Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Terza, sentenza n. 909 depositata il 4 febbraio 2025

Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato e richiesta di preventivi : non integra procedura di gara (art. 50 d.lgs. 36/2023)

FATTO

1. – La cooperativa sociale L.G., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la società cooperativa sociale I.S., ha impugnato gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune di Somma Vesuviana quale capofila dell’ambito 22. Si duole, tra le altre, della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 23.07.2024, Reg. gen. n. 889, pubblicata al n. 1678 dell’Albo Pretorio il 26.7.2024, avente ad oggetto l’esecuzione della deliberazione di coordinamento istituzionale n. 8 del 16/04/2024 – decisione a contrarre ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del d. Lgs. n. 36/2023 per affidamento diretto del servizio di supporto e rafforzamento amministrativo dell’Ufficio di Piano a valere sulle risorse F.U.A. II Annualità del IV PDZ 2019/2021.

Ha premesso:

– che, in data 22.05.2024, il Comune di Somma Vesuviana, capofila dell’ambito n. 22 composto dai Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano, pubblicava il Capitolato speciale di appalto e contestuale avviso di “raccolta di preventivi a mezzo PEC per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera B), del d.Lgs. 36/2023, del servizio di supporto e rafforzamento amministrativo dell’Ufficio di PianoN22”, del quale essa stessa era già stata aggiudicataria nel 2020;

– che il criterio di affidamento prescelto constava nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 per l’offerta economica più favorevole e di 80 per l’offerta tecnica più conforme all’oggetto dell’appalto;

– che dalla consultazione dell’albo pretorio (eseguita il 6.8.2024) risultava l’aggiudicazione, con determinazione n. 116 del 23.07.2024 (impugnata), in favore della Cooperativa sociale M.;

– che, solo a seguito di esercizio del diritto di accesso, inizialmente differito, apprendeva di essersi classifica al secondo posto, avendo conseguito il punteggio di 63.45, a fronte di quello della M., prima classificata, pari a 72.30; di non riuscire a comprendere le ragioni della scelta nell’attribuzione dei punteggi, risultando l’offerta tecnica della prima classificata oscurata per la gran parte, a fronte della propria offerta economica risultata più vantaggiosa in quanto pari ad € 129.394,05 rispetto a quella della cooperativa sociale M., pari ad € 129.974,16.

1.1. – Ha per questo proposto ricorso avverso gli atti adottati con riferimento alla suddetta procedura, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.

2. – Il Comune di Somma Vesuviana si è costituito in giudizio in data 21 ottobre 2024 con memoria contenente eccezioni sia di inammissibilità, per avere parte ricorrente impugnato un atto endoprocedimentale quale la proposta di aggiudicazione, priva per sua natura di immediata lesività, sia di irricevibilità per tardività, oltre argomentazioni sull’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso.

3. – La controinteressata società cooperativa sociale M., costituita in giudizio in data 9 ottobre 2024, ha depositato memorie in data 22 ottobre 2024 e 14 gennaio 2025 con le quali ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, oltre a sostenerne l’infondatezza nel merito.

4. – La ricorrente con memorie, rispettivamente del 22 ottobre e 27 dicembre 2024, ha ribadito le ragioni a fondamento delle proprie doglianze e della fondatezza nel merito del ricorso. In data 17 gennaio 2025 ha replicato alle memorie delle parti resistenti costituite in giudizio. Ha eccepito, altresì, la tardività di alcune delle deduzioni della controinteressata società cooperativa M., contenute nell’atto depositato in data 14 gennaio 2025.

5. – Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025, in cui le parti hanno tra l’altro argomentato sulla tempestività reciproca degli ultimi atti depositati, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. – La vicenda all’esame del Collegio è relativa alla procedura per l’affidamento del “Servizio di supporto e rafforzamento amministrativo dell’Ufficio di Piano”, II annualità del IV PDZ 2019/2021, per la durata di 52 settimane, per un importo pari ad € 130.000,00. La titolarità istituzionale del servizio è in capo all’Ambito Territoriale N22 – Comune Capofila Somma Vesuviana.

