AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 51 del 28 febbraio 2025

Enti non commerciali – Operazione di cessione o conferimento di brevetto su risultati dell’attività di ricerca prodotti da inventori propri dipendenti – Redditi diversi – Articolo 67, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Fondazione istante (di seguito ”Istante” o ”Fondazione”) […] si qualifica, […] come fondazione di diritto privato, […].

In base alle previsioni statutarie, la Fondazione persegue lo scopo di costituire un centro di eccellenza per la promozione e lo svolgimento della ricerca […].

Costituisce finalità della Fondazione anche il trasferimento della ricerca […] alla pratica clinica e alla produzione industriale […].

Nell’ambito dell’attività strumentale […], ovvero dell’attività che la Fondazione può effettuare per il raggiungimento dei suoi scopi, rientra, tra l’altro la registrazione di brevetti e l’attivazione di ogni strumento per la tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale; la costituzione e la partecipazione a società di capitali.

In base a quanto rappresentato in istanza e precisato con la documentazione integrativa, la Fondazione esercita un’attività di ricerca scientifica istituzionale, il cui ordinario output è rappresentato dalle pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

I risultati della ricerca vengono resi pubblici tramite seminari, presentazioni a convegni scientifici, pubblicazioni su riviste internazionali, e accessibili tramite sistemi open access su piattaforme internazionali.

L’attività di ricerca è finanziata da fondi […] e donazioni private. I fondi e i contributi erogati alla Fondazione sono in conto esercizio e i risultati della ricerca restano in capo alla Fondazione medesima.

Oltre all’attività di ricerca scientifica istituzionale, la Fondazione svolge anche attività di ricerca commissionata, che configura, ai fini fiscali, un’attività commerciale non prevalente.

L’Istante rappresenta che, nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica istituzionale, in alcuni sporadici casi, i risultati scientifici che appaiono più promettenti sono oggetto di brevetto. Più precisamente, l’Istante chiarisce che l’attività di ricerca non è finalizzata all’ottenimento di un brevetto ma è indirizzata allo scopo istituzionale che è quello di fare attività scientifica di ricerca di base, di interesse pubblico e che può episodicamente anche dare luogo all’ottenimento di risultati brevettabili.

L’Istante rappresenta di essere attualmente proprietario pro quota (essendo la proprietà condivisa con altri enti o istituti che si occupano di ricerca) di quattro brevetti.

Nel corso degli anni, anche in considerazione del rilevante costo di gestione dei brevetti, che consiste non solo nel costo inziale di registrazione, ma anche nelle fee da pagare ogni anno, l’Istante ha proceduto a cedere a soggetti terzi o a conferire in società di capitali taluni brevetti. In via prudenziale dette cessioni o conferimenti sono state assoggettate a tassazione. In ordine all’eventuale imputazione a bilancio dei costi relativi ai brevetti, la Fondazione ha precisato che è stato deciso sin dall’inizio ”di non capitalizzare il costo relativo al deposito dei brevetti ma di spesare tutti i costi relativi”.

L’Istante rappresenta di qualificarsi, ai fini fiscali, come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c).

Ciò in quanto le attività di cui al citato articolo […] dello Statuto, che definiscono l’ambito dell’attività di ricerca istituzionale dell’Istante, non sono riconducibili alle attività indicate nell’articolo 55 del Tuir e pertanto non sono definibili come attività commerciali.

L’attività commerciale esercitata dall’Istante, da identificarsi con la ricerca commissionata, è non prevalente rispetto all’attività istituzionale di ricerca svolta.

Ad avviso dell’Istante, peraltro, la brevettazione si inquadra nell’ambito dell’attività di ricerca istituzionale della Fondazione. Precisa infatti l’Istante, con la documentazione integrativa, che l’attività di ricerca non è finalizzata all’ottenimento di un brevetto ma è indirizzata allo scopo istituzionale che è quello di fare attività scientifica di ricerca di base, di interesse pubblico e che può episodicamente anche dare luogo all’ottenimento di risultati brevettabili.

