CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4291 depositata il 19 febbraio 2025

Prestazione di invalidità civile – Trattenuta – Limite reddituale – Cumulo dei redditi – Trattamenti di fine rapporto – Accertamento dei requisiti – Normativa previdenziale – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda di G.G. volta alla corresponsione della trattenuta di euro 533,14 sulla prestazione d’invalidità civile erogata nel 2012, indebitamente operata dall’INPS sul predetto trattamento, in godimento dal 2011, a causa del ritenuto superamento del limite reddituale previsto per il beneficio, a seguito del cumulo dei redditi di lavoro percepiti nell’anno 2011 con il trattamento pensionistico e il TFR percepiti dall’ex INPDAP nell’anno 2012.

2. Per la Corte di merito, la prospettazione dell’INPS e la pretesa di cumulare redditi da lavoro percepiti nel 2011 con redditi da pensione percepiti nel 2012, non trovavano conferma nella disposizione dell’art.35 del d.l. n. 207/2008, ratione temporis vigente, in tema di limite reddituale, che aveva introdotto due distinti metodi di calcolo, uno con riferimento al reddito dell’anno in corso, in presenza di una prima liquidazione, l’altro, con riferimento ai redditi percepiti negli anni solari precedenti, in presenza di liquidazioni successive.

3. Inoltre, l’interpretazione volta ad escludere il cumulo di redditi percepiti in annualità diverse risiedeva, per la Corte di merito, nel disposto dell’art.10 del r.d.l. n.636/1939 come integrato dall’art.8 del d.l. n.463/1983, convertito in l.638/1983, recante espressa esclusione dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, dal reddito complessivo, ai fini del calcolo per il superamento del limite reddituale, causa solo di sospensione della prestazione.

4. L’INPS impugna la sentenza con ricorso affidato ad un motivo.

G.G. resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.35, co.8 del d.l. n.207/2008, convertito con modificazioni in L. 14/2009, come modificato dall’art.13, comma 6 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; violazione o falsa applicazione dell’art.10 del r.d.L. n.636/1939, come additivato dall’art.8 del d.l. n..463/1983; violazione o falsa applicazione degli artt. 2120 e 2966 c.c. (art.360, n.3 c.p.c.).

6. Per la prima delle dedotte violazioni, assume l’INPS che, a mente del co.8 art.35 d.l.n. 207/2008 come modificato da art.13, co. 6 legge 122/2010, la novità normativa introdotta con la modifica concerne il periodo di riferimento dei redditi da considerare: i redditi per prestazioni per cui sussiste l’obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno; e i redditi diversi di quelli di cui al punto precedente, conseguiti nell’anno precedente.

La permanenza dei requisiti è, dunque, soggetta alla verifica che il reddito dell’anno in corso, relativo a nuove prestazioni, e i redditi dell’anno precedente non superino il limite massimo di euro 15.627,22.

7. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.

8. L’art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e’ quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”.

9. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e’ quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

10. Tale norma risulta modificata dall’art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce :”Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e’ quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente”.

11. La norma ha inoltre aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».

12. Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, alla quale va data continuità, l’interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall’Inps tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell’anno precedente.

13. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l’interpretazione offerta dalla parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma.

14. Quanto al secondo profilo, incentrato sulla ricomprensione dell’indennità di fine rapporto nel suo complesso, come reddito nell’anno in cui lo stesso viene erogato, agli effetti del limite reddituale per il diritto alla prestazione, anche tale doglianza non si appalesa come meritevole di condivisione.

15. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12796 del 2005, hanno affermato che, salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di cassa.

16. La sentenza impugnata, che si è conformata ai predetti principi, è pertanto immune da censure.

17. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.