Come espressamente indicato nel Capitolato speciale (art. 3) “Il Supporto e Rafforzamento amministrativo dell’Ufficio di Piano è da considerarsi un livello essenziale di assistenza finalizzato ad assicurare l’espletamento celere degli atti amministrativi e burocratici alla base delle prestazioni necessarie a ridurre e/o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale ed a favorire l’attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini”.

La ricorrente, seconda classificata all’esito dell’espletamento della gara, si duole dell’operato dell’amministrazione riferito allo svolgimento della procedura, articolando con l’atto introduttivo del presente giudizio le seguenti censure:

6.1. – con il primo motivo di ricorso deduce l’illegittimità per violazione dell’art. 24 c. 7 l. 241/1990, degli artt. 35 e 36 del d. Lgs. n. 36/2023 relativi al diritto di accesso agli atti e tutela di segreti tecnici e commerciali, dell’art. 97 c. 2 Cost., dei principi di leale collaborazione e trasparenza.

La ricorrente contesta l’oscuramento dell’offerta tecnica e l’arbitrarietà nell’individuazione dell’operatore economico con cui contrarre, da parte del Comune di Somma Vesuviana. Lamenta, in particolare, la mancata pubblicazione dei verbali e dei documenti conoscibili nel rispetto dei limiti previsti in materia di privativa industriale e/o commerciale che consentono di poter verificare il rispetto dei requisiti previsti dal bando, nonché una regolare attribuzione dei punti all’offerta tecnica.

Riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 7 agosto 2024 e di aver sollecitato un riscontro il 3.09.2024, a cui seguiva la comunicazione alla controinteressata cooperativa sociale M. che inviava osservazioni in data 13.09.2024. Afferma che solo il successivo 18 settembre 2024 i documenti richiesti venivano ostesi ma oscurati della quasi totalità dei dati contenuti nell’offerta tecnica della prima classificata, sul presupposto della loro attinenza ad informazioni e segreti commerciali in relazione all’organizzazione del lavoro, alla natura e identità dei clienti e delle attività.

L’oscuramento è stato, pertanto, avversato in quanto ritenuto ostativo della conoscenza di parti essenziali dell’offerta tecnica.

La ricorrente richiama a supporto i commi 4 e 5 dell’art. 35 del d. Lgs. 36/2023, oltre alla normativa generale in materia di accesso di cui alla l. 241/1990.

Ritiene di non aver potuto verificare le ragioni della scelta operata dall’amministrazione ai fini dell’aggiudicazione, a causa dell’oscuramento dei documenti oggetto di accesso.

6.2. – Sotto diverso profilo deduce la violazione degli artt. 27 c. 3 e 28 del d. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, in particolare del principio di pubblicità degli atti e trasparenza dei contratti pubblici, per non avere l’amministrazione reso accessibili le ragioni poste a fondamento della scelta dell’operatore economico da parte della commissione aggiudicatrice. Lamenta la mancanza di trasparenza in quanto volta a rendere conoscibili e verificabili la regolarità e l’attendibilità delle procedure che vedono coinvolte una Pubblica Amministrazione.

6.3. – Con ulteriore motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in quanto adottato in violazione dell’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, secondo cui “In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”

Lamenta l’assenza di motivazione ravvisata nella determinazione n. 116 del 23.07.2024, di scelta dell’affidamento alla M., società cooperativa sociale, in ordine alla congruità dell’offerta tecnica rispetto all’oggetto dell’affidamento. Con riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa contesta all’amministrazione di essersi limitata a riportare il corrispettivo dell’aggiudicazione con rinvio ai verbali della Commissione senza alcuna specificazione dal punto di vista tecnico-qualitativo.

