CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3044 depositata il 6 febbraio 2025
Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Contestuale richiesta di cassa integrazione salariale – Pandemia COVID 19 – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto – per quanto qui ancora rileva – l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 6 marzo 2020 da S.K. S.r.l. a F.P.
2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per l’applicazione della fattispecie disciplinata dall’art. 46 d.l. 18/2020, là dove al comma 1-bis stabilisce che il datore di lavoro che, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 17.3.2020, ha proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n.604/1966 può revocare in ogni tempo il recesso, purché faccia contestuale richiesta di cassa integrazione salariale.
Secondo i giudici d’appello al datore di lavoro è riconosciuta una mera facoltà di revoca senza ulteriori oneri se non quello di accedere alla CIGS; la Corte territoriale ha poi escluso dubbi di illegittimità costituzionale in proposito perché hanno evidenziato come la disposizione non precludesse al lavoratore di accedere comunque alle altre provvidenze previste in caso di disoccupazione, con esclusione pertanto di ogni profilo discriminatorio.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente, con due motivi; ha resistito la società con controricorso.
La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha replicato con memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1 bis, del d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni con l. n. 27/2020 e modificato e integrato dall’art. 80 del d.l. n.34/2020, e/o la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si sostiene l’interpretazione costituzionalmente orientata già praticata dal Tribunale di Roma in primo grado di “sostanziale estensione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso alla pandemia Covid 19 introdotto a far data dal 18.3.2020, anche alla finestra temporale 23.2/17.3.2020, con la possibilità per il datore di lavoro, che revochi il recesso disposto in tale lasso temporale e che faccia contestuale richiesta del trattamento speciale di integrazione salariale, di sottrarsi ad ogni onere contributivo e ad ogni sanzione”.
Per parte ricorrente il termine “può”, contenuto nel testo di legge, andrebbe interpretato in correlazione con le sanzioni e le normali conseguenze della revoca del licenziamento, da cui il datore di lavoro veniva esentato nell’ipotesi in cui si fosse determinato in tal senso, nonché alle circostanze di tempo della suddetta revoca che poteva essere effettuata “in ogni tempo”, senza necessità di rispettare il termine previsto dall’art. 18 comma 10 l. n. 300/1970.
Col secondo motivo si deduce: “Questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 46, comma 1-bis del d.l. n.18/2020, convertito con l. n. 27/2020, per come modificato e integrato dall’art. 80 d.l. n.34/2020, per evidente contrasto con gli artt. 3, 2, 1, 35 e 36 Costituzione”.
Nell’ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di non poter aderire all’interpretazione costituzionalmente orientata proposta, intendendo pertanto la parola “può” contenuta nei comma 1 bis dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, come attributiva di un diritto potestativo del datore di lavoro di revocare o meno in ogni tempo il recesso, parte ricorrente sospetta la norma così intesa di illegittimità costituzionale per contrasto, oltre che con gli altri parametri indicati in rubrica, in particolare con l’art. 3 della Costituzione.
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno ricostruire il parametro normativo di riferimento, anche nei suoi sviluppi temporali.
Con l’art. 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in unico comma, si stabiliva la “Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”
In sede di conversione, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 46 venivano aggiunte talune parole qui non rilevanti, in quanto riguardanti il personale impiegato negli appalti, e veniva sostituita la rubrica, trasformata in «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo».
Solo con il successivo art. 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, oltre a sostituire le parole: “60 giorni” con “cinque mesi” ed aggiungere il periodo di sospensione per le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604., all’art. 46 veniva aggiunto un comma 1-bis, della cui interpretazione propriamente si discute, secondo il quale:
“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”
2.2. Secondo il regime del tempus regit actum, è evidente come tale disciplina, entrata in vigore a partire dal 17 marzo 2020 e rispetto a un comma che ha visto la luce solo nel maggio successivo, non possa rendere retroattivamente vietato un licenziamento intimato il 6 marzo del 2020.
Quanto alla lettura del verbo servile contenuto nella disposizione in termini di «dovere» del datore di lavoro piuttosto che di «potere», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2021, ha già messo in guardia da letture dei testi legislativi, mediante interpretazioni costituzionalmente orientate, che vadano oltre il significato inequivoco delle parole, per cui l’esegesi conforme in siffatti casi “deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” (come recentemente ribadito anche da Cass. n. 15030 del 2024).
Consegue l’infondatezza del primo motivo che sostiene la “estensione del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso alla pandemia Covid 19 introdotto a far data dal 18.3.2020, anche alla finestra temporale 23.2/17.3.2020”.
2.3. In merito al secondo mezzo di gravame è noto che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. n. 8033 del 2023; Cass. n. 14666 del 2020, con la giurisprudenza citata al paragrafo 2.5.).
Tuttavia, un simile motivo può essere certamente inteso come sollecitazione diretta a questa Corte affinché sollevi una questione di legittimità costituzionale, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Orbene, la questione prospettata appare comunque priva del requisito indefettibile della rilevanza nel presente giudizio avente ad oggetto una impugnativa di licenziamento asseritamente illegittimo sul presupposto che lo stesso sia stato intimato in violazione di legge.
Anche ove la disposizione dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima come auspicato da parte ricorrente, e cioè nel senso che al datore, legislativamente, non dovesse essere lasciata la scelta di revocare il licenziamento, ma fosse invece obbligato a farlo, ciò non renderebbe illegittimo retroattivamente il recesso già intimato, ma al più renderebbe illegittima la mancata revoca e potrebbe giustificare un’azione di risarcimento del danno nei confronti del datore inadempiente alla regola eventualmente riformulata dalla Corte costituzionale.
Giudizio evidentemente diverso da quello all’esame del Collegio.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; considerata l’assoluta novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per una compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.