CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4290 depositata il 19 febbraio 2025

Lavoro – Assegno di invalidità – Prestazioni assistenziali – Limiti reddituali – Revoca – Ricalcolo – Verifica dei requisiti reddituali – Obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati – Liquidazione delle prestazioni – Sommatoria di redditi – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda di G.Z. volta ad accertare l’insussistenza dell’indebito preteso dall’INPS, per superamento dei limiti reddituali previsti per la prestazione in godimento – l’assegno di invalidità con decorrenza 1.9.2009 – per avere prestato, nel corso del 2012, attività lavorativa e per essere divenuto titolare, dal 1°.8.2013, di un trattamento pensionistico di vecchiaia artigiani conseguendo un reddito nel 2013 a tale titolo.

2. Vale premettere che l’INPS aveva revocato l’assegno di invalidità civile per superamento dei limiti reddituali e aveva chiesto in restituzione la somma di euro 690,91 per l’anno 2012 e la somma corrispondente all’intera prestazione per l’anno 2013, per avere superato, sommando i redditi del 2012 con quelli del 2013, i limiti per usufruire dell’assegno mensile.

3. L’annullamento del relativo provvedimento dell’INPS era stato chiesto dall’assistito sul presupposto dell’erroneo ricalcolo comprensivo del reddito del casellario dell’anno in corso e del reddito extracasellario dell’anno precedente.

4. Secondo la prospettazione dell’INPS, dal primo giugno 2010 per tutte le prestazioni pensionistiche collegate al reddito occorreva fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell’anno precedente.

5. Tanto premesso, ad avviso della Corte di merito, per calcolare il limite di reddito necessario a verificare la debenza o meno di una prestazione assistenziale collegata al reddito doveva guardarsi all’anno di riferimento e soltanto a quello, ai sensi e per gli effetti di quanto letteralmente stabilito dall’art.35,co.8 del d.l. 207/2008 ratione temporis vigente, per cui il riferimento al reddito doveva essere effettuato con riferimento ad un solo anno e la norma non poteva interpretarsi tenendo conto dei redditi non del solo anno solare precedente ma anche di quelli dell’anno successivo, nel caso dell’anno in cui era stata erogata la prestazione pensionistica.

6. La Corte di merito riteneva, dunque, non rinvenirsi alcuna ragione logicamente coerente di una previsione di superamento del limite reddituale che prevedesse, quale base di confronto, la sommatoria di redditi di natura diversa percepiti, non nello stesso anno, ma in anni diversi; inoltre, da un punto di vista sistematico, il comma 9 recante indicazione dell’anno in corso si riferiva alla prima liquidazione di una prestazione, come letteralmente previsto, mentre per tutte le altre ipotesi i redditi di riferimento erano quelli dell’anno solare precedente.

7. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, avverso il quale resiste G.Z. con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Ragioni della decisione

8. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.35, co.8 del d.l. n.207/2008, convertito con modificazioni in L. 14/2009, come modificato dall’art.13, comma 6 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; violazione o falsa applicazione dell’art.10 del r.d.L. n.636/1939, come additivato dall’art.8 del d.l. n..463/1983.

9. Assume l’INPS che, a mente del co.8 art.35 d.l.n. 207/2008 come modificato da art.13, co. 6 legge 122/2010, la novità normativa introdotta con la modifica concerne il periodo di riferimento dei redditi da considerare: i redditi per prestazioni per cui sussiste l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno; e i redditi diversi di quelli di cui al punto precedente, conseguiti nell’anno precedente. La permanenza dei requisiti è, dunque, soggetta alla verifica che il reddito dell’anno in corso, relativo a nuove prestazioni, e i redditi dell’anno precedente non superino il limite massimo di euro 15.627,22.

10. Il ricorso è da rigettare.

11. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.

12. L’art 35 del DL n 207/2008 conv. in L n 14/2009 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”.

13. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

14. Tale norma risulta modificata dall’art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente”.

15. La norma ha inoltre aggiunto che «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».

16. Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, alla quale va data continuità, l’interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell’anno precedente.

17. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l’interpretazione offerta dalla parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma.

18. La sentenza impugnata, che si è conformata ai predetti principi, è pertanto immune da censure.

19. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avv. G.A. dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.