CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4727 depositata il 23 febbraio 2025

Malattia professionale – Aggravamento – Degenerazione naturale – Consulenza tecnica d’ufficio – Riliquidazione dell’equo indennizzo – Concause di invalidità – Principio di equivalenza delle cause – Errore di percezione – Travisamento delle conclusioni del CTU – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, rigettava la domanda proposta da D.M. nei confronti dell’INAIL per l’accertamento dell’aggravamento della malattia professionale già riconosciuta (lombodiscoartrosi) e la riliquidazione dell’equo indennizzo.

2. La Corte territoriale premetteva che l’assicurato, nato nell’anno 1946, aveva svolto l’attività di coltivatore diretto e pastore dalla giovane età fino all’anno 2006— epoca in cui aveva cessato ogni attività lavorativa— ed aveva proposto domanda di aggravamento nove anni dopo, nell’anno 2015.

3. Osservava che il ctu del primo grado aveva affermato che la evoluzione peggiorativa della lombodiscoartrosi, dall’originario 6% all’8%, era collegabile al progredire dell’età del paziente.

4. Ne derivava, a giudizio della Corte di merito, che non poteva applicarsi il principio di equivalenza delle cause, di cui all’articolo 41 cod.pen. (concause di lesione) ma quello delle concause di invalidità, che si applicava quando, in presenza di un concorso di cause, fosse possibile individuare quali effetti derivassero dall’una e quali dall’altra; in tale ipotesi era indennizzabile la sola parte della lesione addebitabile al rischio coperto dalla assicurazione INAIL.

5. Sulla base della stessa ctu di primo grado, l’aggravamento della malattia professionale era collegato in via esclusiva alla degenerazione dell’apparato osteo-articolare dovuta all’età, senza alcun concorso della esposizione a rischio lavorativo, lontana nel tempo.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.M., articolato in quattro ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l’INAIL ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché, pur nella diversa qualificazione delle censure, sono sovrapponibili quanto ai contenuti.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta «falsa applicazione della legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 comma 1, n. 3 per travisamento delle conclusioni del ctu» (così in ricorso).

3. Si espone che, come emergeva dalla lettura integrale della ctu, il consulente non aveva mai sostenuto che l’evoluzione peggiorativa della patologia fosse da ricondursi all’età ma, all’opposto, aveva dichiarato che l’aggravamento non dipendeva da fattori extralavorativi ma da una progressione della malattia professionale già riconosciuta.

4. Il ctu, chiamato a chiarimenti dal Tribunale, alla udienza del 13 febbraio 2019 aveva definitivamente affermato: «La malattia come quantificata costituisce un aggravamento della patologia già riconosciuta che, per sua natura, ha andamento peggiorativo senza la necessità di fattori extralavorativi che, in ogni caso, dalla presente anamnesi non emergono».

5. Con il secondo mezzo si denuncia — ai sensi dell’articolo 360 n.4 cod.proc.civ.— la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 cod.proc. civ. sotto il profilo dell’errore di percezione.

6. Il ricorrente deduce che il giudice dell’appello sarebbe incorso in un errore di percezione, per aver mal interpretato le conclusioni della perizia medico legale.

7. La terza critica è articolata— ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ.— sotto il profilo dell’omesso esame del chiarimenti resi alla udienza del 13 febbraio 2019 e della nullità della sentenza.

8. Si assume che per fugare ogni dubbio in ordine alla corretta interpretazione della ctu sarebbe stato sufficiente l’esame da parte del giudice dell’appello dei chiarimenti resi dal ctu nel corso della udienza del 13 febbraio 2019, esame che in sentenza era stato completamente omesso.

9. Osserva la Corte che con i primi tre motivi il ricorrente si duole della lettura, da parte del giudice dell’appello, della consulenza tecnica posta a base della decisione, sotto il profilo del travisamento delle conclusioni del ctu nel primo motivo, dell’errore di percezione nel secondo e del vizio di motivazione nel terzo.

10. Sul punto occorre dare continuità ai principi affermati da Cass. sez. Un 05 marzo 2024 n. 5792, a soluzione di un contrasto di giurisprudenza.

11. Punto di partenza della citata pronuncia è la conferma— pur all’esito della riforma del vizio di motivazione realizzata dal legislatore del 2012— del principio consolidato secondo cui l’errore che cade sul momento percettivo del dato probatorio, nella sua oggettività, trova rimedio nell’ordinamento attraverso lo strumento della revocazione.

12. Per quanto attiene alla fattispecie di causa, dunque, un eventuale errore di percezione del giudice dell’appello in ordine ai contenuti della ctu, come lamentato con il secondo motivo, non poteva essere dedotto con il ricorso per cassazione.

