AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 48 del 25 febbraio 2025

Soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo – Applicazione del regime di esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti alla controllante UE, in assenza del requisito dell’holding period – Direttiva madre/figlia – Articolo 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante ALFA rappresenta di essere la principale società operativa del Gruppo ALFA1, proprietaria di tutti i principali stabilimenti produttivi italiani e responsabile della distribuzione dei prodotti principalmente sul mercato italiano, nonché titolare dei diritti di proprietà intellettuale su brevetti e tecnologie legati alla produzione e dei principali marchi del Gruppo.

A decorrere dal XXX 2024, in seguito ad una riorganizzazione, la Società risulta essere integralmente detenuta dalla società di diritto olandese di seguito denominata più semplicemente BETA, costituita ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi e ivi residente ai fini fiscali. Il capitale sociale di BETA è detenuto da ALFA HOLDING S.r.l. per l’85 per cento e da DELTA B.V. per il 15 per cento. ALFA rappresenta altresì che nonostante BETA abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito ”TUIR”) e dell’articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, la partecipazione in ALFA non è effettivamente connessa a tale stabile organizzazione. L’esistenza di questa stabile organizzazione e l’assenza di connessione effettiva della partecipazione in ALFA non sono oggetto di alcun quesito specifico o di richiesta di conferma nella presente istanza.

Ciò premesso, l’Istante dichiara che distribuirà al socio unico BETA una parte dell’utile d’esercizio 2023 a seguito dell’approvazione del relativo bilancio d’esercizio. Ad oggi, l’importo degli utili che saranno oggetto di distribuzione è stimato pari a circa Euro XXX milioni e la distribuzione dovrebbe avvenire nel corso del mese di XXX 2024, fermo restando che l’ammontare preciso e la data in cui verrà effettuata la distribuzione verranno definiti in prossimità della distribuzione.

L’Istante intende applicare il regime di esenzione da ritenuta alla fonte di cui all’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973 ai dividendi distribuiti a BETA. ALFA rappresenta che affinché tale regime di esenzione possa essere in concreto applicato, la società che percepisce il dividendo:

i. deve detenere una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento del capitale della società italiana distributrice;

ii. deve essere costituita in una delle forme giuridiche previste nell’allegato alla Direttiva 2011/96/UE (cc.dd. ”Direttiva madre-figlia” o ”Direttiva PS”), il quale, per quanto riguarda le società costituite in base al diritto olandese, ricomprende le società costituite nella forma giuridica di «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» (B.V.);

iii. deve essere fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione Europea;

iv. deve essere assoggettata nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nella Direttiva PS, senza fruire di regimi di opzione od esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;

v. deve detenere da almeno un anno la partecipazione nella società che distribuisce gli utili.

Ciò posto, l’Istante rappresenta che al momento della distribuzione dei dividendi, BETA soddisferà i requisiti elencati nei primi quattro punti, in quanto:

(i) detiene una partecipazione del 100 per cento del capitale di ALFA,

(ii) è costituita nella forma giuridica di ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” (B.V.) di diritto olandese,

(iii) è residente ai fini fiscali nei Paesi Bassi, senza potere essere considerata residente in uno Stato non appartenente all’Unione europea in base ad una Convenzione contro le doppie imposizioni ed

(iv) è assoggettata all’imposta sul reddito delle società (vennootschapsbelastin) nei Paesi Bassi senza fruire neanche in via potenziale di alcun regime di opzione o esonero.

BETA non soddisferà, invece, il requisito sub (v), poiché, al momento della distribuzione dei dividendi, avrà detenuto la partecipazione in ALFA da meno di un anno. Tuttavia, la partecipazione in ALFA è destinata ad essere detenuta durevolmente da BETA e per un periodo ben più lungo di un anno.

