AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 58 del 3 marzo 2025
Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero istante (di seguito ”Ministero” o ”Istante”) chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista».
L’Istante rappresenta che, a oggi, tale ritenuta è stata costantemente applicata ai premi liquidati dai preposti Uffici sulla base delle risoluzioni del Ministero delle Finanze del 3 agosto 1974, n. 1056 e dell’11 giugno 1998, n. 55.
Pertanto, considerato che a giudizio del Consiglio di Stato «la questione assume rilievo generale, anche al fine di fornire indicazioni utili al corretto esercizio del potere conseguente», l’Istante chiede chiarimenti circa il trattamento tributario da applicare, al fine di orientare e uniformare la propria condotta, senza incorrere in possibili errori di natura contabile ed erariale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 67, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) ricomprende tra i redditi diversi «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».
L’articolo 30, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. (…)».
Il successivo comma 2 dispose che «L’aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso».
L’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone che «1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima rientri tra i suoi scopi istituzionali o statuari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Circa la natura del suddetto premio, la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 3 agosto 1974, n. 1056, ha chiarito che il pagamento relativo ai premi di rinvenimento fortuito «non viene effettuato a titolo di indennizzo per danni, i quali, mentre non potrebbero mai verificarsi per i ritrovatori, attesa la fortuita del ritrovamento, vengono eventualmente risarciti ai proprietari in aggiunta al premio. Trattasi perciò, per ambedue le categorie di beneficiari, di un premio vero e proprio ad essi attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato».
Nel giudizio oggetto della sentenza del 30 gennaio 2024, n. 920, citata dall’Istante, il ricorrente «lamenta la illegittimità della ritenuta alla fonte a titolo di imposta, applicata dal Ministero appellato sulla somma spettante».
Nel precedente grado di giudizio, il Tar aveva affermato che «il premio spettante al proprietario del sito presso il quale è stato effettuato il ritrovamento di un reperto archeologico rientra nell’ampia categoria dei ”premi comunque diversi da quelli su titoli” e dunque soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, d.P.R. n. 600/1973».
Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza dei giudici di primo grado, ha stabilito che «a parte la coincidenza terminologica, va esclusa la natura di premio in termini di vincita, pronostico, scommessa, derivanti quindi dalla sorte, in quanto trattasi di indennizzo a titolo di ristoro per effetti derivanti dall’attività autoritativa di incameramento di un bene che, pur ritrovato nell’ambito di una proprietà privata, per motivi di superiori interessi pubblici è destinato allo Stato. Non si tratta di un premio per una vincita, rimessa alla sorte, ma di un ristoro per un’attività svolta nello stesso interesse pubblico».
Al contrario, con la sentenza del 5 gennaio 2024, n. 207, il Consiglio di Stato, in merito alla natura del premio disciplinato dagli articoli 88 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha affermato che «già da tempo la giurisprudenza ha chiarito che il premio previsto dalle norme in esame non ha funzione indennitaria: non intende, cioè, compensare il proprietario, o il concessionario di ricerca o lo ”scopritore”, di eventuali perdite subite e, in particolare, per il fatto che a questi soggetti è sottratta la proprietà dei beni culturali».
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha già da tempo sottolineato che all’attribuzione patrimoniale in esame «è sotteso lo scopo di spingere il privato ad una determinata forma di attività collaborativa ritenuta utile e consona all’interesse pubblico» (cfr. Sezioni Unite, 11 marzo 1992, n. 2959).
In conclusione, nella citata sentenza n. 207 del 2024, il Consiglio di Stato ha sottolineato come «dalle considerazioni che precedono emerge che il premio per il ritrovamento (di reperti o ruderi non importa) trova giustificazione nella particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario».
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione Sezioni Unite in materia, peraltro, è stato già da tempo recepito dal Ministero che, con la circolare del 18 giugno 2021, n. 29, ha specificato che «la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, sul presupposto dell’appartenenza allo Stato sin dall’origine delle cose rinvenute, ha più volte chiarito che il premio di rinvenimento non ha natura di corrispettivo per la perdita della proprietà, né di indennizzo per il depauperamento patrimoniale del proprietario, ma costituisce una remunerazione dell’attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi (come la conservazione e l’incremento del patrimonio culturale della collettività) a incentivazione della messa a disposizione dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni».
Ciò posto, alla luce della prassi richiamata, nonché della consolidata giurisprudenza in materia, si ritiene che il premio per il rinvenimento del bene, di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non costituisce un ”indennizzo a titolo di ristoro”.
L’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, infatti, ricomprende fra i premi rientranti nella categoria dei redditi diversi anche quelli attribuiti «in riconoscimento di particolari meriti (…) sociali».
Orbene, il premio per il rinvenimento trova «giustificazione nella particolare meritevolezza del comportamento tenuto dal soggetto beneficiario», come forma di remunerazione per l’attività collaborativa al perseguimento di pubblici interessi, quali la conservazione e l’incremento del patrimonio culturale della collettività.
Dunque, si ritiene che l’anzidetto premio si qualifichi come premio attribuito per particolari meriti sociali, ai sensi del sopracitato articolo 67.
Da ultimo, l’articolo 30 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche all’ampia categoria degli «altri premi comunque diversi da quelli su titoli».
Pertanto, si ritiene che i premi per il rinvenimento, qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, debbano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.