L’Istante evidenzia, altresì, di qualificarsi, in virtù della propria natura giuridica di ente privato, come soggetto titolare dei brevetti, in quanto datore di lavoro delle persone fisiche che hanno materialmente prodotto l’invenzione, in base al disposto di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale CPI).

Ciò posto, la Fondazione rappresenta di avere in corso la valutazione circa la possibile cessione, ovvero il conferimento in società, di un brevetto. […]

In merito a tale eventuale cessione o conferimento, l’Istante rileva dubbi interpretativi sulla necessità di dover sottoporre, o meno, a tassazione le predette operazioni. Il dubbio interpretativo origina dalla qualificazione come ente non commerciale dell’Istante, e dalla lettura in combinato disposto degli articoli 143, 53, comma 2, lettera b), e 67, comma 1, lettera g), del medesimo testo unico, che sembrano escludere la tassazione di proventi da cessioni, o conferimenti, di brevetti poste in opera direttamente da enti non commerciali titolari dei medesimi.

Pertanto, l’Istante chiede se, in applicazione delle sopra richiamate norme del Tuir:

la cessione del brevetto possa essere ritenuta operazione non imponibile ai fini reddituali in quanto il reddito che ne deriva non è riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito di cui all’articolo 143 del Tuir;

per le medesime ragioni, e visto anche il disposto di cui all’articolo 9, comma 5 del Tuir, anche il conferimento del brevetto in un veicolo societario possa essere ritenuta operazione non imponibile ai fini reddituali.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Fondazione ritiene di qualificarsi come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir perché in base a quanto previsto dall’articolo […] del proprio Statuto, l’attività essenziale svolta dalla Fondazione per la realizzazione dei propri scopi primari consiste nella «promozione e lo svolgimento della ricerca […]», nell’acquisizione dei fondi e dei contributi da destinare alle predette attività, nella diffusione di una corretta informazione in materia di […], anche attraverso pubblicazioni di carattere scientifico. Tali attività non sono riconducibili alle attività indicate nell’articolo 55 del Tuir.

Al riguardo, l’Istante osserva che la commercialità o meno di un’attività è determinata in base a parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere. Tali parametri sono enunciati dalle disposizioni recate, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 55 del Tuir che disciplina i redditi che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Ai sensi di tale norma, si intende per esercizio di imprese commerciali l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile. In sostanza, la qualificazione commerciale ai fini fiscali dell’attività svolta deve essere operata verificando se l’attività abituale possa ricondursi fra quelle previste dall’articolo 2195 del codice civile ovvero, qualora consista nella prestazione di servizi non riconducibili al citato articolo 2195, se la stessa venga svolta con organizzazione in forma di impresa. La qualifica di imprenditore sussiste anche in presenza del compimento di un unico affare, in considerazione della rilevanza economica dello stesso e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale, la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati (cfr. circolare n. 124/E del 12 maggio 1998).

L’Istante osserva che, in quanto ente non commerciale, il suo reddito complessivo è costituito, ai sensi del successivo articolo 143, comma 1, del Tuir, «dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione».

Con riguardo alla cessione di brevetto che intende porre in opera, l’Istante evidenzia che detta operazione rientra nella fattispecie più generale di «utilizzazione economica di un bene immateriale», in cui rientra anche la più frequente fattispecie della concessione in uso o in licenza del brevetto a terzi a fronte di un corrispettivo (royalty).

Nel Tuir l’utilizzazione economica di un bene immateriale, quando non è conseguito nell’esercizio di imprese commerciali, come nel caso di specie, è suscettibile di generare redditi assimilati al reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir) oppure redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir), in funzione del soggetto che li consegue.

Nel caso di specie, osserva l’Istante, viene in rilievo la prima fattispecie, posto che il brevetto è frutto dell’attività di ricerca della Fondazione ed è registrato e mantenuto economicamente dalla stessa Fondazione.