L’Istante, rappresenta, inoltre che:

– BETA continuerà a detenere la partecipazione in ALFA anche in seguito alla distribuzione dei dividendi e, comunque, sicuramente per un periodo superiore ad un anno;

– prima della data di pagamento dei dividendi, BETA fornirà all’Istante la certificazione richiesta dall’articolo 27bis, comma 2, del d.P.R. 600/1973, in cui attesterà il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 27bis, comma 1, lett. a), b) e c), del d.P.R. 600/1973.

Ciò esposto, con la presente istanza, la Società chiede di confermare che i dividendi che saranno distribuiti al socio unico BETA possano beneficiare del regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973, seppur al momento della distribuzione BETA deterrà la partecipazione in ALFA da meno di un anno e, quindi, non avrà ancora integrato il requisito del periodo minimo di possesso (holding period) di cui all’articolo 27bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società rappresenta che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b), TUIR, i soci non residenti di società italiane sono soggetti alla potestà impositiva italiana in relazione ai dividendi distribuiti dalle predette società fiscalmente residenti in Italia.

L’imposizione sui soci non residenti è applicata dai sostituti d’imposta, individuati in base all’articolo 23 del d.P.R. 600/1973 (tra cui rientra l’Istante), che sono tenuti all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26 per cento prevista dall’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 600/1973, a meno che non risultino applicabili regimi più favorevoli ed in particolare quelli previsti rispettivamente:

dall’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973: esenzione da ritenuta per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che soddisfano i requisiti della Direttiva madre-figlia;

dall’articolo 27, comma 3ter, del d.P.R. 600/1973: ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota dell’1,2 per cento, la quale si applica qualora il percettore del dividendo, pur non integrando le condizioni per l’esenzione da Direttiva madre-figlia, sia comunque una società (o altro ente) soggetta all’imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

dall’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Con riferimento ai dividendi distribuiti a società residenti ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, il regime fiscale di maggior favore e, quindi, applicabile in via prioritaria risulta essere quello previsto dall’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973.

L’Istante rappresenta che al momento della distribuzione dei dividendi, BETA soddisferà i requisiti su elencati nei primi quattro punti, ma non soddisferà, invece, il requisito sub (v), poiché, al momento della distribuzione dei dividendi, avrà detenuto la partecipazione in ALFA da meno di un anno. Tuttavia, la partecipazione in ALFA è destinata ad essere detenuta durevolmente da BETA e per un periodo ben più lungo di un anno.

L’Istante rappresenta, inoltre, di essere a conoscenza della posizione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria, la quale, in diversi precedenti di prassi, ha chiarito che la suddetta esenzione da ritenuta non possa in linea di principio operare prima del decorso del periodo minimo di possesso, in quanto ciò impedirebbe l’esercizio di efficaci controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’avvenuto soddisfacimento a posteriori del suddetto requisito.

Di conseguenza, l’Istante dovrebbe applicare la ritenuta a titolo dell’imposta dell’1,2 per cento al momento della distribuzione in virtù dell’articolo 27, comma 3ter, del d.P.R. 600/1973 e, una volta decorso il periodo minimo di possesso imposto dal richiamato articolo 27bis, BETA potrebbe presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per vedersi rifondere l’imposta alla fonte subita.

Tuttavia, nel caso in esame, ALFA ritiene che BETA possa comunque già beneficiare dell’esenzione da ritenuta di cui all’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973 al momento della distribuzione, poiché ritiene possibile avvalersi dei chiarimenti forniti da codesta Agenzia delle Entrate nella Risposta 537/2021.

La Società rappresenta che la Risposta 537/2021 riguardava l’analogo regime di esenzione da ritenuta previsto dall’articolo 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione elvetica (di seguito l”’Accordo CH”), il quale, seppur con alcune differenze (peraltro più stringenti), ha esteso il regime di esenzione previsto dalla Direttiva madre-figlia ai rapporti tra società dell’Unione Europea e della Confederazione Svizzera.

