CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6410 depositata l’ 11 marzo 2025

Pensione di anzianità – Mobilità lunga – Domande di accesso al reddito – Disposizioni normative – Documentazione presentata – Monitoraggio – Indennità di mobilità – Indispensabilità della prova – Ricostruzione fattuale – Principi di diritto – Accoglimento

Fatti di causa

1.– Con sentenza n. 936 del 2018, depositata il 31 gennaio 2019, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi, riconoscendo alla signora C.G., collocata in “mobilità lunga”, il diritto di conseguire la pensione di anzianità al raggiungimento dei cinquantasette anni di età e dei trentacinque anni di contributi, secondo le più favorevoli previsioni dell’art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che non è stato dimostrato l’assunto dell’appellante, volto a ricondurre il trattamento di mobilità erogato alla lavoratrice alle previsioni del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2006, n. 127, e a corroborare così l’inapplicabilità delle disposizioni di favore invocate in causa.

I documenti che l’Istituto ha chiesto di produrre nel giudizio di gravame non possono essere ammessi, in quanto intempestivi e destinati ad esaurirsi nell’esposizione di unilaterali spunti di convincimento.

2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

3.– La signora C.G. non ha svolto attività difensiva.

4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

Ragioni della decisione

1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte d’appello di Milano abbia erroneamente reputato intempestiva, nel giudizio di gravame, la produzione di documenti correlati alle circostanze dedotte nel giudizio di primo grado e provvisti di determinante efficacia dimostrativa.

2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2006, n. 127, e addebita ai giudici d’appello di aver negato ogni rilievo all’inclusione del nominativo della signora G. nell’elenco dei percettori dell’indennità di mobilità di cui all’art. 1 del richiamato d.l. n. 68 del 2006, in antitesi con la disciplina vigente, che demanda all’INPS il “monitoraggio” sulle domande di accesso al reddito.

3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce, infine, la violazione dell’art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sostiene che abbia errato la Corte di merito nel riconnettere un’indennità di mobilità erogata a decorrere dal febbraio 2006 a una disciplina concernente un’indennità con decorrenza successiva (gennaio 2007).

4.– Le censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto tendono tutte a dimostrare, sotto profili tra loro connessi, l’indispensabilità della prova che la Corte di merito ha ritenuto, per contro, inammissibile.

Le doglianze si dimostrano fondate, per le ragioni di séguito esposte.

5.– Questa Corte è costante nell’affermare che, nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., sez. lav., 12 giugno 2024, n. 16358, in linea con le indicazioni tratteggiate, sulla nozione d’indispensabilità della prova nel contesto dell’art. 345 cod. proc. civ. allora vigente, da Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790).

Condizione imprescindibile è che i documenti nuovi vertano su fatti ritualmente allegati (Cass., sez. lav., 16 agosto 2022, n. 24813, e 5 novembre 2019, n. 28439).

Dal canto suo, questa Corte, nel valutare la dedotta violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., deve ponderare l’idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Compete, per contro, al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa (Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20525).

6.– Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello e colgono nel segno le censure, che contestano la fondamentale ratio decidendi del rigetto del gravame e prospettano, a tale riguardo, la violazione della disciplina in tema d’indispensabilità della prova, anche alla luce dei rilievi esposti con il secondo e con il terzo mezzo.

7.– L’Istituto ha chiesto di produrre in grado d’appello la scheda estratta dalla procedura informatica “Fascicolo Elettronico del Pensionato” e l’elenco integrale dei nominativi dei lavoratori ammessi al programma di cui al d.l. n. 68 del 2006.

7.1.– Tali documenti, trascritti nel ricorso nelle parti salienti, nell’osservanza dei requisiti di specificità prescritti dal codice di rito (Cass., sez. II, 13 luglio 2017, n. 17399), si collegano alle asserzioni formulate già nel giudizio di primo grado, con il richiamo alla motivazione della delibera del Comitato provinciale dell’INPS e alle indicazioni delineate nel Messaggio Hermes n. 29273 del 15 dicembre 2009 (pagine 11 e 12 del ricorso per cassazione).

7.2.– Come il ricorrente puntualizza nell’illustrare la seconda critica, tale documentazione, lungi dall’esibire un carattere meramente unilaterale, sguarnito d’ogni riscontro, attiene a un dato oggettivo (l’elenco nominativo dei lavoratori che hanno fruito di una determinata prestazione) e proviene dall’Istituto che, per legge, adempie al compito di curare il monitoraggio delle domande di accesso al reddito (pagina 14 del ricorso per cassazione), secondo le inequivocabili disposizioni del d.l. n. 68 del 2006.

7.3.– L’idoneità dimostrativa, richiesta dall’art. 437 cod. proc. civ., si deve apprezzare anche alla luce dei dati posti in risalto con il terzo motivo.

Il ricorrente ha segnalato, anzitutto, la discrasia tra un’indennità erogata a decorrere dal febbraio 2006 e la disciplina menzionata dai giudici d’appello a sostegno della decisione, disciplina che solo a partire dal 2007 appresta la necessaria copertura finanziaria (pagine 17 e 18 del ricorso per cassazione).

In secondo luogo, i provvedimenti attuativi delle diverse misure varate dal legislatore (pagine 18 e 19 del ricorso per cassazione), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e concernenti i datori di lavoro coinvolti dagl’interventi di sostegno di volta in volta previsti, offrono elementi meritevoli di approfondimento.

8.– I giudici d’appello, pur considerando dirimente l’individuazione della disciplina applicabile, in quanto foriera d’implicazioni ragguardevoli sul diritto di accedere al pensionamento a condizioni di miglior favore, a torto hanno negato il carattere indispensabile dei documenti indicati nell’odierno ricorso e sono così approdati, su questo decisivo presupposto, alla conferma della decisione del Tribunale.

I documenti in esame non solo si raccordano ai fatti ritualmente allegati, ma presentano, altresì, un contenuto dettagliato e concorrono, unitamente agli altri dati acquisiti al processo, a diradare le incertezze che ancora permangono sulla complessiva ricostruzione della vicenda, alla luce dei profili che l’Istituto ha passato in rassegna sul contenuto precettivo e sui confini temporali della disciplina di legge e sulla sua concreta attuazione.

Non si può disconoscere, pertanto, l’indispensabilità della prova documentale di cui oggi si discorre.

9.– Dai rilievi esposti derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, tenendo conto dei princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e delle ulteriori considerazioni svolte.

Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.