MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 20 febbraio 2025

Filiera del legno per l’arredo al 100% nazionale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “legge n. 206/2023”: la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2023;

b) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

d) “micro, piccole e medie imprese”: secondo la definizione di PMI contenuta nell’allegato I al regolamento di esenzione n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

e) “Impresa forestale”: l’impresa iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

f) “Accordo di Foresta”: il contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;

g) “certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale”: la certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) rilasciata dalle Organizzazioni di parte terza presenti in Italia e preposte ai sistemi di certificazione forestale volta a garantire la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste ben gestite, da fonti controllate, da materiali di recupero o da un insieme di queste fonti al fine di facilitare il flusso trasparente lungo la filiera;

h) “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

i) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023.

Art. 2

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/2023, disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziate dal medesimo articolo 8 per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono articolati nelle seguenti linee di azione:

a) sostegno alla vivaistica forestale, operante con le modalità di cui al Capo II del presente decreto;

b) creazione e rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno, operante con le modalità di cui al Capo III del presente decreto.

3. Il presente decreto individua, altresì, il soggetto incaricato della gestione degli interventi e le attività ad esso affidate.

Art. 3

(Risorse disponibili e ripartizione della dotazione finanziaria)

1. All’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 sono destinate le risorse previste dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 206/2023, pari ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per l’anno 2024, di cui euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per la concessione di contributi a fondo perduto ed euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la concessione di finanziamenti agevolati.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in sede di prima applicazione:

a) per euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l’attuazione dell’intervento di cui al Capo II del presente decreto, da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto;

b) per euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per l’attuazione dell’intervento di cui al Capo III del presente decreto, di cui euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la concessione di contributi a fondo perduto ed euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per la concessione di finanziamenti agevolati.

3. Una quota pari al 60% (sessanta percento) delle risorse di cui al comma 2, lettera b), è riservata alle micro, piccole e medie imprese, di cui il 25% (venticinque percento) è destinato alle micro e piccole imprese.

Art. 4

(Soggetto gestore)

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, il Ministero si avvale del Soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per l’attuazione degli interventi di cui al Capo II, le Regioni, a cui è demandata la gestione degli interventi, possono avvalersi, altresì, di soggetti attuatori regionali.

2. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), nei limiti dell’1,5% delle medesime.

3. La predetta convenzione disciplina, in particolare, le modalità di gestione dell’intervento, le modalità e le tempistiche di trasferimento delle risorse corrispondenti al compenso spettante al Soggetto gestore nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate dallo stesso nel rispetto dei limiti temporali per l’assunzione degli impegni contabili, sia con riferimento all’attività di gestione che alle agevolazioni erogate ai beneficiari.

4. Pur a seguito dell’affidamento delle attività istruttorie al Soggetto gestore, l’Amministrazione resta titolare responsabile della misura, esercitando altresì la necessaria vigilanza sul gestore, ai fini del buon andamento dell’istruttoria amministrativa.

CAPO II

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA VIVAISTICA FORESTALE

Art. 5

(Modalità attuative e riparto delle risorse)

1. Ai fini dell’efficace perseguimento delle finalità previste dalla legge n. 206/2023, l’attuazione dell’intervento di cui al presente Capo II è demandata alle Regioni, ovvero al soggetto da queste incaricato secondo le regole del proprio ordinamento e nel rispetto della vigente disciplina in materia di affidamenti di contratti pubblici.

2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), al netto degli oneri previsti dall’articolo 4, sono assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) quanto ad euro 2.280.000,00 (duemilioniduecentottantamila/00), ripartito in parti uguali tra le Regioni;

b) quanto ad euro 2.720.000,00 (duemilionisettecentoventimila/00), ripartito tenuto conto del rapporto tra la superficie forestale di ciascuna Regione e il totale della superficie forestale delle 19 Regioni interessate. Ai predetti fini, la superficie forestale è quella risultante dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio 2015 (INFC2015).

