CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6673 depositata il 13 marzo 2025
Tributi – Concordato fallimentare – Imposta di registro – Base imponibile – Accollo di debiti – Tassazione proporzionale – Decreto di omologazione – Beni e diritti trasferiti – Accoglimento
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR in riforma della decisione di primo grado ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali concernente decreto di omologazione di concordato fallimentare con assuntore relativo al Fallimento di Srl G., col quale, si legge in sentenza, si era previsto che “la N.G.” quale assuntore, assumeva l’impegno di pagare, integralmente o parzialmente, i creditori ammessi al passivo fallimentare; nel decreto di omologa si disponeva che a seguito del pagamento dei creditori sociali da parte dell’assuntore venisse operato il trasferimento allo stesso della proprietà degli immobili tramite atto notarile e il trasferimento degli altri beni mobili e dei crediti attraverso scrittura privata a cura del curatore”;
2. ricorre in cassazione la società contribuente con 4 motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE che chiede il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è fondato relativamente all’erronea determinazione della base imponibile per l’applicazione delle imposte. Infondato nel resto.
2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 112 cod. proc. civ., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 21, secondo comma, D.P.R. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; con il secondo motivo la violazione dell’art. 21, secondo comma, D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
I motivi si analizzano congiuntamente per evidente connessione logica.
I motivi sono infondati.
La CTR non ha omesso l’esame della relativa questione ma la ha implicitamente rigettata, in quanto ha ritenuto applicabile la tassazione proporzionale, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione (vedi da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01).
Non sussiste neanche la violazione di legge, dell’art. 21, secondo comma, D.P.R. 131 del 1986, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la tassazione risulta proporzionale e non fissa, come sopra visto (Sez. 5 -, Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01).
Il quarto motivo (violazione dell’art. 21, secondo comma, D.P.R. 131 del 1986, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) risulta logicamente assorbito in quanto la CTR ha deciso la questione implicitamente.
3. Risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., 36, D.Lgs. 546 del 1992 circa la dedotta violazione dell’art. 21, terzo comma, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
L’art. 21, citato, esclude la tassazione gli accolli di debiti ed oneri collegati.
Questa Corte di Cassazione ha ritenuto, ormai con giurisprudenza costante, condivisa da questo collegio, che la tassazione deve avvenire solo sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, con esclusione dalla base imponibile del contestuale accollo dei debiti: “In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l’imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta, risultando quest’ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione“(Sez. 5 – , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021, Rv. 661258 – 01).
In tal modo ricostruita la questione controversa viene a perdere di rilievo la questione dell’accollo (o no) del debito del fallimento, avendo la ricorrente pagato Euro 2.050.037,00 a fronte dei beni trasferiti.
La tassazione deve avvenire solo sui beni trasferiti e non anche sui debiti del fallimento.
Su questo aspetto la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, sezione distaccata di Brescia, cui si demanda di provvedere anche per le spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla CGT di secondo grado della Lombardia sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità