LEGGE n. 29 dell’ 11 marzo 2025
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 31 dell’Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l’anno 2025, 13,6 milioni di euro per l’anno 2026, 13,1 milioni di euro per l’anno 2027, 15,1 milioni di euro per l’anno 2028, 17 milioni di euro per l’anno 2029, 19,3 milioni di euro per l’anno 2030, 21,3 milioni di euro per l’anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 10 milioni di euro per l’anno 2027, a 12 milioni di euro per l’anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l’anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l’anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall’attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
(1) Ai fini dell’applicazione del presente Accordo:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania;
b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all’art. 2 del presente Accordo;
c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l’Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l’Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale;
d) il termine «Istituzione competente» indica l’Istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l’Istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo;
g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell’una o dell’altra Parte.
(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.
Articolo 2
Campo di applicazione materiale
(1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
in Italia:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
b) l’assicurazione per l’indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
c) l’assicurazione contro la disoccupazione;
d) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
In Albania:
a) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) l’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità;
c) l’assicurazione contro la disoccupazione;
(2) Il presente Accordo si applicherà egualmente nel caso che norme sopravvenute modifichino le legislazioni di cui al punto 1.
(3) Il presente Accordo si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, semprechè il Governo dell’altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette estensioni.
(4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonchè all’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall’art. 16.
(5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l’Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
Articolo 3
Campo di applicazione personale
(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonchè ai loro familiari e superstiti.
(2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonchè ai loro familiari e superstiti.
Articolo 4
Parità di trattamento
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l’Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell’Unione Europea.
Titolo II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 5
Disposizioni generali
Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Articolo 6
Disposizioni particolari
Le disposizioni stabilite dall’art. 5 comportano le seguenti eccezioni:
1) Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell’altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
2) La persona che esercita un’attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione del primo Stato, purchè la sua permanenza nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
3) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’impresa.
4) I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell’altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
5) Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonchè il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
6) I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell’esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
Articolo 7
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell’art. 6, nonchè il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l’opzione per l’applicazione della legislazione dello Stato d’invio secondo le disposizioni dell’Intesa Amministrativa di cui articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Articolo 8
Eccezioni agli articoli 5 e 6
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell’interesse dei lavoratori.
Articolo 9
Esportabilità delle prestazioni in denaro
Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.
Articolo 10
Assicurazione volontaria
(1) Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli stati.
(2) L’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato, è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest’ultimo Stato.
Articolo 11
Totalizzazione
Ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capitolo I
Pensioni
Articolo 12
Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo)
Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 11, l’Istituzione competente di questo Stato deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 13
Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata)
(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all’art. 11.
(2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell’altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, l’Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:
a) determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione cui ha diritto l’interessato, riducendo l’importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l’istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;
(4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.
Articolo 14
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
Nonostante quanto disposto all’articolo 13, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall’Istituzione competente dell’altro Stato contraente, sia ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
Articolo 15
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti
(1) Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Articolo 16
Pensioni minime
(1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all’art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.
(2) L’integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all’Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.
Articolo 17
Disposizioni particolari
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato contraente o può far valere in quest’ultimo un diritto a prestazioni.
Capitolo II
Disoccupazione
Articolo 18
Diritto alle prestazioni
(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
(2) L’applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
(3) Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell’altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall’istituzione dello Stato competente secondo le modalità fissate nell’Intesa amministrativa di cui all’art. 19.
Titolo IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo 19
Intesa amministrativa
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un’Intesa amministrativa che acquisterà validità contemporaneamente all’entrata in vigore dell’Accordo.
Articolo 20
Scambio di informazioni
Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
1) tutti i provvedimenti presi per l’applicazione del presente Accordo;
2) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo;
3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l’applicazione del presente Accordo.
Articolo 21
Collaborazione amministrativa
(1) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l’applicazione del presente Accordo.
Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, mezzi istruttori nell’altro Stato contraente per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
(2) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all’applicazione del presente Accordo, lo fanno nell’ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.
(3) Una parte contraente mette a disposizione gratuitamente dell’altra la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisite che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altro Stato contraente ai fini del presente accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l’applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altro Stato contraente debbono essere disposti dall’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell’Istituzione competente ed a carico di questa. Nell’Intesa amministrativa di cui all’art. 19, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell’interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.
Articolo 22
Assistenza diplomatica e consolare
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell’altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base della recezione di detto Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Articolo 23
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
(1) Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda l’esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell’altro paese contraente.
(2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l’applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
(3) L’attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all’autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell’altro Stato contraente.
Articolo 24
Organismi di collegamento
Per facilitare l’applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
Articolo 25
Domande, dichiarazioni e ricorsi
(1) Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
(2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell’altro Stato contraente. In tal caso l’Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all’Autorità o all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Articolo 26
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento
Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l’applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.
Articolo 27
Pagamento delle prestazioni
(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell’altra Parte Contraente dovrà essere effettuato nella valuta della Parti contraente che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione che essa applica.
(2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo (1), i tassi di cambio di riferimento sono:
per l’Italia, quelli pubblicati dalla Banca d’Italia;
per l’Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.
Articolo 28
Recuperi
L’Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto può chiedere alla competente Istituzione dell’altro Stato contraente di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiario.
L’Istituzione dello Stato contraente incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all’Istituzione creditrice.
