MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 11 marzo 2025

Investimenti settore nautica da diporto sostenibile – Apertura sportello

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “decreto 5 settembre 2024”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, 5 settembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella GURI n. 249 del 23 ottobre 2024;

b) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

d) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto;

e) “licenza di navigazione”: la licenza di navigazione, anche provvisoria, dell’imbarcazione da diporto registrata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

f) “DCI”: la dichiarazione di costruzione o importazione contenente i dati tecnici dell’unità da diporto, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n.152 e all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 aprile 2021;

g) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

h) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale);

i) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto 5 settembre 2024, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché gli ulteriori documenti ed elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento, volto a promuovere la sostituzione di motori di propulsione endotermici alimentati da carburanti fossili con motori di propulsione ad alimentazione elettrica, per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 5 settembre 2024, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it) ed accessibile anche dal sito del Ministero (www.mimit.gov.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2025. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. La domanda, redatta secondo lo schema che sarò reso disponibile nella competente sezione del sito internet del Soggetto gestore a partire dal giorno 27 marzo 2025, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 5 settembre 2024;

c) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;

d) la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l’agevolazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 5 del decreto 5 settembre 2024;

e) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto;

f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

3. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 deve essere trasmesso:

a) idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5 del decreto 5 settembre 2024, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;

b) l’ulteriore documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito di cui al comma 1.

4. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet l’ulteriore modulistica e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto 5 settembre 2024, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione riferita all’acquisto di uno o più motori che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell’articolo 5 del decreto 5 settembre 2024.

6. Sono considerate ammissibili le sole spese riguardanti l’acquisto del motore e di un eventuale pacco batterie, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto 5 settembre 2024; non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni eventuali ulteriori spese connesse alla sostituzione e all’installazione del nuovo motore e alla rottamazione del motore esistente.

7. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale di cui al comma 1, il Soggetto gestore procede a comunicare tempestivamente al Ministero l’intervenuto esaurimento delle predette risorse ai fini dell’adozione dell’avviso di chiusura dello sportello.

Art. 4

(Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)

1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze:

a) verificando la completezza dell’istanza pervenuta;

b) accertando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto 5 settembre 2024;

c) determinando le spese ammissibili a contribuzione e l’agevolazione conseguentemente concedibile, nel rispetto dei limiti definiti dall’articolo 6 del decreto 5 settembre 2024.

2. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, il Soggetto gestore, espletati ove necessari gli adempimenti connessi al funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, procede a comunicare al Ministero i dati delle domande ammesse ai fini dell’adozione, entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura dello sportello agevolativo, del provvedimento o dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2024. I predetti provvedimenti riportano i Codici unici di progetto assegnati alle domande ammesse alle agevolazioni.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito web del Ministero e su quello del Soggetto gestore.

Art. 5

(Erogazione delle agevolazioni)

1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi deve essere trasmessa al Soggetto gestore, esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito www.invitalia.it ed accessibile anche dal sito www.mimit.gov.it, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4.

2. Le agevolazioni concesse sono erogate su richiesta dei beneficiari, in un’unica soluzione, successivamente alla integrale conclusione degli investimenti e al pagamento delle relative spese.

3. Alla richiesta di cui al comma 1, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fatture quietanziate relative all’acquisto dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni. Le fatture devono riportare, altresì, nell’oggetto o nel campo note, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico Progetto) di cui all’articolo 3, comma 1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto 5 settembre 2024, ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 4, comma 2;

b) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture;

c) dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante l’avvenuto ritiro del motore endotermico da rottamare, identificato con marca, modello e matricola e, per i motori fuoribordo e per i natanti, della relativa Dichiarazione di potenza di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2006 ovvero, per i motori immessi sul mercato precedentemente, del Certificato d’uso del motore;

d) dichiarazione, su carta intestata, rilasciata dal rivenditore del motore elettrico acquistato, attestante la conformità del predetto motore ai requisiti indicati all’articolo 5 del decreto 5 settembre 2024.

4. Nell’ambito della richiesta di erogazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti a dichiarare di aver espletato o di aver avviato le procedure amministrative connesse all’installazione del nuovo motore previste dalla normativa di settore applicabile.

5. Il Soggetto gestore espleta le verifiche di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 5 settembre 2024 e, in caso di esito positivo, procede, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, all’erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’ambito della richiesta di erogazione.

Art. 6

(Controlli e revoche)

1. I controlli di cui all’articolo 10 del decreto 5 settembre 2024 sono svolti dal Soggetto gestore che procede a dare tempestiva comunicazione al Ministero degli esiti degli stessi.

2. Le agevolazioni sono revocate dal Ministero al ricorrere delle fattispecie previste dall’articolo 11 del decreto 5 settembre 2024.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 5 settembre 2024.

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del Soggetto gestore dedicata alla misura e del Ministero.

Allegati