Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 799 depositata il 24 ottobre 2024
Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voler annullare la sentenza n. 121/1/2021 della CGT di I grado di Savona e in conseguenza annullare l’avviso di scadenza impugnato, dichiarando la non debenza del CUP richiesto dal Comune per l’anno d’imposta 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI APPELLATO Comune di Savona:
Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’avviso di scadenza qui in discussione, la ICA S.r.l. accerta, per conto del Comune di Savona, il CUP (contributo unico patrimoniale) per l’annualità 2021 in relazione a n. 2 istallazioni di cartelloni, ubicate lungo l’autostrada_1.
La società Resistente_1 ritiene che le istallazioni accertate risultino del tutto spoglie e non adibite alla diffusione di alcun messaggio pubblicitario; presenta in tal senso ricorso presso CTP Savona.
Si costituiscono Comune di Savona e ICA che insistono per l’assoggettabilità a canone, attese le caratteristiche di promozione pubblicitaria delle installazioni; pregiudizialmente e preliminarmente l’ICA ritiene che la competenza a decidere della controversia vada attribuita al Giudice Ordinario.
CTP Savona, con la sentenza oggi impugnata, accoglie la tesi di ICA e dichiara la propria incompetenza;
compensa le spese stante la novità della questione.
Successivamente, la soc. Resistente_1 deposita appello presso questa Corte di secondo grado, eccependo preliminarmente:
Le istallazioni accertate risultano del tutto spoglie e non adibite alla diffusione di alcun messaggio pubblicitario, come riscontrabile dai rilievi fotografici allegati al ricorso introduttivo e dalla dichiarazione rilasciata da Società_1 S.r.l. che gestisce, per conto di Resistente_1, il pagamento delle imposte in relazione ad alcune delle istallazioni detenute dalla Società (all. 3 al ricorso primo grado).
In relazione alle medesime installazioni è già stato istaurato un contenzioso fra Resistente_1 e l’Ente impositore con riferimento all’Imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno d’imposta 2020. Il ricorso si è concluso, in primo grado, con la sentenza n. 125/1/2022 della CGT di I grado di Savona, favorevole ad Resistente_1, basata (ex art. 27-3 -7° comma- CDS) sul presupposto che è consentita l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e di cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
Nel merito eccepisce:
Quanto all’inammissibilità del ricorso di RESISTENTE_1 per difetto di giurisdizione riconosciuto in sentenza afferma la piena giurisdizione del Giudice Tributario in materia di CUP su istallazioni pubblicitarie. Vero che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 816, legge n. 160/2019) ha introdotto, in sostituzione di diverse entrate, un canone patrimoniale di concessione (CUP). Ma con la risoluzione 18 dicembre 2020, n. 9/DF il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del CUP, che sono: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Afferma che il CUP si pone in netta continuità con una genesi di disposizioni normative che disciplinano prelievi di natura marcatamente tributaria. Indipendentemente dal nomen iuris con il quale si decide di chiamare un prelievo impositivo (Imposta, Tassa, Canone), per vero, la natura tributaria di un canone si evince dalla disciplina sostanziale e non dalla denominazione usata dal Legislatore. Richiama giurisprudenza di merito favorevole sul punto giurisdizione.
Quanto alla carenza del presupposto oggettivo di imposta, ex art. 1, commi da 816 a 847, della L. 160/2019 nonché dell’art. 55 e ss. del Regolamento CUP del Comune di Savona, afferma che non v’è alcuna diffusione di messaggi pubblicitari da parte di RESISTENTE_1: invero, le istallazioni oggetto di accertamento, così come accennato in punto di fatto, non sono adibite a mezzi pubblicitari e non assolvono in alcun modo a finalità di carattere commerciale, essendo, al contrario, del tutto prive di messaggi di alcun genere, come comprovato dai rilievi fotografici in atti.
Supporta le proprie tesi con memoria illustrativa che richiama numerose sentenze di merito favorevoli.
Si costituisce e controdeduce il Comune di Savona, ed evidenzia che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) sostituisce l’abrogata imposta comunale sulla pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. 507/1993, la quale, essendo un tributo, rientrava nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. Tuttavia, il CUP, come suggerito dal nome, indica un’entrata patrimoniale ed in conseguenza, la competenza a decidere sulle relative opposizioni “spetterebbe al Giudice Ordinario”, ancorché “la natura del canone è ancora incerta”. Richiama giurisprudenza di merito “che attribuisce al nuovo istituto natura di entrata patrimoniale non tributaria”.
