CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2974 depositata il 6 febbraio 2025
Lavoro – Licenziamento – Contestazioni disciplinari irrogate per il rifiuto di eseguire prestazioni consistenti in lavoro fuori porto – Concessione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada – Valutazione dell’esigibilità della prestazione lavorativa – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da A.P., così confermando la sentenza di primo grado (a sua volta confermativa di ordinanza in esito alla fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012) con cui il Tribunale di Brindisi aveva respinto la domanda del medesimo, volta ad ottenere la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 6.8.2020 dall’impresa F.lli B.D. e G. s.r.l., in seguito a due contestazioni disciplinari irrogate per il rifiuto (in due momenti diversi) di eseguire prestazioni consistenti in lavoro fuori porto di Brindisi (cd. in altura);
2. la Corte territoriale ha confermato l’impostazione del Tribunale sull’interpretazione del contenuto della Concessione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi, intercorsa tra la Capitaneria di Porto di Brindisi e l’impresa B.; in particolare, ha affermato che la valutazione dell’esigibilità della prestazione lavorativa deve essere condotta sulla base delle obbligazioni negoziali che vincolano le parti (e dunque sullo specifico CCNL di categoria), non potendo invocarsi alcun tipo di forza vincolante all’atto amministrativo tra le parti in causa nella disciplina del contratto di lavoro subordinato; ha sottolineato come la possibilità di impiego della forza-lavoro in servizi extra-portuali non sia esclusa, né direttamente né indirettamente, dagli artt. 327 cod. nav. e 172-bis cod. nav. (in materia di arruolamento per più navi dello stesso armatore), non accogliendo la tesi del lavoratore circa la sola volontarietà delle prestazioni in altura, perché in contrasto con le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva di categoria (CCNL per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi, artt. 14, 23 e 44 , che prevedono, rispettivamente, la possibilità per l’armatore di adibire componenti di equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non inadeguato al loro grado e qualifica, l’indennità per il servizio in altura, una procedura sindacale specifica per superare eventuali difficoltà nel raggiungimento di un accordo sui compensi per le prestazioni in altura); ha specificato che il contratto di arruolamento, quale fonte del rapporto di lavoro stipulato tra l’armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo, non è condizionato dal contenuto della concessione marittima eventualmente esistente in favore dell’armatore, affermando che: “In definitiva è improprio affermare l’esistenza di una sorta di supremazia del provvedimento amministrativo: esso non può dispiegare gli effetti auspicati dal reclamante sul rapporto di lavoro oggetto di giudizio, dato che diversi sono gli ambiti di operatività, le finalità, la disciplina applicabile, la giurisdizione in caso di conflitto, oltre che i soggetti coinvolti (Autorità Marittima e impresa concessionaria per l’Atto concessorio; arruolato e società armatrice nel rapporto di lavoro individuale”;
3. per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore con 3 motivi (congiuntamente rubricati ed esposti); resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 101 ss., 327 e 172-bis codice della navigazione, 138 e 139 regolamento nav. mar., violazione della legge n. 84/1994, violazione dell’art. 2077 c.c., violazione ed erronea interpretazione del CCNL di categoria (artt. 14 comma 5, 23, 7 lett. e) punto 12, 44), violazione degli artt. 3 e 30 del codice appalti, violazione del contratto di concessione amministrativa e del regolamento locale di servizio del porto di Brindisi;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., denunciando motivazione apparente e perplessa;
3. con il terzo motivo, parte ricorrente si duole (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) di omesso e carente esame di punti controversi e decisivi per l’esito del giudizio;
4. il primo motivo risulta inammissibile;
5. in tema di ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 28541/2024, n. 18021/2016);
6. in ogni caso, nella fattispecie in esame è stata esclusa nel merito la ritorsività del licenziamento, in quanto la prima sanzione irrogata al lavoratore marittimo per rifiuto di adempiere ad una richiesta del datore è stata di tipo conservativo, e solo a seguito del secondo rifiuto è stato irrogato il licenziamento;
7. le molteplici ed eterogenee disposizioni richiamate nel motivo non sono congruenti per sostenere la legittimità del rifiuto delle prestazioni lavorative richieste, dovendosi confermare, perché conforme a legge, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, cioè che il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL di categoria (il quale, tra l’altro, ricomprende la possibilità di impiegare i lavoratori in attività in altura) e non dalla Concessione (atto amministrativo), che ha esclusiva forza tra le parti (quindi impresa e Capitaneria di Porto) e non spiega effetti diretti nel rapporto di lavoro subordinato;
8. né rileva la qualificazione del servizio nel porto svolto dal datore di lavoro in termini di servizio pubblico generale; ciò non è stato escluso dalla Corte d’Appello, ma rimane questione non rilevante in relazione all’inadempimento non giustificato del lavoratore, per l’autonomia esistente fra la privatistica convenzione di arruolamento, che, stante la sua ampia e generale formilazione, ricomprende varie prestazioni, tra cui quelle in mare aperto (in altura), e il rapporto concessorio intercorrente fra la stazione appaltante (Capitaneria di Porto) e la società concessionaria del servizio di rimorchio;
9. non è fondato il secondo motivo, atteso che con le locuzioni “motivazione apparente”, “manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione”, “motivazione perplessa o incomprensibile” ci si riferisce ai casi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232/2016, Cass. n. 16595/2019); tali vizi non ricorrono nella sentenza gravata, che segue un iter logico chiaro e non carente dal punto di vista della motivazione;
10. il terzo motivo è inammissibile, stante la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c.;
11. il ricorso deve, pertanto, essere respinto; parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza; al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.