13. Quanto al travisamento delle conclusioni del ctu, denunciato con il primo motivo, soccorrono i principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella pronuncia citata, in ordine al cd. vizio di travisamento della prova.

14. Secondo le Sezioni Unite detto vizio è denunciabile in cassazione nel solo caso in cui la revocazione sia impedita dall’ articolo 395 n.4 cod. proc.civ., per il carattere controverso del fatto sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Le Sezioni Unite hanno precisato che il carattere controverso del fatto, a norma dell’articolo 395 n. 4 citato, non attiene fatto da provare (cui si riferisce l’articolo 2697 cod.civ.) ma al dato probatorio.

Si tratta del caso in cui tra le parti si svolga un dibattito su di un dato probatorio che, invece, è palese— (le Sezioni Unite immaginano, a fronte della fotografia di un’autovettura, il quesito se detta fotografia rappresenti, piuttosto, un fiume)— ed il giudice , prendendo atto del dibattito e pronunciandosi, incorra in una svista —(nell’esempio posto, le Sezioni Unite immaginano che il giudice «affermi che l’autovettura rappresenta proprio un fiume»).

In tale caso— in cui il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti— il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (in motivazione, punto 10.15).

15. Venendo alla fattispecie di causa, il dato probatorio, di cui la parte lamenta il travisamento con il primo motivo di ricorso, è la relazione del consulente tecnico, come integrata dai chiarimenti resi al giudice.

16. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, tuttavia, che non vi è alcuna svista della Corte di merito sul dato probatorio.

17. Il giudice dell’appello afferma infatti che, sulla base della stessa ctu, l’aggravamento della malattia professionale derivava dalla degenerazione dell’apparato osteoartciolare dovuta all’età. Trattasi di un dato effettivamente riportato nella ctu.

18. Piuttosto, il giudice dell’appello, non ha condiviso le valutazioni del ctu, secondo cui la tutela assicurativa va estesa alle complicanze riconducibili all’evoluzione ed al decorso clinico della malattia professionale in ragione dell’età.

19. Ed allora non vi è alcuna svista del giudice dell’appello ma vi è piuttosto una questione di diritto ovvero se il progredire della malattia professionale nel tempo, in relazione al mero avanzamento dell’età e senza alcuna influenza dell’originario rischio lavorativo, sia o meno indennizzabile dall’INAIL; a tale questione la Corte d’appello, con affermazione in questa sede non censurata, ha ritenuto di dare risposta negativa.

20. Quanto al terzo motivo, una volta esclusa la esistenza di un travisamento della prova denunciabile in cassazione, come limitato dalla Sezioni Unite nella pronuncia citata, non resta spazio per il vizio di motivazione sub specie di omesso esame di un fatto decisivo, ex articolo 360 n. 5 cod.proc.civ., che in sé riguarda un fatto storico e non un mero elemento istruttorio.

21. Secondo il principio affermato da Cass. SU 7 aprile 2014 n. 8053, cui fa rinvio la più recente pronuncia di Cass. Sez. Un. 5792/204, il controllo previsto dall’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

22. I primi tre motivi vanno dunque nel complesso dichiarati inammissibili.

23. Con il quarto motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ.— l’ error in procedendo e la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., censurando la omessa dichiarazione della inammissibilità dell’appello indentale dell’INAIL.

24. Si assume la genericità dell’appello dell’ente, nel quale non vi sarebbe stata una inequivoca indicazione delle censure mosse alla sentenza appellata né delle ragioni per le quali la difesa dell’INAIL sosteneva che l’aggravamento della malattia fosse dipeso esclusivamente dall’età.

25. Il motivo è infondato.

26. Le Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 16 novembre 2017, nr. 27199 hanno chiarito che la riforma del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha recepito le indicazioni già fornite in epoca precedente da questo giudice di legittimità; ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.

27. A tali criteri si è attenuto il giudice dell’appello, posto che la contestazione svolta in appello dall’INAIL era relativa alle conclusioni raggiunte dal Tribunale in punto di indennizzabilità dell’aggravamento, a fronte dei rilievi del consulente tecnico sull’incidenza dell’età.

28. L’atto di appello incidentale, trascritto nell’odierno ricorso, contiene, anzi, una puntuale esposizione delle ragioni per cui, secondo l’INAIL, anche l’aggravamento dovrebbe derivare dal rischio professionale, con il richiamo alla giurisprudenza formatasi sulle cd. «concause di invalidità».

29. Il ricorso deve essere nel complesso respinto.

30. Non vi è luogo al pagamento delle spese, in quanto le parti ricorrenti hanno reso la dichiarazione di cui all’articolo 152 disp att. cod.proc.civ.

31. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.