CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7436 depositata il 20 marzo 2025

Infortunio sul lavoro – D.Lgs. n. 81 del 2008 – Collaboratore scolastico – Risarcimento danni – Onere probatorio – Nesso causale evento e danno – Responsabilità del datore di lavoro – Art. 2087 c.c. – Formazione sui rischi lavorativi – Inattendibilità del teste – Inammissibilità

Svolgimento del processo

A.G. ha adito il Tribunale di Foggia, esponendo che:

aveva lavorato in forza di un contratto a tempo determinato presso l’Istituto F. con mansioni di collaboratore scolastico nell’anno scolastico 2009-2010;

si era occupato della pulizia dell’Istituto, compresa quella dei bagni;

il 2 ottobre 2009 aveva subito un infortunio in quanto il liquido sgrassante che stava usando per pulire il bagno era schizzato nel suo occhio sinistro, provocandogli un’algia.

Ha chiesto, quindi, la condanna del datore di lavoro a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per la lesione subita.

Il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1471/2021, ha rigettato il ricorso.

A.G. ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 320/2024, ha rigettato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore sulla base di un motivo.

L’Amministrazione si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., del d.lgs. n. n. 81 del 2008, dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare carenti l’allegazione e le prove da lui presentate, ritenendo non assolto l’onere probatorio dell’evento.

Sostiene di avere allegato e dimostrato l’evento e il danno subito, il luogo e le circostanze in cui si era verificata la lesione e il nesso causale evento e danno.

Inoltre, avrebbe fornito elementi da cui ricavare la prova della nocività dell’ambiente e della responsabilità del datore di lavoro, che non lo avrebbe dotato di occhiali protettivi e non lo avrebbe formato in ordine ai rischi lavorativi, considerato, altresì, che il prodotto utilizzato nella scuola, il “FUN BALL”, era pericoloso, trattandosi di un detersivo solvente.

La censura è inammissibile.

La corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una valutazione di merito non ripetibile in sede di legittimità e, comunque, non contestata con la necessaria specificità, poiché il ricorso di primo grado non è stato trascritto nelle sue parti essenziali, che il ricorrente aveva descritto la dinamica dell’infortunio in maniera imprecisa e lacunosa, non avendo fornito “i ragguagli fattuali alla cui stregua comprendere quale sia stato il decorso cronologico e causale degli accadimenti”.

In particolare, come osservato anche dal Tribunale, la mancata prospettazione delle caratteristiche dell’infortunio occorso, quanto al decorso cronologico e causale degli accadimenti – con precipuo riguardo alla postura del lavoratore al momento dell’infortunio, alla tipologia delle superfici che stava pulendo, alle modalità con cui aveva impugnato lo sgrassatore, lo aveva maneggiato e direzionato, al fatto che la fuoriuscita del liquido fosse dipeso da una sua disattenzione ovvero dal malfunzionamento del beccuccio – era tale, per il giudice di appello, da impedire l’individuazione della sua causa concreta e del soggetto al quale fosse soggettivamente imputabile l’evento lesivo.

La Corte d’appello di Bari ha pure affermato la inattendibilità del teste T., l’unico che avesse riferito le modalità del sinistro, con la conseguenza che i fatti contestati, pur nella loro sommarietà, erano rimasti non dimostrati.

Il teste T. infatti non era stato indicato dal lavoratore come soggetto presente all’evento, di talché appariva implausibile che il T. non fosse stato visto dall’appellante e non avesse riferito a quest’ultimo nell’immediatezza di aver assistito all’infortunio, per poi renderlo edotto di aver assistito allo stesso solo in sede di escussione testimoniale; non aveva trovato riscontro nei fogli presenza la ragione addotta dal teste per la presenza sui luoghi dell’evento (concordare con il ricorrente l’uscita dall’ufficio); il teste aveva riferito di uno schizzo che aveva colpito entrambi gli occhi, mentre il rapporto del Pronto soccorso riferiva di “algia occhio sx” (v. pag. 7 sentenza di appello).

Il ricorrente, quindi, con il suo motivo di ricorso, chiede, nella sostanza, a questa Suprema Corte di sostituirsi al giudice del merito nell’accertare le circostanze di causa e rivalutare le risultanze istruttorie senza, però, colmare neppure nel ricorso per cassazione le lacune in tema di allegazioni e istruttoria evidenziate da entrambe le corti di merito che hanno trattato la controversia.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, e a rimborsare le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.