Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 14, sentenza n. 8868 depositata il 25 novembre 2024
Nel processo tributario va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ogni qual volta intervengano provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di fatto o di diritto in modo tale da togliere al ricorrente l’interesse alla rimozione dell’atto da lui impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società E. srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un Avviso di rettifica e liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Palermo (cfr. provvedimento meglio indicato in atti). L’Avviso in parola era stato emesso all’esito del controllo compiuto su un atto notarile, registrato il 3/8/2018 al n. 10618 (provvedimento meglio indicato in atti), con il quale erano stati trasferiti “in permuta” – dalla società O.Immobiliare s.r.l. alla E. – una serie di unità componenti un complesso immobiliare a destinazione residenziale, sito in Sciacca e comprendenti quattro abitazioni di tipo unifamiliare censite nelle categorie catastali A/2 (abitazioni civili) e A/7 (ville e villini) nonchè da un magazzino censito nella Cat. C/2 (estremi catastali meglio indicati in atti).
Il valore della permuta veniva dichiarato in € 477.173,75 (cfr. documentazione in atti).
L’Agenzia delle entrate rideterminava il valore degli immobili in parola in € 682.000,00 giusta relazione dell’Agenzia delle entrate territorio (cfr. documentazione in atti).
All’esito del contraddittorio, l’Agenzia notificava l’Avviso di rettifica sulla base del valore rideterminato in sede di adesione (cfr. rideterminazione ed adesione in atti).
La Società impugnava il provvedimento deducendone la nullità: errata attribuzione del tributo – violazione del diritto di difesa, nonché l’ erroneità della stima degli immobili (cfr. ricorso introduttivo).
L’Agenzia si costituiva, contro deduceva e difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della propria pretesa.
Con sentenza n. 2094/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. atto di appello).
L’Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Con Ordinanza n. 2226 del 2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione cautelare (cfr. Ordinanza in atti).
La controversia è stata sottoposta all’esame di questo Collegio nel corso dell’udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse.
L’appello va rigettato.
1.- Con Decreto di questa stessa Sezione – emesso nell’ambito del giudizio rga 6981/2021 – n. 5212/14/23, del 6 novembre 2023 è stato dichiarato “estinto” il giudizio promosso dalla Società O. immobiliare: coobbligata solidale della Società odierna appellante.
La Società O. immobiliare ha documentato (in data 4 ottobre 2023) l’avvenuto pagamento (in unica rata) dell’ intera obbligazione tributaria solidale estinguendo così integralmente la pretesa dell’Amministrazione (ex art. l, commi 186-201, della Legge 197/22).
2.- Va rilevata, quindi, la carenza sopravvenuta d’interesse: l’esito del presente giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla parte ricorrente, in quanto già sussiste una situazione del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame tale da escludere che la sentenza di merito potrebbe conservare una qualsiasi utilità per l’appellante (Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2012, n. 6190).
3.- La Giurisprudenza ha ritenuto sussista il sopravvenuto difetto di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto – in senso favorevole o no – in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto impugnato (Consiglio Stato sez. IV, 3 aprile 1979, n. 244).
4.- Di tenore analogo anche altra più recente pronuncia di legittimità (Cassazione, Ordinanza 10 febbraio 2022 n. 4410) secondo la quale la concretezza dell’interesse all’agire processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l’interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione – Per le su esposte argomentazioni deve ritenersi il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del presente giudizio con conseguente rigetto dell’appello.
In considerazione della sopravvenienza in parola si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l’appello.
Spese compensate.