La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5129 depositata il 27 febbraio 2025, intervenendo in tema di emendabilità della dichiarazione IVA e riconoscimento del credito IVA, ha ribadito i seguenti principi di diritto secondo cui “a) la dichiarazione presentata a mezzo posta, anziché in via telematica, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 1, comma 1, P.R. n. 322 del 1988;

b) detta dichiarazione, sebbene nulla, non impedisce al contribuente di usufruire, al pari della omessa dichiarazione, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta

La vicenda ha riguardato una società contribuente a cui era stato notificato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, con la quale era stata disconosciuta la detraibilità del credito IVA utilizzato in compensazione, maturato nell’anno di imposta precedente, per il mancato invio della dichiarazione dei redditi Unico del periodo di imposta precedente a quello riguardante la cartella, in quanto inviata a mezzo posta raccomandata e non telematicamente. La contribuente impugnava la cartella di pagamento. I giudici tributari di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla società ritenendo che il mancato invio della dichiarazione dei redditi Unico  a mezzo posta raccomandata e non telematicamente rappresentava un mero errore formale. I giudici tributari di secondo grado riformavano la decisione di primo grado accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate. La società proposto ricorso per cassazione, La Suprema Corte, con ordinanza 4160 del 2020, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassava con rinvio la sentenza impugnata. I giudici tributari, quali giudici del rinvio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava il ricorso della contribuente. La società avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della società.

Gli Ermellini riaffermano il principio di diritto secondo cuiLa neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo  di  maturazione,  l’eccedenza  d’imposta,  che  risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente  abbia  rispettato  tutti  i  requisiti  sostanziali  per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass. 3.04.2018, n. 8131);”

Per i giudici di piazza Cavour, con orientamento costante, il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione;

– al riguardo giova ribadire che se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna grava sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il diritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili l’onere della relativa contestazione e della consequenziale prova; di contro, se a tali obblighi non si attiene, spetta al contribuente fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione, dimostrando che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. n. 7576 del 2015); “

Per cui per il Supremo consesso, alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale, “il giudice di merito, pertanto, deve accertare la spettanza del credito IVA, utilizzato nell’anno di imposta oggetto di accertamento, in quanto la questione della detrazione si sposta, a quel punto, su un piano esclusivamente di natura probatoria, nel senso che l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. 17 marzo 2017, n. 6921; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4392, in motivazione);”