Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3374 depositata il 28 gennaio 2025

indebita compensazione 

RITENUTO IN FATTO

1. R.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 10 quater comma 2 d.lgs. 74/2000, per gli anni di imposta 2016 e 2017, per aver utilizzato crediti Irap inesistenti in compensazione di debiti contributivi e previdenziali e disposto la confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. 74/2000 e in subordine, la confisca per equivalente nei confronti del R.V., da eseguirsi su somme di danaro, titoli e immobili di proprietà del ricorrente.

2. Il ricorso è affidato a due motivi. 

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità, evidenziando che, in caso di compensazione di contributi previdenziali e assistenziali, il reato non può essere integrato, posto che la norma punisce l’utilizzo di crediti inesistenti per compensare le imposte. Infatti, il tenore letterale della norma induce a confutare l’interpretazione giurisprudenziale che configura la fattispecie in esame anche in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, e non solo in caso di c.d. compensazione verticale, posto che la lettera della legge fa riferimento alle sole “somme dovute”, e che i contributi previdenziali non sono tributi, restando, quindi, esclusi dall’ambito di applicabilità della fattispecie. Si deduce che, come precisato da parte della giurisprudenza, il reato di indebita compensazione può attenere solo a somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (si cita Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Santoro, Rv. 278825-01), sicché in ogni caso non può tenersi conto delle compensazioni relative ai debiti per gli oneri contributivi.

2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alle statuizioni concernenti la confisca dell’immobile che costituisce la sua unica abitazione. Rappresenta quindi che, ai sensi  dell’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, norma che prevede un limite alla espropriazione immobiliare, tale immobile non può  essere sottoposto a procedura esecutiva e pignorato. Evidenzia altresì che tale immobile è di provenienza lecita e non rappresenta un profitto, in quanto deriva da una somma presa a mutuo, per di più ancora non del tutto restituita all’istituto bancario.                                                                                                                                       

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con riguardo al primo motivo, si richiama l’orientamento giurisprudenziale, ormai del tutto consolidato e granitico, secondo cui il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea. Pertanto, la compensazione di cui al reato ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende sia quella riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all’IVA, per il cui pagamento debba essere utilizzato il modello di versamento unitario (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Rv. 283236;Sez. 3, n. 552 del 01/12/2022, Apolloni, Rv. 283920; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022, Beoni, Rv. 283236 – 01, Sez. 3, n. 389 del 18/09/2020, Scalvini, Rv. 280776; Sez. 3,  n. 13149 del 03/03/2020,  Rv. 279118).

Ne segue che del tutto isolata è rimasta Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Santoro, Rv. 278825, richiamata dal ricorrente a sostegno del motivo di ricorso.

1.2. Con specifico riferimento alla seconda doglianza formulata dal ricorrente, va ribadito che il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativamente all’unico immobile di proprietà, opera solo per le espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari, non per altre categorie di creditori, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato, che hanno ad oggetto il profitto del reato e non il debito verso il fisco (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto  del  delitto   di  cui  all’art.  11  del  d.lgs.   10  marzo   2000,  n.74, Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021,  Rv. 282022;      conf.:     Sez. 3, 8995 del 07/11/2019,  Rv. 278275). 

Pertanto, l’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, che può concernere anche l’abitazione, unico immobile non di lusso.

Infondato è anche il rilievo inerente alla provenienza lecita del bene, trattandosi di confisca per equivalente, che prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato per cui si procede e i beni colpiti dalla misura reale. La manifesta infondatezza della doglianza elide la rilevanza dell’omissione della risposta da parte del giudice a quo. D’altronde, l’omesso esame di un profilo di doglianza formulato nei motivi d’appello non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante, a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., né determina l’incompletezza della motivazione ·della sentenza, allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione o risulti manifestamente infondato (tra le altre, Sez.6, n.47983 del 27/11/2012, D’Alessandro, Rv.254280-01)

2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.