6.4. – La ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 48 del d. Lgs 36/2023, in ragione dell’omessa pubblicazione della graduatoria dei partecipanti e l’eccesso di potere per arbitrarietà e violazione della lex specialis dell’avviso pubblico.

Sostiene che l’omessa pubblicazione della graduatoria costituisce un vizio della fase decisoria del procedimento con conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo, che non può ritenersi sanata per effetto dell’esperito accesso agli atti.

6.5. – Con altro motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 108 d. Lgs 36/2023 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta nell’attribuzione del punteggio e disparità di trattamento, genericità ed indeterminatezza dei criteri di selezione, irrazionalità dei medesimi e della distribuzione del punteggio.

La ricorrente rivendica di avere presentato un’offerta completa e meritevole del massimo apprezzamento tanto da ritenere irragionevole ogni punteggio assegnato inferiore a quello della cooperativa sociale M., indicando i vari profili ritenuti meritevoli di apprezzamento contenuti nella propria offerta.

6.6. – Ha, inoltre, richiesto, in via istruttoria, di disporre l’esibizione in giudizio della documentazione relativa agli atti dell’offerta tecnica presentata dalla M. società cooperativa sociale, con ordine di rimozione delle parti oscurate.

6.7. – Ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato con la prima classificata nelle more del giudizio, ed il risarcimento del danno e della perdita di chance.

7. – All’esito dell’esame dei plurimi motivi di ricorso, il Collegio ritiene il gravame non meritevole di favorevole apprezzamento per le ragioni di seguito illustrate.

Il ricorso è infondato nel merito.

Per maggiore chiarezza e completezza, il Collegio intende (comunque) procedere preliminarmente con l’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dal Comune di Somma Vesuviana e dalla controinteressata, società cooperativa sociale M..

7.1. – All’uopo, debbono essere esaminati i motivi di ricorso con cui la ricorrente paventa vizi dell’accesso documentale, consentito dall’amministrazione in data 18 settembre 2024, in forma oscurata di parti ritenute essenziali dell’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria.

Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.

Con riferimento a tali doglianze le parti resistenti costituite hanno sollevato eccezione di tardività del gravame.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell’art. 36 d. Lgs 36/2023, comma 4, “4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso”.

Nel caso di specie – pur senza soffermarsi sulla questione della comunicazione dell’aggiudicazione (di cui si tratterà nel prosieguo) e sul valore della pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 23.07.2024, Reg. gen. n. 889, pubblicata al n. 1678 dell’Albo Pretorio il 26.7.2024, in cui peraltro si fa riferimento espresso alla possibilità di consultare tutti i verbali di commissione – l’eccezione di tardività non viene superata neanche considerando come dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso, la data della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla società ricorrente, più specificamente quella in cui la ricorrente ha avuto l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza di accesso.

L’accesso contestato è stato, infatti, consentito in data 18 settembre 2024, il ricorso è stato (tempestivamente) notificato sia al Comune che alla controinteressata società cooperativa M. in data 22 settembre 2024. Tuttavia, il deposito del ricorso è intervenuto il primo ottobre 2024, quando il termine acceleratorio dei dieci giorni previsto dalla normativa di riferimento sopra menzionata, era già decorso.

Per questa parte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività del suo deposito.

8. – Prima dell’esame delle ulteriori censure, è necessario – a questo punto – procedere con alcuni chiarimenti circa l’ambito entro cui si colloca la procedura in esame.

L’affidamento del servizio oggetto di contenzioso, secondo la previsione di cui all’art. 7 del Capitolato speciale, è riconducibile ad una procedura ad evidenza pubblica contemplata dal vigente Codice dei Contratti d. Lgs. r. 36/2023, rivolta ad Operatori Economici in possesso dei requisiti e con documentata esperienza in materia di servizi sociali ed attività di supporto e rafforzamento amministrativo all’Ufficio di Piano.

