DECRETO-LEGGE n. 39 del 31 marzo 2025
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Art. 1
Misure urgenti in materia di polizze catastrofali
1. Il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.