L’isolata cessione del brevetto da parte di Fondazione è suscettibile di generare reddito assimilato al reddito di lavoro autonomo, in quanto sviluppato e prodotto dallo stesso autore.

Al riguardo, l’Istante osserva di qualificarsi come primo titolare del brevetto, sviluppato dai propri dipendenti, in applicazione del disposto di cui all’articolo 64, comma 1, del Codice della proprietà industriale, applicabile alla Fondazione medesima, che non si qualifica come ente di ricerca pubblico.

Ciò posto, considerato che l’Istante si qualifica come ente non commerciale, dalla cessione di un brevetto industriale direttamente sviluppato dalla Fondazione, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca, derivano somme che non sono soggette a tassazione, non potendo la Fondazione conseguire, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, redditi di lavoro autonomo né redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.

L’Istante osserva come, rispetto a tale considerazione, non si possa obiettare che, se è vero che un’attività di lavoro non può mai essere svolta da un ente (da cui la ratio dell’irrilevanza di tale categoria di reddito per gli enti non commerciali) lo stesso non vale per i redditi assimilati al lavoro autonomo che ”in astratto” potrebbero essere riconducibili a un ente. La disposizione testuale di cui all’articolo 143, comma 1 del Tuir, che non menziona la categoria del ”reddito di lavoro autonomo” per gli enti non commerciali, depone in modo certo per l’irrilevanza di tutta la categoria dei redditi di lavoro autonomo, compresi quelli assimilati, ai fini dell’imposizione reddituale di un ente non commerciale e la stessa dichiarazione dei redditi non contempla tale categoria. Né si può argomentare in via analogica, data la rigida suddivisione in categorie di reddito adottata nella definizione del presupposto del tributo, come si può dedurre dalla pronuncia della Cassazione, sez. I, del 9 aprile 1998 n. 3675.

L’Istante osserva altresì che il reddito che deriva dalla cessione del brevetto, essendo riconducibile ad una fattispecie tipizzata dal legislatore, ossia quella di ”utilizzazione economica” del bene, non può essere ricondotto ad altre categorie di reddito. Non è quindi ipotizzabile alcuna diversa qualificazione di tale reddito, né come ”reddito d’impresa” (cui comunque mancherebbe il requisito dell’abitualità) né come «redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente», di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir.

Per tali ragioni, l’Istante ritiene che le somme derivanti dalla cessione del brevetto che sta valutando di porre in opera non debbano assumere rilevanza reddituale.

Vista la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5, del Tuir, che stabilisce che le disposizioni che il Tuir detta per le cessioni si applicano anche ai conferimenti in società, l’Istante ritiene che non emerga materia imponibile anche in seguito all’eventuale operazione di conferimento di brevetto in società.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si osserva che il presente parere non concerne la qualificazione dell’Istante come ente non commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Il possesso di tale qualificazione, dichiarato in istanza, viene pertanto assunto acriticamente in questa sede.

L’articolo 143 del Tuir dispone che per gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione. Pertanto, per gli enti non commerciali, i redditi di impresa si configurano come una delle categorie reddituali che concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare a imposta, unitamente ai redditi fondiari, di capitale e diversi.

In relazione alle varie categorie reddituali che interessano gli enti non commerciali, va osservato quanto segue.

Tra i redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir rientrano, sempre che non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, quelli indicati al comma 1, lettera g), ovvero «i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53».

In tale categoria reddituale rientrano i redditi derivanti da utilizzazione economica di opere dell’ingegno, e anche di brevetti, quando il soggetto beneficiario di tale reddito non è l’autore o l’inventore del bene immateriale, ma ha acquisito il diritto allo sfruttamento economico dello stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Tuir, i redditi diversi in questione costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Ferma tale disposizione, va osservato che il reddito conseguito, in ragione dell’utilizzazione economica del brevetto, direttamente dall’autore o dell’inventore è classificato tra i redditi c.d. assimilati di lavoro autonomo. L’articolo 53, comma 2, lettera b), individua tra i redditi di lavoro autonomo «i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali».