In tale risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora la società distributrice italiana abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, il regime di esenzione previsto dall’articolo 9 dell’Accordo CH può essere applicato anche prima del decorso del periodo minimo di possesso, poiché l’adesione da parte della società distributrice al regime di cooperative compliance prevede ”l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata” e garantisce un costante rapporto di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, consentendo così di soddisfare ”le esigenze di controllo che di norma ostano all’applicazione del regime[di esenzione] prima del decorso del termine previsto, richiamate nella più volte citata Risoluzione 109/E del 2005”.

L’Istante ritiene che i predetti chiarimenti possano applicarsi anche al caso di specie, dato che l’unica differenza tra la fattispecie concreta e quella oggetto della Risposta 537/2021 è costituita dall’applicazione diretta della Direttiva madre-figlia, anziché dell’Accordo CH. Tale differenza non appare in alcun modo idonea a giustificare una diversa soluzione interpretativa, considerando peraltro che la stessa Agenzia delle entrate ha affermato nella Risposta 537/2021 che l’Accordo CH deve essere interpretato in linea con la Direttiva madre-figlia.

In ogni caso, qualora BETA non dovesse rispettare a posteriori il requisito del periodo minimo di possesso di cui all’articolo 27bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973, l’Istante si impegna, ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 128/2015, ad informare tempestivamente l’Agenzia delle entrate e a provvedere al versamento delle ritenute dovute e non precedentemente applicate.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività.

Esula, pertanto, dalla presente analisi ogni considerazione relativa all’esistenza o meno della Stabile Organizzazione di BETA e l’assenza di connessione effettiva della partecipazione in ALFA in quanto come espressamente affermato dalla Società dette fattispecie ”non sono oggetto di alcun quesito specifico o di richiesta di conferma nella presente Istanza”.

Tanto premesso, il quesito interpretativo sottoposto dall’istante attiene all’applicabilità dell’esenzione della ritenuta sui dividendi che ALFA intende corrispondere al socio unico olandese BETA, società costituita ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi e ivi residente ai fini fiscali, come previsto dall’articolo 27bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

Nello specifico, il quesito riguarda la possibilità per la Società, soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo, di applicare l’esenzione da ritenuta prevista dalle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 27bis del d.P.R. 600/1973 nella prospettata distribuzione di dividendi alla società BETA, ancorché detta distribuzione avvenga prima del decorso minimo di detenzione della partecipazione di almeno un anno.

Il citato articolo prevede le società che detengono ”una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta”, se:

”a) rivestono una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno”.

Il comma 3 del medesimo articolo, prevede poi che ”[o]ve ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi”, si possa non applicare la ritenuta.

Il dubbio interpretativo sollevato dall’Istante è riferito alla condizione indicata alla lettera d), secondo cui la partecipazione deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Nel caso in oggetto, infatti, la controllante, BETA, non soddisfa tale requisito, poiché, al momento della distribuzione dei dividendi, avrà detenuto la partecipazione in ALFA da meno di un anno.

A riguardo appare opportuno ricordare che con la Circolare 60/E del 19 giugno 2001 è stato chiarito che ”dalla lettera della norma, così come modificata, non sembra potersi dedurre che l’agevolazione sui dividendi fluenti verso la società madre possa essere applicata direttamente dal sostituto d’imposta italiano prima che sia trascorso il periodo di detenzione prescritto” e, successivamente, con la Risoluzione n. 109/E del 29 luglio 2005, rubricata ”Esenzione dalla ritenuta sui dividendi Direttiva madre-figlia”, in cui è stato osservato che il combinato disposto dei commi 1, lettera d), e 2 dell’articolo 27 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente alla società beneficiaria dei dividendi la possibilità di chiedere al sostituto di non applicare la ritenuta solo quando ricorrono i presupposti per esercitare il diritto al rimborso della ritenuta medesima e, specificamente, qualora la partecipazione sia stata detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

In particolare, nella Risoluzione n. 109/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di sottolineare che ”qualora la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal sostituto d’imposta sulla base di una semplice dichiarazione di voler mantenere il requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno della partecipazione qualificata, non sarebbe agevole vigilare a posteriori sul mantenimento dell”’impegno” assunto dal socio che ha percepito i dividendi” aggiungendo, altresì, che, in tali ipotesi ”per quanto attiene il rispetto di tale impegno, il sostituto d’imposta non avrebbe alcun potere-dovere di riscontro e la stessa Amministrazione finanziaria incontrerebbe difficoltà nell’attivare controlli efficaci”.