Nel capitolato è specificato che, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs. n. 36/2023, l’affidamento avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 108 del nuovo codice appalti, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È, altresì, precisato che l’individuazione dell’operatore economico avviene a seguito di avviso di manifestazione di interesse e di creazione di un Ordine di Acquisto (OdA) con le modalità previste dal sistema Me.Pa. I criteri di valutazione sono indicati dall’art. 8 del Capitolato: per l’offerta economica, attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, mentre per quella tecnica, uno massimo di 80 punti. Si tratta di affidamento, in quanto sotto soglia, diretto, senza consultazione di più operatori.

All’esito della procedura, la cooperativa sociale M. è risultata classificata al primo posto con un punteggio pari a 72,30 e la ricorrente, seconda classificata, con il punteggio di 63,45.

Con provvedimento n. 116 del 23 luglio 2024, pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Somma Vesuviana a decorrere dal 26 luglio 2024, il Responsabile della P.O. n. 7, Coordinatore d’Ambito ha assunto la determina, contenente l’approvazione degli atti della procedura e l’affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.Lgs. n. 6/2023, del servizio in favore dell’operatore economico società cooperativa sociale M. per l’importo pari ad € 129.974,16 iva compresa.

8.1. – Ebbene, giova osservare che nelle procedure di affidamento diretto, il d.Lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2).

Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

L’art. 50, c. 1, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori.

Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503; Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).

Inoltre, la giurisprudenza ha anche puntualizzato che non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17, c. 2, d.Lgs. n. 36/2023, in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” (T.A.R. Lazio, sez. seconda bis, 11 novembre 2024, sent. 19840; T.A.R. Lombardia, sez. IV., 11 giugno 2024, sent. 1778).

9. – Tanto chiarito, nel caso in esame, come già rilevato, la determina impugnata è datata 23 luglio 2024. In essa si prende atto, si approvano, e si rendono consultabili i verbali di commissione, ed inoltre si affida, ai sensi dell’art. 50 comma1 lett. b) del d. Lgs. 36/2023, in favore dell’operatore economico denominato M. Società cooperativa Sociale, il servizio oggetto della procedura contestata.

Il Collegio ritiene che la suddetta determinazione si rivela senz’altro idonea a far considerare conclusa la procedura. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, sollevata dalle controparti costituite in giudizio, in ragione di una pretesa natura endoprocedimentale dell’atto impugnato (in tesi, dunque, privo di lesività) in quanto mera proposta di aggiudicazione.

Le peculiarità della procedura come sopra evidenziate, sia pure procedimentalizzata, trovano conferma sia nell’Avviso pubblico il cui punto 5 prevede che “L’ affidamento sarà effettuato mediante Trattativa Diretta sul MePA con l’operatore che verrà selezionato sulla base dell’indagine di mercato effettuata mediante il presente Avviso” che nel capitolato speciale il quale all’art. 7 con riferimento alle modalità di aggiudicazione, specifica che “l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il predetto appalto di servizio avverrà a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse” cui conseguirà la “creazione di un Ordine di Acquisto (OdA) con le modalità previste dal sistema Me.Pa.”

Nel caso di specie, dunque si tratta di un Avviso di raccolta preventivi per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio di Supporto Ufficio di Piano da espletarsi extra piattaforma digitale al fine di addivenire all’individuazione di un operatore economico con il quale procedere successivamente ad un affidamento diretto su ME.PA. (piattaforma digitale) espletando tutte le verifiche necessarie ivi compreso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Del resto, conferma di quanto rilevato si rinviene anche dall’esame della Determinazione impugnata, nella quale espressamente si “affida” il servizio oggetto della procedura “a favore dell’operatore economico denominato M. Società cooperativa sociale”. Il provvedimento contiene anche un espresso riferimento all’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Ne deriva che, sia con riferimento all’impugnazione tardiva dell’oscuramento, che all’eccezione di difetto di lesività dell’atto impugnato, le parti del presente giudizio, ciascuna per le pretese di proprio interesse, sembrano aver trascurato, le evidenziate peculiarità della procedura in esame che, per quanto procedimentalizzata, non ha perso i propri caratteri distintivi come sopra richiamati.

