La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 4702 depositata il 22 febbraio 2025, intervenendo in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all’art. 96 del c.p.c., ha ribadito il principio secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve giungere all’esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o  sproporzionatamente  in  relazione  all’utilità effettivamente conseguibile; detto abuso del processo non richiede che il Giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, l’eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l’adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi, dovendo escludersi, pertanto, che il giudizio sull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità o dall’infondatezza dell’impugnazione, atteso che l’esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità, dovendo il Giudice, pur potendo attingere elementi di valutazione dall’assunzione di comportamenti processuali sleali, tener conto che il comportamento scorretto non coincide con quello processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro di valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all’agente (cfr. Cass. n. 26545 del 2021).”

La vicenda ha riguardato l’Amministrazione finanziaria che aveva impugnato la sentenza dei giudici tributari di primo grado. I giudici di appello condannavano l’Agenzia delle entrate per lite temeraria ai sensi del comma 3 dell’articolo 96 c.p.c. evidenziando che “nella specie sussist…(o)…no i presupposti della responsabilità aggravata in capo all’appellante, a norma dell’art. 96, 3° comma c.p.c., per aver essa proposto un ricorso fondato su argomentazioni palesemente inammissibili e per non avere la stessa ricorrente ponderato, con maggiore consapevolezza, l’infondatezza e la evidente pretestuosità delle argomentazioni dedotte a sostegno del ricorso. Per questo motivo, condanna l’appellante al pagamento di € 5.000”  L’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini riaffermato il principio, statuito dalla Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Per il Supremo consesso il suddetto principio di diritto è stato correttamente applicato dai giudici tributari di secondo grado, “laddove ha affermato la responsabilità aggravata dell’Ufficio, atteso che dalla ricognizione del ricorrente e dalla sentenza impugnata emerge che l’appellante aveva insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate non solo dal primo Giudice, ma anche dalla giurisprudenza conforme e consolidata di questa Corte sin dal 2018 (cfr. Cass. n. 3286 del 2018 e succ. conformi), ovvero in censure della sentenza di primo grado la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame (cfr. sul punto Cass. n. 34693 del 2022), tenendo peraltro anche conto che, come riportato dalla controricorrente e non contestato dall’Ufficio, l’atto impugnato era stato «emesso in difformità dell’interpello reso alla contribuente in una fattispecie corrispondente e mai revocato» (cfr. pag. 3 ricorso in cassazione).

(…) Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non risulta, dunque, inficiata da alcun errore di diritto, atteso che la temerarietà della lite può essere in concreto ravvisata dal giudice di merito (con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità), oltre che nella coscienza dell’infondatezza della domanda (mala fede), anche nella carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza (colpa grave), come nel caso in esame.”