3. L’importo assegnabile a ciascuna Regione in applicazione dei criteri di cui al comma 2 è riportato in allegato 1.

Art. 6

(Finalità e oggetto dell’intervento)

1. Le risorse di cui all’articolo 5 sono utilizzate dalle Regioni per sostenere, nell’ambito del territorio di competenza, lo sviluppo del settore della vivaistica forestale, attraverso la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese ovvero altri soggetti operanti nella raccolta a scopo di produzione vivaistica, nella produzione, nella cessione a qualsiasi titolo e nella commercializzazione di materiale di moltiplicazione o di propagazione forestale destinato al rimboschimento, all’imboschimento, all’arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alla sistemazione del territorio.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono essere connessi ai materiali indicati nel Registro dei materiali di base delle specie, istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Regione nel cui territorio è localizzato l’intervento.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1 individuano, nel rispetto delle regole del proprio ordinamento, le modalità più adeguate di sostegno in funzione delle peculiarità dei territori di riferimento, garantendo, in ogni caso, il rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella nazionale di riferimento. Le connesse attività di attuazione da parte di Regioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie proprie dei suddetti Enti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7

(Modalità di assegnazione delle risorse)

1. Ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’articolo 5, le Regioni interessate sono tenute a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’articolo 16, specifica richiesta redatta secondo il modello che sarà reso disponibile nella competente sezione del sito internet del Ministero. La predetta richiesta deve essere tramessa unicamente in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella medesima sezione.

2. Il Ministero, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Amministrazioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base di quanto disposto all’articolo 5, comma 3.

3. Le risorse che, in esito alla procedura di cui al comma 1, dovessero risultare inutilizzate sono destinate ad alimentare l’intervento di cui al Capo III.

4. Al fine di garantire l’adeguato monitoraggio sulla corretta attuazione di quanto definito dal presente decreto, le Regioni assegnatarie delle risorse trasmettono al Ministero, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione delle risorse e per un periodo di tre anni, una dettagliata relazione contenente la descrizione delle modalità adottate per l’utilizzo delle risorse, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare delle risorse concesse a ciascuna, la natura e l’importo degli investimenti approvati e realizzati.

CAPO III

INCENTIVI PER LA CREAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE BOSCHIVE E DELLE IMPRESE DELLA FILIERA DELLA PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, operanti sull’intero territorio nazionale, che erogano servizi di supporto per la silvicoltura di cui al codice ATECO 02.20, limitatamente alle attività di “Abbattimento di alberi” e “Produzione di tronchi (tondame) per le industrie del settore” e 02.40.00, limitatamente all’attività di “Trasporto dei tronchi nell’ambito dell’area forestale”, nonché le imprese che operano nell’ambito della filiera della prima lavorazione del legno, individuata, ai fini del presente decreto, dai codici ATECO 16.1 “Taglio e piallatura del legno” e 16.21 “Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno”. Non sono in ogni caso ammesse le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici.

2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi.

4. Non sono in ogni caso ammesse alle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che si trovano in stato di liquidazione e sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

e) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 9

(Programmi e spese ammissibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse a fronte della realizzazione di programmi di investimento funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. I predetti programmi sono costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relative a:

a) mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali, ad esclusione dell’acquisto di attrezzature minute, di consumo e motoseghe;

b) mezzi mobili, macchinari, impianti ed attrezzature per la lavorazione del legno;

c) software e hardware strettamente funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale del processo produttivo.

2. Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere coerenti e funzionali all’attività d’impresa e a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento ed essere pagate tramite uno o più conti correnti ordinari intestati all’impresa e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, nonché le spese finalizzate alla produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Non sono, altresì, ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA, e i costi relativi a commesse interne.

4. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono:

a) prevedere spese ammissibili di importo non inferiore ad euro 50.000,00 e non superiore ad euro 600.000,00;

b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Per “data di avvio” si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

c) essere ultimati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 12. Per “data di ultimazione” si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 15 giorni dalla predetta data, l’impresa beneficiaria è tenuta ad inviare al Soggetto gestore specifica comunicazione attestante l’intervenuta ultimazione del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni.