Ai sensi dell’articolo 54octies del Tuir, tali redditi assimilati di lavoro autonomo sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

Dall’analisi delle disposizioni in esame, partendo dalla loro formulazione letterale, si evince che, in relazione all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (ipotesi nella quale rientrano sia la cessione che la concessione in uso dei brevetti) la configurabilità del reddito di lavoro autonomo è subordinata al fatto che l’utilizzazione stessa sia effettuata da parte dell’autore o dell’inventore; pertanto, se l’utilizzazione è effettuata da altri soggetti, si è in presenza di reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir.

In altri termini, le somme derivanti dallo sfruttamento di un’opera intellettuale, incluso un brevetto, costituiscono per il percipiente una forma di compenso per un lavoro svolto personalmente e sono pertanto ricondotte tra i redditi c.s. assimilati di lavoro autonomo; di contro, se il percettore è un soggetto diverso dall’autore, il provento deve essere classificato tra i redditi diversi.

Deve in ogni caso essere considerato che la classificazione tra i redditi assimilati di lavoro autonomo ovvero tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, presuppone che il provento non sia conseguito nell’ambito dell’esercizio di imprese commerciali.

Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che, in base a quanto rappresentato in istanza e precisato con documentazione integrativa, l’attività di ricerca istituzionale della Fondazione conduce ordinariamente alla pubblicazione dei risultati della ricerca e, solo in sporadici casi, nella protezione mediante brevetto dei predetti risultati.

In base al Regolamento […] della Fondazione, trasmesso con documentazione integrativa (di seguito ”Regolamento”), vengono forniti i seguenti elementi definitori:

[…]

per ”Risultati della Ricerca” si intendono «tutti i risultati raggiunti dai Ricercatori […] che siano suscettibili di protezione mediante brevetto per invenzione e/o modello di utilità e/o tutelabili come knowhow».

per ”Inventore”, si intende «l’autore di un Risultato della Ricerca».

L’articolo […] del Regolamento […] stabilisce che:

«i diritti di sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca spettano in via esclusiva alla Fondazione […]»;

«I diritti di sfruttamento economico della Fondazione comprendono la scelta, a sua esclusiva discrezione, di brevettare o meno i Risultati della Ricerca e, parimenti, di dismettere la brevettazione»;

«È fatto salvo il diritto morale dell’Inventore di essere riconosciuto come tale».

Il successivo articolo […] disciplina la Ripartizione dei proventi agli Inventori, prevedendo che:

«[…]la Fondazione corrisponderà all’Inventore un importo compreso tra il […] e il […] dei proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca[…]».

[…]

«In mancanza di diverso accordo, nel caso in cui il Risultato della Ricerca sia stato raggiunto da più Inventori, l’importo […] sarà ripartito in modo paritetico tra tutti gli Inventori».

[…]

L’articolo […], prevede infine che:

«La disciplina di cui al precedente […], in quanto più favorevole agli Inventori rispetto a quanto previsto dall’art. 64 c.p.i., assorbe ogni altro loro diritto retributivo derivante dall’attività di Ricerca, ivi compreso il diritto all’equo premio di cui al comma 2 dell’art. 64 c.p.i.».

L’articolo 64 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito, ”CPI”), richiamato dal Regolamento della Fondazione, è relativo alle «Invenzioni dei dipendenti». Il comma 1 dispone che «Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore».

Il successivo comma 2 dispone «Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto».

Dal richiamato quadro normativo, incluse le disposizioni del Regolamento della Fondazione, emerge che la figura dell’autore dell’invenzione, ovvero dell’inventore, è sempre riconoscibile e tutelata, anche quando l’invenzione venga effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro, ovvero nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego.

