MINISTERO dell’AGRICOLTURA – Decreto ministeriale del 19 febbraio 2025
Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall’Italia ai sensi dell’art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del seguente decreto si intende per:
a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome;
e) «servizi di consulenza»: l’insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 e coerenti con l’art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
Art. 3
Criteri che garantiscono l’assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l’imparzialità della consulenza
1. Per garantire l’assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell’attività di consulenza. Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:
a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;
b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.
2. Le incompatibilità di cui al comma 1, devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti.
3. Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.
4. Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.
Art. 4
Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale
1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza, i seguenti soggetti:
a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche;
b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
4. Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
6. Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
7. Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
8. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Art. 5
Disciplina del Registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza
1. Le regioni e province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell’identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
2. Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it).
Art. 6
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, purchè compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto.
Art. 7
Norme di attuazione
1. Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale di cui all’art. 1.
Art. 8
Abrogazione
1. È abrogato il decreto interministeriale 3 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016, fatto salvo il comma 1 dell’art. 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.