INPS – Messaggio n. 1173 del 4 aprile 2025

Assegno Sociale – Verifica reddituale per l’anno 2020 – Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

L’assegno sociale è una prestazione collegata al reddito e viene corrisposto nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non avere un reddito superiore al limite annualmente stabilito dalla legge. In particolare, per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

A seguito delle verifiche effettuate, sono stati individuati i soggetti titolari dell’assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l’anno 2020. Nei confronti di tali soggetti è stata avviata una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R, con cui si informa l’interessato che, in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.

La comunicazione all’INPS dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell’area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > “Aree Tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci” > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.

In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.