Articolo 29
Protezione dei dati personali
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l’applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all’altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo.
Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno regolati da quanto stabilito dall’allegato 1 del presente Accordo.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
Decorrenza
(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
(2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
(3) Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
(4) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
Articolo 31
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
(2) Il presente Accordo entrerà in vigore simultaneamente all’acquisto di efficacia dell’Intesa amministrativa di cui all’articolo 19, il primo giorno del secondo mese dopo lo scambio dei relativi atti di ratifica.
(3) Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
(4) In caso di denuncia del presente Accordo:
a) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
b) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
c) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.
Allegato 1
CLAUSOLE SUL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL’ART. 29 DELL’ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Considerati l’art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD) e la legge dell’ordinamento albanese n. 9887 del 10/03/2008 in materia di protezione dei dati personali).
Ciascuna «Autorità competente» di una Parte (in seguito Autorità), di cui all’art. 1 lettera c dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un’Autorità dell’altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.
I. Definizioni
Ai fini delle presenti clausole s’intende per:
(a) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell’Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d’identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
(b) «dati particolari»: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
(c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.
(d) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure penali.
(e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
(f) «trasferimento»: invio di dati personali da un’Autorità di una Parte ad un’Autorità dell’altra Parte.
(g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un’Autorità ricevente ad un’altra Autorità dello stesso paese.
(h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un’Autorità ricevente ad un’altra Autorità di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale.
(i) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
(j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
(k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.
(l) «Autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte, incaricata di sorvegliare l’applicazione della normativa europea e/o nazionale sulla protezione dei dati personali (1).
(m) «diritti degli Interessati»:
i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato, tra cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
vi. «diritto di limitazione del trattamento»: il diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l’Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
II. Ambito di applicazione
Le presenti Clausole si applicano esclusivamente per le finalità perseguite dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Repubblica di Albania con l’Accordo in materia di sicurezza sociale, il cui ambito di applicazione, materiale e personale, è specificamente individuato dagli artt. 2 e 3 del medesimo.
Per il perseguimento delle predette finalità le Autorità potranno scambiarsi i seguenti dati personali degli Interessati:
1. dati comuni: dati anagrafici, previdenziali, bancari, fiscali, reddituali, contributivi, retributivi;
2. categorie particolari di dati: dati sanitari;
3. dati penali: condanne penali, reati e connesse misure di sicurezza.
III. Garanzie per la protezione dei dati personali
Per i trattamenti svolti ai sensi del presente Accordo, le Autorità assicurano e sono in grado di comprovare il rispetto dei seguenti principi:
1. Limitazione delle finalità
I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinchè i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.
2. Proporzionalità e qualità dei dati
L’Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, di non eccedenza e pertinenza dei dati rispetto alle finalità perseguite. Il trasferimento di dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Accordo.
L’Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un’Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito sono inesatti, ne informerà l’Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.
3. Trasparenza
Ciascuna Autorità fornirà un’informativa generale agli Interessati su:
(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
(b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
(c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere trasferiti oppure inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell’invio;
(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
(e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all’esercizio di tali diritti;
(f) il diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonchè di ricorrere ad un’Autorità giudiziaria (2). Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all’Accordo. Una copia dell’informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.
4. Sicurezza e riservatezza
Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza.
Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l’archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l’adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l’altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.
Qualora un’Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l’Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell’avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.
5. Modalità per l’esercizio dei diritti
Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinchè, su richiesta di un Interessato, possa:
(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l’origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all’altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;
(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all’altra Autorità.
Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l’esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l’invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell’informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un’Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva.
Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.
I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, nonchè lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell’esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finchè persiste la ragione che le ha originate.
6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali
6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali
Un’Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell’Autorità trasferente e purchè la predetta altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.
Un’Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell’Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:
tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un’altra persona fisica;
accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
svolgimento di un’indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.
Nei predetti casi, l’Autorità ricevente informerà previamente l’Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l’altra Autorità richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l’Autorità ricevente dovrà informare l’Autorità trasferente dell’avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l’Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L’Autorità ricevente si adopererà affinchè sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.
6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali
Un’Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un’altra Autorità di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell’Autorità trasferente e purchè il paese terzo o l’organizzazione internazionale forniscano le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende trasferire ulteriormente, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.
7. Durata di conservazione dei dati
Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.
8. Tutela amministrativa e giurisdizionale
Se un Interessato ritiene che un’Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un’Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un’Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L’Interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell’Autorità trasferente, dell’Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell’Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.
Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l’Autorità trasferente ritenga che l’Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente.
L’Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l’Interessato e la propria Autorità di controllo.
IV. Vigilanza
1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di un’Autorità, l’Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all’Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un’Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l’Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando quest’ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l’Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un’Autorità trasferente ritenga che un’Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l’Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.
V. Revisione delle Clausole
1. Le Parti posso consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore come specificato all’art. 31 dell’Accordo.
3. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.
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(1) In Italia l’Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’art. 77 dell’RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). In Albania il Garante per la Protezione dei dati personali è il Commissario per il Diritto d’informazione e la Protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dall’art. 29 della L. 9887 del 10/03/2008 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali
(2) In Italia, l’Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 79 dell’RGPD, è il Giudice ordinario, come previsto dall’art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). In Albania, l’Autorità giudiziaria competente per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 16 della legge n. 9887 del 10/03/2008 e ss.mm.ii e al Codice di procedura civile, è il Giudice ordinario.