MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 10 marzo 2025
Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale
Art. 1
(Allegati)
1. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b) “Invitalia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal Ministero nell’ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
d) “FRI”: il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, gestito da CDP, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche e integrazioni;
e) “decreto 3/7/2015”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
f) “decreto 14/2/2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
g) “decreto 8/3/2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3/7/2015, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto 3/7/2015 in aggiunta al finanziamento agevolato concesso a valere sul FRI;
h) “decreto 28/1/2022”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2022;
i) “decreto 8/8/2022”: il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese dell’8 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 22 agosto 2022;
j) “finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP, a valere sulle risorse del FRI, all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del presente decreto;
k) “banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo;
l) “finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice;
m) “contributo”: il contributo non rimborsabile, di cui al decreto 8/3/2017, erogabile pro quota a SAL e a saldo, successivamente all’erogazione del finanziamento, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto 28/1/2022;
n) “impresa beneficiaria”: l’impresa destinataria del provvedimento di concessione di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto 8/8/2022;
o) “contratto di finanziamento”: il contratto stipulato tra la banca finanziatrice e l’impresa beneficiaria di cui all’articolo 9, comma 12, del decreto 3/7/2015;
p) “anticipazione”: l’erogazione della quota di finanziamento a titolo di anticipazione, regolata dal contratto di finanziamento, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto 8/8/2022;
q) “PEC”: la posta elettronica certificata.
Art. 3
(Oggetto del decreto)
1. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto 28/1/2022, il presente decreto dispone che:
a) l’impresa beneficiaria – unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento può richiedere ad Invitalia la proporzionale erogazione del contributo;
b) Invitalia procede all’erogazione all’impresa beneficiaria della quota di contributo solo successivamente all’erogazione della corrispondente quota del finanziamento da parte della banca finanziatrice;
c) la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto di cui all’ articolo 6 del presente decreto è presentata ad Invitalia.
Art. 4
(Presentazione delle richieste ed erogazione delle agevolazioni)
1. A seguito del provvedimento di concessione adottato dal Ministero ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto 8/8/2022, le imprese beneficiarie presentano via PEC a Invitalia, all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it, con le modalità indicate all’articolo 10, comma 1, del decreto 8/8/2022, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative sia al finanziamento che al contributo.
2. Le richieste di cui al comma 1, sono redatte utilizzando gli schemi di cui rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3 pubblicati sui siti web del Ministero e di Invitalia.
3. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 6, del decreto 8/8/2022, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
4. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, Invitalia procede a richiedere all’impresa beneficiaria, a mezzo PEC, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle verifiche istruttorie.
5. L’impresa beneficiaria fornisce, a mezzo PEC, le integrazioni di cui al comma 4 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Invitalia, effettuate le verifiche di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 14/2/2017, comunica alla banca finanziatrice la quota di finanziamento erogabile, entro 30 (trenta) giorni per gli stati di avanzamento, ovvero entro 60 (sessanta) giorni per il saldo finale, dalla ricezione della richiesta di erogazione o dal completamento della documentazione.
7. Ai fini dell’erogazione del saldo dell’agevolazione ovvero per il recupero del maggiore importo eventualmente erogato, Invitalia, a seguito del sopralluogo e tenuto conto del rapporto tecnico finale di cui all’articolo 10, comma 11 del decreto 8/8/2022, provvede a determinare l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e l’importo erogabile a saldo in favore dell’impresa beneficiaria comunicando gli esiti dell’istruttoria al Ministero ed alla banca finanziatrice.
8. Invitalia, effettuate le verifiche di cui all’articolo 9, del decreto 14/2/2017, provvede altresì all’accredito del contributo spettante sul conto corrente indicato dall’impresa beneficiaria entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta o dal completamento della documentazione.
Art. 5
(Anticipazioni)
1. Le anticipazioni possono essere richieste esclusivamente a valere sul finanziamento. Non possono pertanto essere richieste sul contributo.
2. I criteri e le modalità relativi all’anticipazione sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto 3/7/2015, dal contratto di finanziamento.
3. La richiesta di anticipazione è presentata dalle imprese beneficiarie alla banca finanziatrice entro il limite del 15 (quindici) per cento dell’ammontare del finanziamento, concesso dal Ministero con il provvedimento di cui all’articolo 9, del decreto 8/8/2022.
4. Ricevuta la richiesta di anticipazione, la banca finanziatrice richiede a Invitalia la verifica delle condizioni di erogabilità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto 3/7/2015.
5. La richiesta di anticipazione è effettuata dall’impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed è redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 da presentare via PEC alla banca finanziatrice.
6. La quota di finanziamento erogata a titolo di anticipazione è recuperata dalle successive erogazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del decreto 8/8/2022, a titolo di stato avanzamento lavori.
Art. 6
(Monitoraggio e valutazione)
1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli impatti attesi della misura, previsti dall’articolo 15 del decreto 3/7/2015, sono utilizzati gli indicatori e i relativi valori-obiettivo riportati nell’allegato 5.
2. Le imprese beneficiarie, così come previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto 14/2/2017, trasmettono la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6, disponibile sui siti internet del Ministero e di Invitalia.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di cui al comma 2 è trasmessa a mezzo PEC a Invitalia all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it.
4. La dichiarazione è resa, a partire dall’anno solare successivo a quello di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di investimento, entro il 30 giugno di ogni anno e reca il riferimento ai valori conseguiti nell’esercizio precedente, secondo quanto riportato dallo schema di cui all’allegato 5.
Art. 7
(Oneri informativi e rinvio)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell’allegato n. 7 è riportato l’aggiornamento degli oneri informativi per le imprese, già forniti con il decreto 8 agosto 2022.
2. Resta fermo quant’altro previsto dal decreto 3/7/2015, dal decreto 14/2/2017, dal decreto 8/3/2017, dal decreto 8/8/2022 che si intendono qui espressamente e integralmente richiamati.
Allegati