La C0rte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione sesta, con la sentenza n. 175 depositata il 13 marzo 2025 nella causa n. C-640/23, intervenendo in tema di operazione di vendita riqualificata come non rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “Gli articoli 168 e 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di effettività, devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’IVA pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’IVA, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’IVA così indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria. “
Per i giudici unionali “il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (sentenze del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum, C-368/09, EU:C:2010:441, punto 37, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 42). Il regime delle detrazioni è inteso a esonerare interamente il soggetto passivo dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA (sentenze del 22 febbraio 2001, Abbey National, C-408/98, EU:C:2001:110, punto 24, e del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 43).”
In conformità alla giurisprudenza della CGUE, nella sentenza in commento, è stato ribadito che in una situazione “in cui un soggetto passivo ha pagato un importo di IVA indebitamente fatturato, spetta in via di principio all’emittente della fattura procedere alla rettifica di quest’ultima, fermo restando che, in assenza di una disposizione, nella direttiva IVA, relativa alla rettifica, da parte di chi emette la fattura, dell’IVA indebitamente fatturata, spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui tale IVA può essere rettificata (sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C-397/21, EU:C:2022:790, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
(…) Infatti, per garantire la neutralità dell’IVA, spetta agli Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede (sentenza del 13 ottobre 2022, HUMDA, C-397/21, EU:C:2022:790, punto 20 e giurisprudenza citata). “
Il principio statuito dalla Corte Europea pone l’obbligo di adeguare la normativa Italiana ed in particolare l’art. 30-ter del DPR 633/72. Oltre a ritenere superato l’orientamento della Cassazione (vedasi la sentenza n. 4101 del 17 febbraio 2025) che esclude la possibilità per il soggetto passivo cessionario di richiedere la restituzione dell’imposta direttamente all’Erario.