In tal caso, il datore di lavoro acquisisce in forza delle disposizioni di legge i diritti derivanti dall’invenzione stessa, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, senza che l’autore medesimo, cessi di essere un soggetto individuato e individuabile, cui spetta in ogni caso il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione.

Un tale assetto di rapporti tra inventore e datore di lavoro, titolare dei diritti sull’invenzione, è delineato espressamente dalle richiamate disposizioni del regolamento della Fondazione, in base al quale, peraltro, la Fondazione è tenuta a riconoscere all’Inventore un importo compreso tra il […] e il […] per cento dei proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dei Risultati della Ricerca, ovvero un trattamento economico che viene ritenuto dal Regolamento medesimo come più favorevole rispetto a quello delineato dall’articolo 64 del CPI.

La circostanza che la persona fisica dell’autore o inventore rimanga sempre individuabile, e mantenga il diritto a specifici riconoscimenti, nel rispetto delle disposizioni del CPI e del Regolamento della Fondazione, consente di ritenere che non possa essere operata in alcun caso un’identificazione tra la Fondazione e la figura dell’Inventore.

L’Inventore resta un soggetto che non coincide con l’ente per il quale lavora, ed è da individuare nella persona fisica del Ricercatore della Fondazione che ha svolto Ricerca in quanto rientrante nelle proprie mansioni, e che ha prodotto il Risultato della Ricerca, qualificandosi come autore del medesimo.

La Fondazione appare piuttosto come il soggetto che, in forza delle disposizioni di cui al CPI relative alle invenzioni dei dipendenti, e sulla base del Regolamento, ottiene fin dall’origine la titolarità dei diritti allo sfruttamento del Risultato della Ricerca prodotto di cui sono autori i suoi dipendenti (riconosciuti come Inventori), incluso il diritto di brevettare e di utilizzare economicamente tale brevetto.

Si deve ritenere, pertanto, che l’utilizzazione economica, da parte della Fondazione, del brevetto non si configura come l’utilizzazione posta in opera dall’autore o inventore, e pertanto non è inquadrabile all’interno della fattispecie impositiva delineata dall’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir.

L’utilizzazione da parte della Fondazione, soggetto diverso dall’autore o inventore, del brevetto, ovvero di quel bene immateriale che origina dalla protezione del risultato della ricerca istituzionale ritenuto meritevole, rientra nella fattispecie delineata dall’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, ovvero dell’utilizzazione economica «di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, posta in opera da un soggetto diverso dall’inventore».

Nel caso in esame, la Fondazione ottiene fin dall’inizio, in virtù del contratto o rapporto di lavoro che lo lega all’inventore, la legittima disponibilità di tutti i diritti connessi all’invenzione, incluso quello di proteggere l’invenzione mediante brevetto e di utilizzare economicamente il medesimo. L’acquisizione dei diritti da parte della Fondazione avviene, peraltro, a titolo oneroso, in quanto la Fondazione è tenuta a riconoscere all’Inventore una parte dei proventi conseguiti dallo sfruttamento economico.

Per tali ragioni, in base alla ricostruzione fin qui operata, si deve ritenere che, in ipotesi di cessione del brevetto posta in opera dalla Fondazione, il provento conseguito deve essere qualificato tra i redditi diversi, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir, soggetti alle regole di determinazione ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del medesimo Testo unico.

Con riguardo all’ipotesi in cui il medesimo brevetto venga conferito, va primariamente osservato che il conferimento configura un’ipotesi di utilizzazione economica analoga alla cessione. Pertanto, alla luce del disposto di cui al richiamato articolo 9, comma 5 del Tuir, si ritiene che l’operazione di conferimento deve essere sottoposta a tassazione, sempre ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera g), assumendo come provento conseguito il valore normale del brevetto conferito, in applicazione del disposto di cui all’articolo 9, comma 2, del Tuir, in base al quale «In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in merito alle operazioni descritte in istanza.