AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 153452 del 27 marzo 2025
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite il servizio “Voltura catastale web”
Dispone:
1. Attivazione del servizio “Voltura catastale web”
1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Voltura catastale web” per la compilazione e la presentazione online delle domande di volture catastali. L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
2. Modalità di presentazione delle domande di volture catastali
2.1. Le domande di volture catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui al punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:
a) direttamente dal soggetto obbligato alla presentazione della domanda di volture (di seguito, anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.; in tal caso è necessario inviare il documento informatico contenente la domanda di volture firmato digitalmente o, in alternativa, una copia per immagine della domanda di volture cartacea, sottoscritta dall’interessato con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità;
b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione della domanda di volture; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette la domanda di volture, sottoscritta dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto precedente, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione, sottoscritto digitalmente dal delegante o, in alternativa, unitamente alla copia per immagine della delega cartacea, sottoscritta con firma autografa e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso delegante. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023. Le domande di volture catastali, trasmesse dal rappresentante e dalla persona di fiducia preventivamente abilitati all’utilizzo del servizio, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a), fatto salvo il caso in cui il servizio sia utilizzato dal legale rappresentante di una persona totalmente incapace di agire.
2.3. La documentazione da allegare alle domande di volture catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
2.4. Le domande di volture catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto della dichiarazione.
2.5. Restano ferme le restanti modalità di presentazione delle domande di volture catastali, disciplinate dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 e dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
3. Modalità di pagamento
3.1. Il pagamento delle somme dovute, i cui importi sono calcolati dal servizio di cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.2. Il pagamento è altresì possibile, per i soli soggetti abilitati ai servizi di presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005, mediante l’utilizzo di somme preventivamente versate su conto corrente unico nazionale, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo 2024.
4. Ricevute rilasciate dal servizio
4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel medesimo servizio on line, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei file contenenti i dati delle volture catastali per le quali si richiede la registrazione, nonché la regolarità della dichiarazione presentata e l’avvenuto pagamento dei tributi.
4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui al punto 5.1. In questo caso nell’area riservata compare un messaggio che comunica lo scarto dell’intero file.
4.3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005.
4.4. I delegati di cui al punto 2.1 lett. b) sono tenuti a rilasciare tempestivamente, ai soggetti che hanno loro conferito la delega, la dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione delle domande di volture catastali, nonché la copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio on line.
5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati relativi alle domande di volture catastali
5.1. Le domande di volture catastali sono trasmesse rispettando le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nelle pagine informative dedicate al servizio Voltura catastale web del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle modifiche, e ne sarà data relativa comunicazione.
5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è altresì resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.
6. Periodo transitorio
6.1. Il software “Voltura 2.0 – Telematica”, continuerà a essere reso disponibile e manutenuto fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con specifico comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale data non sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”.
7. Trattamento dei dati personali
7.1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l’espletamento delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) n. 2016/679, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
7.2. I soggetti obbligati alla dichiarazione e coloro che la effettuano per conto di questi sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi stabiliti, all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e minimizzazione del trattamento dei dati personali per la predisposizione della domanda di volture catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi documenti allegati.
7.3. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
7.4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla domanda di volture catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare soggetto a registrazione nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto degli stessi. I dati personali contenuti nella domanda di volture catastali ovvero nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento UE 2016/679) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (articolo 10 del Regolamento UE 2016/679) ove questi dati siano indispensabili ai fini della richiesta.
7.5. I dati richiesti per la presentazione della domanda di volture catastali dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice della protezione dei dati personali, nonché dall’eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento.
7.6. I dati personali comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso la presentazione della domanda di volture catastali e dei relativi documenti allegati verranno trattati dalla stessa esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) n. 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di tenuta della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.
7.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Voltura catastale web” da utilizzare per trasmettere il modello di domande di volture catastali e approva le relative specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione, direttamente o mediante delegati.
Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.
Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate è resa disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.
Il servizio guida l’utente nella compilazione della dichiarazione, semplificandone la definizione e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di favorire il corretto aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate, nonché di promuovere la compliance.
Il servizio arricchisce, infatti, la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance attraverso lo sviluppo di nuovi servizi telematici.
Il nuovo servizio “Voltura catastale web” sostituirà, progressivamente, l’attuale procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, mantenendo inalterate le funzionalità per l’utenza e rendendo universale la possibilità di accesso alla trasmissione telematica.
Il nuovo servizio consente, in analogia a “Voltura 2.0 – Telematica”, di effettuare il pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo con un prelievo automatico delle rispettive somme dal “castelletto” alimentato dal soggetto abilitato ai servizi di trasmissione dei documenti di aggiornamento catastale. Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli utenti dell’area riservata del sito, è stato implementato un servizio di pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo tramite la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).
Restano ferme le altre modalità di presentazione delle domande di volture di cui al punto 2.5, vale a dire su moduli cartacei da consegnarsi agli sportelli degli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate, con domande trasmesse via pec o e-mail e da modello unico informatico.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento:
Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione per la conservazione del catasto terreni (XIV);
Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato;
Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della “Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13 dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente semplificazione delle procedure catastali;
Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 679/1969, concernente la semplificazione delle procedure catastali;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – Disciplina dell’imposta di bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modifiche e integrazioni;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante “Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all’attivazione del modello unico digitale per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 2 marzo 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, recante Pagamento di servizi telematici erogati dall’Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di “Aggiornamento del catasto”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2016, ai sensi del comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno 2017, recante disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come sostituito dall’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici. Modalità e termini di attivazione;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 40468 del 10 febbraio 2021, recante disposizioni concernenti nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 148004 del 21 marzo 2024, recante estensione dell’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi Professionali.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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