Fatta tale generale premessa, occorre in questa sede soffermarsi sulle ragioni di fondo che hanno spinto l’Agenzia delle entrate a negare l’esenzione sui dividendi fluenti verso la società madre prima che sia interamente decorso il periodo di detenzione previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al fine di comprendere se dette ragioni possano ritenersi superate in funzione della specificità del rapporto tributario istauratosi tra Agenzia delle entrate e ALFA, a seguito dell’adesione di quest’ultima al regime di Adempimento collaborativo.

Come sopra accennato, nel motivare la posizione assunta con la risoluzione n.109/E del 29 luglio 2005, l’Agenzia delle entrate ha espressamente richiamato l’esistenza di specifiche esigenze di controllo connesse con le oggettive difficoltà che incontrerebbe l’Amministrazione finanziaria ”qualora la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal sostituto d’imposta sulla base di una semplice dichiarazione”, nell’attivare ”controlli efficaci” circa il rispetto dell’impegno della società madre di non alienare le partecipazioni prima del decorso dei due anni di possesso, requisito necessario per beneficiare della non applicazione delle ritenute.

A tale riguardo, preme osservare che, come chiarito anche nella Risposta n. 537 del 2021, le cui conclusioni si ritengono pacificamente applicabili al caso di specie, il regime di adempimento collaborativo prevede ”l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate”, tra Agenzia delle entrate e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ”basate sul reciproco affidamento”. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Nell’ambito del nuovo framework, i contribuenti sono incentivati a fornire informazioni spontanee, complete e tempestive e ad assumere comportamenti improntati alla trasparenza e alla collaborazione, a fronte dell’impegno dell’Agenzia delle entrate di rendere l’adempimento fiscale più semplice e supportare le imprese a raggiungere un maggior grado di certezza.

Proprio in ragione del fatto che l’adesione al regime consente all’Amministrazione finanziaria di avere una visione di estrema trasparenza sui processi aziendali e sui rischi fiscali a essa sottesi, l’articolo 5 del d.lgs. n. 128 del 2015, rubricato ”Doveri”, prevede in capo all’Agenzia delle entrate una serie di impegni nei confronti dei contribuenti ammessi, tra cui la: ”d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;”.

Pertanto, tenuto conto dei doveri e degli impegni reciproci assunti con l’adesione al regime doveri che comportano, per il contribuente, l’obbligo di notiziare tempestivamente l’Ufficio di tutti i dati utili alla verifica della sua posizione fiscale e, per l’Agenzia delle entrate, l’impegno ad accordare specifiche semplificazioni negli adempimenti tributari, proprio in conseguenza degli elementi informativi forniti si ritiene che, in seno al peculiare contesto del regime di adempimento collaborativo, le esigenze di controllo che di norma ostano all’applicazione del regime prima del decorso del termine previsto, richiamate nella più volte citata Risoluzione 109/E del 2005, possano essere pienamente soddisfatte nell’ordinario svolgimento delle attività.

Conseguentemente, si ritiene possibile consentire ad ALFA di effettuare le previste distribuzioni di dividendi senza applicazione della ritenuta di cui all’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 (o della ritenuta convenzionale), purché in presenza delle prescritte certificazioni di legge, e fatta salva la restituzione della ritenuta applicata qualora venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo, la condizione secondo cui ”la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno”.

Si precisa che la presente risposta non riguarda eventuali profili di abuso del diritto degli istituti trattati, di cui all’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 e viene resa sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza e concreta attuazione del contenuto, con riserva di riscontro nelle sedi competenti e non si estende pertanto a questioni diverse da quelle oggetto di specifica richiesta.