CONSOB – Delibera n. 23463 del 12 marzo 2025
Modifiche del regolamento emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità
Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche:
1. Nella Parte III, Titolo II, Capo II, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
A. Nella Sezione V, all’art. 81-ter:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, al bilancio semestrale abbreviato e attestazione relativa alla rendicontazione di sostenibilità»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o il dirigente diverso appositamente nominato ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5-ter, del testo unico rendono le rispettive attestazioni previste nel medesimo articolo secondo i modelli indicati nell’Allegato 3C-ter.»;
B. nella Sezione VI-bis, dopo l’art. 89-quater è aggiunto il seguente:
«Articolo 89-quinquies (Criteri per l’esame della rendicontazione di sostenibilità pubblicata da emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine). – 1. Fermo restando l’esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal Capo I, titolo III, Parte IV del testo unico, la Consob effettua il controllo sulla rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione pubblicata dagli emittenti quotati, che non siano microimprese, aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’art. 154-ter, comma 1-quater, del testo unico, su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dall’AESFEM.
2. Il campione di vigilanza è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni di sostenibilità fornite al mercato con la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità, nonchè la necessità di vigilare sul complesso dell’informazione fornita dagli emittenti.
3. Ai fini della determinazione del rischio la Consob stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l’altro conto:
a) dei fattori ambientali, sociali, e di governance, compresi il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, relativi alle società interessate;
b) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l’informativa di sostenibilità, pervenute dall’organo di controllo, dal revisore della sostenibilità o dall’impresa di revisione legale incaricati ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
c) dei casi in cui il revisore della sostenibilità o l’impresa di revisione legale incaricati ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, esprimano un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilascino una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione;
d) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
e) degli elementi rilevanti in sede di controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere significativi anche per l’informativa di sostenibilità;
f) dei fattori utili per valutare il potenziale impatto sul mercato della non conformità della rendicontazione di sostenibilità.
4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti quotati per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dell’insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata sulla base di modelli fondati sulla selezione casuale e sulla rotazione dei soggetti sottoposti a controllo.».
Art. 2
Modifiche all’Allegato 3 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
1. Nell’Allegato 3C-ter (Attestazione del bilancio d’esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni) del regolamento emittenti, dopo lo schema n. 2 è aggiunto il seguente:
| “SCHEMA N. 3 Attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell’art. 81-ter, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 1. I sottoscritti (nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o di altro dirigente appositamente nominato ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 5-ter, ultimo periodo, del Testo unico) della (nome della società) attestano, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta: a) conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125; b) con le specifiche adottate a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. Data: Firma organi amministrativi delegati ………………………………………… Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o altro dirigente appositamente nominato ……………………………………………” |
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, adottato con la delibera CONSOB n. 20267 del 18 gennaio 2018, continua ad applicarsi con riguardo alle dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, ai sensi dell’art. 3, comma 14-ter, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2025, n. 15.
3. La Consob, nel determinare il campione di vigilanza ai sensi del comma 2 dell’art. 89-quinquies del regolamento emittenti, terrà conto dell’evoluzione e degli esiti delle proposte di semplificazione della Commissione europea relative anche alla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022.