Art. 10

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo assumono la forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato e sono concesse con le seguenti modalità:

a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 40% (quaranta percento) delle spese ammissibili. La predetta percentuale è incrementata:

i. di 10 (dieci) punti percentuali qualora l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 11, abbia aderito ad un Accordo di Foresta;

ii. di 5 (cinque) punti percentuali qualora l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 11, sia in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, oppure della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, oppure di una certificazione di catena di custodia dei prodotti di origine forestale secondo gli schemi di gestione forestale sostenibile FSC® o PEFCTM, oppure delle certificazioni di qualità del prodotto, secondo standard tecnici sanciti da norme UNI EN. Tutte le certificazioni devono essere in corso di validità;

iii. di 5 (cinque) punti percentuali qualora l’impresa richiedente sia in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 11, della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all’articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;

b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) e fino ad euro 600.000,00 (seicentomila/00):

i. nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota parte di investimenti fino ad euro 300.000,00 (trecentomila/00);

ii. nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 70% delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 300.000,00 (trecentomila/00) e fino ad euro 600.000,00 (seicentomila/00).

2. L’eventuale finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), romanino ii., è regolato ad un tasso pari a zero e ha una durata di dieci anni, comprensivo di un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato al periodo di realizzazione del programma. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene mediante versamento delle somme all’entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. Qualora le agevolazioni richieste dall’impresa eccedano i massimali previsti dal predetto regolamento, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione delle agevolazioni concedibili, funzionale al rispetto dei massimali in questione attraverso la riduzione del contributo a fondo perduto.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Art. 11

(Procedura di accesso alle agevolazioni)

1. I soggetti richiedenti, aventi i requisiti previsti dal presente Capo, sono ammessi alle agevolazioni sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione e, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello definita con il provvedimento di cui al comma 3, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

3. I termini iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dall’adozione del presente decreto, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento, anche in riferimento alla natura delle spese ammissibili.

4. Qualora le risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi a fondo perduto si esauriscano prima della data di chiusura dello sportello agevolativo definita con il provvedimento di cui al comma 3, il Ministero provvede a comunicare tempestivamente sul proprio sito internet, nonché con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura anticipata dello sportello agevolativo. Analoga comunicazione è data sul sito internet del Soggetto gestore.

5. Per le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, il Soggetto gestore procede ad inviare apposita comunicazione di sospensione dell’iter di valutazione in funzione dell’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e, a tal fine, il Soggetto gestore provvede a trasmettere all’impresa richiedente idonea comunicazione.

Art. 12

(Valutazione istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Il Soggetto gestore avvia le attività istruttorie di competenza in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, verificando:

a) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste, tenuto conto delle riserve definite all’articolo 3, comma 3, del presente decreto. Qualora le risorse residue non consentano l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Soggetto gestore, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;

b) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;

c) la coerenza del programma con le finalità del presente decreto;

d) la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, anche in rapporto alla possibilità di far fronte agli impegni connessi alla realizzazione del programma di investimenti e, ove previsto, alla restituzione del finanziamento agevolato;

e) l’ammissibilità delle spese esposte e la pertinenza con il programma di investimenti presentato.

2. Il Soggetto gestore può richiedere all’impresa richiedente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti forniti. I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi dall’impresa entro il termine indicato dal Soggetto gestore, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In tali casi, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte del Soggetto gestore sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.

3. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie di propria competenza. Per le domande di cui all’articolo 11, comma 5, il predetto termine di 45 giorni decorre dalla data della comunicazione con la quale il Soggetto gestore comunica all’impresa richiedente la sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie e l’avvio delle attività istruttorie.

