CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  Sentenza n. 5804 depositata il 4 marzo 2025

Lavoro – Assegno al nucleo familiare – Requisito reddituale – CUD – Autocertificazione – Direttiva 2003/109/CE – Legge n. 153/1988 – Cittadini extracomunitari – Rigetto 

Fatti di causa

La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di D.N. volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal.

Riteneva la Corte che l’appellante non avesse prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendosi limitato a chiedere in appello la produzione del CUD.

Avverso la sentenza D.N. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.

In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, D.N. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88.

Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno.

Con il secondo motivo di ricorso, D.N. deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda, svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.

Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

È stato altresì aggiunto (Cass.6953/23, Cass.7097/23) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo.

Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente.

Questi si è limitato in appello a chiedere di essere autorizzato a produrre, per la prima volta in secondo grado, la certificazione CUD.

Tale produzione non è stata ammessa dalla Corte, e la domanda dell’appellante in tal senso è stata rigettata con corretta motivazione, ovvero richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d’ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/18).

Il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art. 421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso, appunto, presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, e il ricorso non allega alcunché di specifico sugli elementi probatori versati agli atti e capaci di integrare una rilevante pista probatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendo prodotta dichiarazione rilevante ai fini dell’art.152 d.a. c.p.c., ma solo dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; 

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.