9.1. – Per le medesime considerazioni è privo di fondamento il dedotto vizio di mancanza di una graduatoria, che peraltro risulta superato anche dall’ulteriore considerazione della messa a disposizione dei verbali di commissione e dunque delle offerte tecniche dei partecipanti.

9.2. – Né diversa sorte trovano le censure relative agli asseriti vizi di difetto di motivazione, di illogicità manifesta nell’attribuzione del punteggio, di disparità di trattamento, di genericità ed indeterminatezza dei criteri di selezione, di irrazionalità dei medesimi, e di distribuzione del punteggio.

Come più volte evidenziato l’amministrazione ha deciso di procedere tramite affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, procedimentalizzando tale modalità semplificata di individuazione del contraente. In applicazione dei suddetti principi generali ha proceduto a svolgere l’iter di selezione. Tutto ciò nella imprescindibile consapevolezza dell’ampia discrezionalità di cui, in assenza di una vera e propria comparazione, la stazione appaltante gode nella scelta dell’offerta più rispondente al proprio fabbisogno.

L’amministrazione nel rispetto della procedura che ha inteso seguire nel caso in esame (sull’auto-vincolo vedi da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV sent. n. 3592 del 10.12.2024) ha esplicitato nell’Avviso pubblico, e in modo più specifico nel Capitolato speciale, le modalità di valutazione: con riferimento al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art 7 del Capitolato speciale prevede che “per quanto attiene i requisiti di natura qualitativa, in coerenza con le linee guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, sarà effettuato mediante l’applicazione della seguente formula lineare spezzata sulla media interdipendente”; inoltre, il successivo art 8 è stato espressamente dedicato all’indicazione dei criteri di valutazione, affidata ad una Commissione giudicatrice.

9.3. – Ne consegue che non merita pregio la presunta carenza di motivazione nella scelta dell’operatore economico vincitore, stante il rispetto delle regole poste prima dello svolgimento della procedura e in ragione della discrezionalità dell’amministrazione procedente in materia, a cui si accompagna la genericità delle censure a fronte dell’espresso richiamo ai verbali di commissione che, dunque, supportano la motivazione nella determina di affidamento.

Diversamente dal caso oggetto della sopra richiama pronuncia del T.A.R. Milano (sull’auto-vincolo, sent. 3592/2024, cit.), dunque, nel caso in esame, non si ravvisano violazioni dei criteri a cui la stessa amministrazione procedente ha inteso auto-vincolarsi. Quanto appena rilevato, del resto, non scalfisce il principio consolidato, più volte ribadito, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (si rimanda alla copiosa giurisprudenza sopra citata e alla delibera Anac n. 410 dell’11 settembre 2024).

9.5. – Da ultimo, con riferimento alle doglianze di parte ricorrente circa le valutazioni espresse, giova richiamare la consolidata giurisprudenza che esclude la sindacabilità delle valutazioni tecniche, al di fuori dei casi di palese inattendibilità, in quanto “il sindacato del giudice sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione; le censure che attengono al merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica” (ex multis, Cons. Stato – sez. IV, 22/11/2024 n. 9404; T.A.R. Napoli, sez. I, 13.01.2025, n. 279).

10. – In conclusione, tutte le censure che attengono alla presupposta valutazione che ha condotto alla determinazione di affidamento contestata vanno disattese, con conseguente infondatezza di ogni pretesa di subentro e risarcitoria.

11. – Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è irricevibile per la parte riferita alle censure avverso l’oscuramento proposte ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, e infondato per la restante parte, e, pertanto, deve essere respinto.

12. – Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità e allo sviluppo della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara irricevibile per la parte riferita alle censure proposte ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023;

– lo respinge per la restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.