CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5621 depositata il 3 marzo 2025

Lavoro – Crediti retributivi – Cessione del ramo d’azienda – Maggiorazioni per lavoro domenicale – Mancato riposo settimanale – Ricalcolo del TFR – Omissione contributiva – Conciliazione stragiudiziale – Estinzione del processo

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato (…) Spa e la (…) Spa (già T.I. Spa), quest’ultima limitatamente ai crediti retributivi maturati antecedentemente alla cessione del ramo d’azienda, a pagare a F.F. la somma di euro 21.182,16 per l’incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, e di euro 7.084,17, per l’incidenza delle medesime maggiorazioni per il mancato riposo settimanale, oltre accessori; ha condannato (…) Spa al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva;

2. per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe le società soccombenti; ha resistito con distinti controricorsi l’intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Considerato che

1. in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.