La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6221 depositata il 9 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento ritorsivo e reintegra, ha stabilito, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ai lavoratori assunti post marzo 2015 (post D. Lgs. n. 23 del 2015) che al dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo rilevatosi insussistente trova applicazione il diritto della reintegra. In particolare la Corte Suprema ha ribadito che “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011).”
In tema di onere della prova gli Ermellini hanno riaffermato che ” l’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018); l’onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c., ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. n. 23583 del 2019).”
Nella fattispecie, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che “L’accertata ingiustificatezza del recesso non consente, da sola, di presumere il motivo illecito se non ricorrono ulteriori fatti, anche indizianti, diversi, che provano la ritorsione del datore di lavoro rispetto all’esercizio di un diritto del dipendente (cfr., a titolo esemplificativo, Cass. n. 18547 del 2024, che ha ritenuto sussistente la natura ritorsiva non semplicemente perché era stata accertata l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo ma in quanto ulteriori elementi presuntivi dimostravano che il datore di lavoro aveva reagito al legittimo rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto da full time in part time, in violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 81 del 2015; nello stesso senso, n. 30574 del 2021; Cass. n. 13781 del 2021, ove è stato ritenuto ritorsivo un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo fondato sulla soppressione del posto, in realtà mai avvenuta, essendo il vero motivo il rifiuto del lavoratore di accettare una proposta di novazione del contratto con riduzione della retribuzione).“