Quanto alla sussistenza del presupposto impositivo, osserva che le scritte apposte sui cartelli tassati, riportando il nome/logo di Resistente_1 S.p.A, configurano un messaggio pubblicitario, volto a promuovere la domanda di beni e servizi, e finalizzato a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato e dunque rientranti nell’ambito di applicazione del canone. Osserva che i cartelli riportano tutti la dicitura ed il marchio di Resistente_1, peraltro in posizione e carattere bene visibile. Tanto basta ad integrare il presupposto impositivo; richiama Cass n. 8220 del 22.07.1993, 5 n. 15654 del 12.08.2004; n. 17852 del 03.09.2004; n. 4905 del 07.03.2005; n. 23383 del 04.11.2009 e n. 8616 del 11.04.2014 e in particolare 9580 del 15.11.1994. A favore della competenza del giudice ordinario il Tribunale di Macerata, che si occupa però di questione inerente l’occupazione del suolo pubblico (Tribunale Macerata, sent., 03 novembre 2023 n. 902).
Non risulta costituita ICA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti, la Corte è dell’avviso che sia fondata l’eccezione preliminare formulata dall’appellante quanto all’inammissibilità del ricorso di RESISTENTE_1 per difetto di giurisdizione, riconosciuto nella sentenza impugnata.
A) Va esaminata preliminarmente l’eccezione predetta, il cui accoglimento potrebbe potenzialmente precludere l’accesso alla discussione del merito.
La Corte osserva:
La normativa in materia ha subito in epoca recente una consistente evoluzione: l’art. 1, commi dal n. 816 al n. 847 L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il suddetto canone, è stato denominato “unico” in quanto ha sostituito le precedenti imposte TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), l’ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). In particolare, il legislatore ha voluto garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito non essendo possibile richiedere sia il canone per l’occupazione che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari. Ha inoltre demandato la disciplina del canone ai suddetti enti che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale (comma 819, 826,827 e 819 e 825 della L. n.160 del 2019). L’entrata si autodefinisce come «canone patrimoniale», avente dunque in linea di principio natura non tributaria, ma su tale qualificazione sia la dottrina che la giurisprudenza di merito hanno espresso visioni contrastanti (non risulta – ad oggi- giurisprudenza di legittimità).
L’intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo. Ciò emerge, a parere di questo Collegio, dalla lettura dei commi 819 e 817. Il primo dei due disciplina i presupposti del canone e li mantiene rigidamente separati, prevedendo alternativamente l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, premurandosi di escludere la duplicazione di imposta; pare evidente, quindi, l’intenzione del legislatore di mantenere la distinzione tra i due distinti presupposti, come del resto riconosciuto anche in Risoluzione 18/12/2020, n. 9/DF – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ciò porta alla conclusione che per quanto riguarda l’aspetto pubblicitario (come è nella fattispecie in esame) può essere sostenuta la natura tributaria del canone, con la conseguente attribuzione di competenza al giudice tributario (disapplicando eventuali regolamenti comunali che stabiliscano diversamente). Ma la questione non è pacifica. V. nel senso della attribuzione di giurisdizione al giudice tributario sentenza n. 178 del 26 settembre 2022 della CGT1G di Reggio Emilia e CGT2G Friuli -Trieste – Sez. III – Sentenza del 2/2/2024 n. 38 ; in senso contrario v. Tribunale Macerata, sent., 03 novembre 2023 n. 902. Identico contrasto di giudicati in sede amministrativa: la sentenza del Tar Brescia, n. 576/2023 prende posizione sulla natura tributaria del canone pubblicitario introdotto dalla legge 160/2019 e sulla commisurazione delle tariffe, giungendo a conclusioni opposte a quelle di pronunce di altro Tar (Lazio, sentenza 3248/2022). La sentenza favorevole alla soc. Resistente_1 n. 125/1/2022 della CGT di I grado di Savona (confermata da questa CGT2G con sent. 522/2024) è inconferente, perché emessa relativamente all’annualità 2020 soggetta alla precedente normativa.
Sul punto, dissentendo dal giudice di prima istanza, questo Collegio concorda con quanto asserito dall’appellante, per cui l’attuale canone, seppure novellato, in tema pubblicità si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l’imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l’affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree. Infatti, la formula utilizzata dal legislatore (canone “patrimoniale”), non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo. Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l’attuale normativa che disciplina la materia, il canone in questione costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell’imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore. Nello specifico, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali: la doverosità della prestazione; la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti; il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale.
Tutti i predetti requisiti appena enunciati sussistono nella fattispecie in discussione, e quindi non vi è dubbio alcuno sulla natura tributaria del canone in questione, ovvero su installazioni pubblicitarie, le cui relative controversie non possono che competere alla giurisdizione del giudice tributario.
B) Tanto ritenuto e considerato, la Corte è dell’avviso che l’eccezione preliminare formulata dall’appellante sia fondata, e che la giurisdizione competa al giudice tributario. Quanto alle spese, la novità della questione, la presenza di pronunciamenti di merito contrastanti, l’assenza di giurisprudenza di legittimità, costituiscono motivo per la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria dichiara la giurisdizione del giudice tributario nell’odierna controversia; visto l’art. 59 comma 1 lett. a D. Lgs. 546/92 annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova in diversa composizione. Spese compensate.