4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, è adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 4 individua il progetto ammesso e l’ammontare delle agevolazioni concesse nelle diverse forme previste dal presente decreto, definisce i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa, per l’erogazione delle agevolazioni nonché per il rimborso del finanziamento agevolato ove previsto. Nel medesimo provvedimento sono altresì riportati gli obblighi dell’impresa beneficiaria e i motivi di revoca delle agevolazioni concesse.

6. Per i programmi per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, si provvede a comunicare all’impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate in due quote commisurate allo stato avanzamento lavori dell’investimento; l’erogazione avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria, utilizzando la modulistica resa disponibile dal Soggetto gestore nella competente sezione del proprio sito internet e con le modalità ivi indicate. È fatta salva la possibilità, per l’impresa beneficiaria, di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in un’unica quota a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti.

2. La prima quota di agevolazione, pari al 50% (cinquanta percento) del contributo concesso, è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate, corrispondenti ad almeno il 50% (cinquanta percento) dell’investimento ammesso alle agevolazioni, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Al Soggetto gestore è riservata la facoltà di richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle predette spese decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione della prima quota ed in assenza della richiesta di erogazione della seconda e ultima quota.

3. La seconda quota di agevolazione, ovvero la quota unica di cui al comma 1, è erogata a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni, a fronte della presentazione della documentazione di spesa dell’intero investimento, consistente nelle fatture d’acquisto e nelle relative attestazioni di avvenuto pagamento. L’impresa beneficiaria è tenuta a presentare la predetta richiesta entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, come comunicata ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera c).

4. Ogni fattura deve riportare il CUP nell’apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID ………….. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

5. Il Soggetto gestore, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verifica la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, ivi compresa l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 5 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 15 giorni.

Art. 14

(Controlli e monitoraggio)

1. Il Soggetto gestore, successivamente all’erogazione dell’agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell’agevolazione concessa.

2. Il Soggetto gestore può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

3. Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Soggetto gestore o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, secondo le indicazioni fornite dagli stessi soggetti.

Art. 15

(Revoche)

1. È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

a) sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell’impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall’impresa beneficiaria nell’ambito del procedimento;

c) l’impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

d) l’impresa beneficiaria non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Capo, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore con le modalità definite con il provvedimento di cui all’articolo 11;

e) l’impresa beneficiaria non consenta i controlli di cui all’articolo 14;

f) l’impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

g) l’impresa beneficiaria proceda al trasferimento, alla alienazione o alla destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

h) si proceda alla liquidazione giudiziale dell’impresa beneficiaria ovvero all’apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell’investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell’impresa beneficiaria di una procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

i) l’impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) l’impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

k) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 10.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionali www.mimit.gov.it. Dell’adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

3. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

4. Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) dedicata alla misura sarà resa disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato 1

RegioneSuperficie forestale (ha)Risorse di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a)Risorse di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b)Risorse Totale
Piemonte975.424120.000,00258.289,29378.289,29
Valle d’Aosta107.976120.000,0028.591,71148.591,71
Lombardia692.220120.000,00183.297,74303.297,74
Veneto469.695120.000,00124.373,80244.373,80
Friuli V.G.373.614120.000,0098.931,84218.931,84
Liguria387.244120.000,00102.541,03222.541,03
Emilia-Romagna638.816120.000,00169.156,52289.156,52
Toscana1.189.722120.000,00315.034,75435.034,75
Umbria413.956120.000,00109.614,28229.614,28
Marche313.081120.000,0082.902,89202.902,89
Lazio648.148120.000,00171.627,61291.627,61
Abruzzo474.599120.000,00125.672,36245.672,36
Molise173.273120.000,0045.882,16165.882,16
Campania491.259120.000,00130.083,88250.083,88
Puglia191.738120.000,0050.771,64170.771,64
Basilicata392.412120.000,00103.909,50223.909,50
Calabria650.620120.000,00172.282,19292.282,19
Sicilia387.234120.000,00102.538,38222.538,38
Sardegna1.300.991120.000,00344.498,43464.498,43
Totale10.272.0222.280.000,002.720.000,005.000.000,00