “Ai fini della risoluzione della questione posta dall’ordinanza interlocutoria, occorre muovere dalla lettura del testo dell’art. 2901, primo comma, cod. civ., il quale subordina la dichiarazione d’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni: “1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La tesi del dolo generico attribuisce portata non decisiva alla differente formulazione delle due parti di cui si compone il n. 1 della norma in esame, osservando che la stessa non richiede, ai fini della configurabilità della dolosa preordinazione, che il debitore abbia agito con la specifica intenzione di danneggiare i creditori, ma solo che abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicarne le ragioni, ed escludendo quindi, in entrambe le ipotesi da essa contemplate, la necessità sia dell’animus nocendi, ovverosia di “una callida volontà dell’obbligato di danneggiare il creditore”, sia, nel caso di atto a titolo oneroso, della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito di cui l’atto dispositivo è volto a pregiudicare la soddisfazione (cfr. a quest’ultimo riguardo, Cass., Sez. III, 14/05/2024, n. 13265, cit.; Cass., Sez. II, 3/05/ 2010, n. 10623; Cass., Sez. I, 25/10/2007, n. 22365). Nella sua formulazione più compiuta, la tesi in esame esclude finanche la necessità della volontà del debitore di contrarre debiti o la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, ritenendo sufficiente la mera “previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio… per il creditore”, da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante o quale maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass., Sez. III, 7/10/2008, n. 24757, cit.), e ciò sostanzialmente in linea con l’opinione di un’autorevole dottrina, che ai fini dell’assoggettabilità dell’atto alla revocatoria richiede che il debitore a) abbia previsto il sorgere del credito, b) abbia voluto sottrarre il bene all’azione esecutiva del debitore, e c) abbia previsto che le ragioni del futuro creditore rimarranno pregiudicate. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la riproposizione di tale assunto si risolve nella tralatizia affermazione della sufficienza del dolo generico, da intendersi quale generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore (cfr. Cass., Sez. III, 4/09/2023, n. 25687; 27/02/2023, n. 5812; 28/07/2014, n. 17096; 15/10/2010, n. 21338), accompagnata per lo più dal richiamo ai precedenti giurisprudenziali conformi, nonché, talvolta, dalla segnalazione dell’esigenza di una “diversa misura dell’intenzione fraudolenta”, rispetto a quella richiesta nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, senza però che venga precisato in che cosa debba consistere la supposta maggiore intensità del dolo richiesto (cfr. Cass., Sez. III, 14/05/2024, n. 13265). “
Per i giudici di legittimità “la mera considerazione del significato letterale delle espressioni utilizzate nell’art. 2901, primo comma, cod. civ. risulta di per sé sufficiente ad evidenziare l’intento del legislatore di subordinare l’accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda: mentre il verbo “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto direttamente o indirettamente esperienza o per averla appresa da altri, il sostantivo “preordinazione” fa riferimento alla predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato. La seconda espressione implica pertanto una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nell’aggiunta dell’aggettivo “dolosa”, che allude al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell’azione, indirizzata ad impedire od ostacolare l’azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito; tale finalizzazione è del tutto assente nella prima espressione, che fa invece riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l’atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso.“
Il Supremo consesso precisa che “L’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un’indubbia dilatazione dei margini di operatività dell’istituto, già alquanto estesi per effetto dell’opinione comune, che ritiene configurabile il presupposto dell’eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II, 3/02/2015, n. 1902). Tale dilatazione, che si traduce naturalmente in un rafforzamento della tutela dei diritti dei creditori, si pone tuttavia in contrasto con la natura eccezionale che l’azione revocatoria viene ad assumere nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito: in quanto avente la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell’insorgenza dell’obbligazione, essa costituisce una deroga al principio generale, sancito dall’art. 2740, primo comma, cod. civ., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri”, cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l’obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare. Questa esclusione trova giustificazione nella considerazione che, nel momento in cui entra in contatto con il debitore, il creditore è perfettamente in grado di rendersi conto dell’attuale consistenza e composizione del suo patrimonio, nonché di apprezzarne l’idoneità a garantire il soddisfacimento del credito in caso d’inadempimento: può quindi ritenersi ragionevole che l’esercizio dell’azione revocatoria resti limitato all’ipotesi, avente carattere ordinario, in cui il debitore abbia disposto dei propri beni in epoca successiva, nella consapevolezza del pregiudizio in tal modo arrecato al creditore, nonché a quella, eccezionale, in cui l’atto dispositivo, pur essendo stato posto in essere in epoca anteriore, costituisca attuazione di un disegno volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell’assunzione di quello specifico debito.
A ciò si aggiunga che l’accoglimento della revocatoria è inevitabilmente destinato ad incidere sulle posizioni giuridiche di una pluralità di soggetti (oltre al debitore, il terzo acquirente ed eventuali subacquirenti, nonché i loro creditori) i cui interessi vanno tenuti debitamente in conto, nell’ambito di un opportuno bilanciamento con quello dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale: proprio a tutela delle predette posizioni, e quindi della sicurezza degli scambi, il legislatore ha subordinato l’accoglimento della domanda all’ulteriore condizione che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione, cioè a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (cfr. Cass., Sez. III, 18/09/2015, n. 18315; Cass., Sez. I, 9/05/2008, n. 11577; 21/09/ 2001, n. 11916), ed ha disposto, all’art. 2903 cod. civ., che l’azione revocatoria si prescriva in cinque anni dal compimento dell’atto, ovverosia in un termine breve, anziché in quello di dieci anni ordinariamente previsto per i diritti di credito. “