La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6589 depositata il 12 marzo 2025, intervenendo in tema di legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa e della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione, ha ribadito il principio, in ordine alla legittimazione, secondo cui ” la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 15356 del 2020; Cass. n. 13584 del 2017; Cass. n. 20789 del 2014).
Né può affermarsi che “quand’anche l’agenzia delle entrate non avesse partecipato al giudizio di primo grado – in quanto non evocata dal contribuente né chiamata su ordine del giudice ad integrazione del contraddittorio – tale estraneità al giudizio non l’avrebbe privata della legittimazione ad appellare una sentenza che – emessa (anche) nei suoi riguardi in quanto erroneamente ritenuta parte dal giudice di primo grado – era idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria dedotta in giudizio” (Cass. n. 13584 del 2017), perché in questo caso è la stessa CTR ad accertare “la mancata estensione ad Agenzia delle Entrate del giudizio di primo grado”, che aveva ad oggetto soltanto la legittimità dell’atto dell’agente della riscossione. “
In merito alla rappresentanza e difesa in giudizio, il Supremo consesso ha riaffermato il principio secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, si avvale a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 30008 del 2019; Cass. n. 16314 del 2021). “