AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 90 del 7 aprile 2025

Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – Determinazione della deducibilità – Articoli 86, comma 2, 95 e 109, comma 5 del TUIR

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La ALFA S.p.A. (di seguito, ”ALFA”, l”’Istante” o la ”Società”) è una società, quotata …., che rappresenta una delle principali investment holding italiane, detenendo e gestendo un portafoglio diversificato di investimenti e partecipazioni con una visione strategica sostenuta da una consolidata storia finanziaria e industriale.

A far data dall’esercizio 2023, in coerenza con quanto previsto dalla politica di remunerazione approvata dall’assemblea dei soci del …/…/…, l’Istante ha introdotto un piano di incentivazione denominato ”…..” (di seguito il ”Piano”) la cui finalità è premiare il contributo del management alla creazione di valore in relazione alla gestione degli investimenti.

L’assegnazione del Piano ai Beneficiari (i.e. ….) e il relativo Regolamento sono stati approvati il …/…/… dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, in coerenza con la politica di retribuzione adottata dall’Istante.

Il periodo di vigenza del Piano è individuato nel periodo compreso tra la data di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione (…/…/…) e la data della successiva riunione dell’assemblea dei soci dell’Istante per l’approvazione del bilancio di esercizio. La durata del Piano si rinnova automaticamente alla scadenza per ulteriori periodi annuali (ciascuno che termina alla data della successiva riunione assembleare di ALFA per l’approvazione del bilancio di esercizio), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione (cfr. par. … del Regolamento).

Come specificato nel Regolamento, il Piano è volto a garantire la correlazione tra la creazione di valore per gli azionisti e gli interessi e l’operato dei manager dell’Istante che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici della Società, favorendo la fidelizzazione delle prime linee attraverso il condizionamento dell’incentivo previsto dal Piano stesso al perdurare del rapporto di lavoro con ALFA (cfr. par. … del Regolamento).

In sede di approvazione del Piano, l’istante sottolinea come abbia scelto di non premiare in modo particolare il singolo manager maggiormente coinvolto nello specifico deal, bensì di dividere la creazione di valore tra tutto il management team, al fine di incentivare la collaborazione tra i diversi componenti verso gli obiettivi comuni di valorizzazione del portafoglio di ALFA, e, quindi, di miglioramento delle performance della stessa.

Il Piano si sostanzia nel riconoscimento di un elemento aggiuntivo della remunerazione, configurato come bonus straordinario collegato al risultato economico/finanziario conseguito in occasione di operazioni di dismissione, totale o parziale, di partecipazioni ovvero di quotazione di una società partecipata su un mercato regolamentato e/o di un sistema multilaterale di negoziazione, italiano o estero, che generino un significativo extra valore (”Eventi di liquidità”). Il premio rappresenta, dunque, un’integrazione straordinaria del trattamento economico del dipendente, di cui costituisce una parte variabile e condizionata al verificarsi di eventi futuri e incerti ed è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa pro-tempore applicabile.

Più in dettaglio, il premio è erogato in occasione dei predetti Eventi di liquidità ai Beneficiari purché alla data dell’assegnazione del premio il rapporto di lavoro sia ancora in essere.

Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima della corresponsione, infatti, il Beneficiario perde automaticamente il diritto alla ricezione del bonus. Inoltre, nel caso di amministratore con deleghe gestorie, quest’ultimo non deve aver rinunciato alla carica e/o alle deleghe, né esser stato revocato (cfr. par. … del Regolamento).

Il premio varia in funzione delle performance aziendali correlate ai predetti Eventi di liquidità (exit totale/parziale o quotazione) ed è riconosciuto qualora il rendimento ottenuto dall’Istante in relazione all’investimento effettuato nel capitale di una società partecipata (”IRR”), calcolato secondo i criteri di cui al par. 6.5 del Regolamento, superi il ”valore soglia” pari al 10% (”extra performance”).

L’ammontare complessivo dei premi da ripartire tra i Beneficiari in relazione ad un determinato Evento di liquidità (”Bonus Pool”) è determinato in misura percentuale all’extra performance ottenuta dall’Istante, ovvero 3% dell’extra performance per investimenti in società partecipate che abbiano previsto un capitale investito superiore ad euro … ; 5% dell’extra performance nell’ipotesi di investimenti in società partecipate che abbiano previsto un capitale investito inferiore ad euro ….

A sua volta, il bonus è accordato a ciascun Beneficiario sotto forma di percentuale di partecipazione al Bonus Pool come sopra determinato, ricompresa tra il … per cento e l’… per cento, in ragione del ruolo ricoperto dal Beneficiario nell’organigramma aziendale e delle responsabilità assunte, fermo restando che la remunerazione massima lorda riconosciuta quale premio a un Beneficiario non può in alcun modo superare un ammontare massimo pari al triplo della remunerazione totale del medesimo, comprensiva della quota fissa, della quota variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento del livello massimo degli obiettivi aziendali (”…”), tenendo altresì conto della partecipazione del Beneficiario a piani di incentivi a lungo termine (”…”) quali il Piano ”…”.

Entro il riferito contesto, in data …/…/… l’Istante ha trasferito per intero la propria quota, pari al …. per cento del capitale sociale nella società …xxxx…, azionista di maggioranza del Gruppo …yyyy…, polo industriale di riferimento per l’imprenditoria della moda di lusso e della manifattura italiana in ambito ……, a fronte di un corrispettivo di euro …….

La plusvalenza realizzata sarà assoggettata ad imposizione nella misura del cinque per cento in applicazione del regime di participation exemption di cui all’art. 87 del TUIR stante la sussistenza dei necessari requisiti.

Orbene, il trasferimento in questione ha rappresentato un Evento di Liquidità, nella forma di exit totalitaria, ai sensi del Piano di incentivazione in esame.

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni di attivazione del Piano, ha accertato l’esistenza dei presupposti di attribuzione ed ha, quindi, proceduto a determinare l’importo del Bonus Pool, ovvero del premio complessivo da ripartire tra i Beneficiari, nella misura di euro …., con conseguente individuazione della premialità spettante a ciascuno di essi.

A fine esercizio 2023, l’Istante rappresenta di non aver erogato le predette premialità, rilevando in bilancio un credito verso i Beneficiari.

Con la documentazione integrativa, acquisita con prot. …. del …., l’interpellante ha precisato, ulteriormente, che:

il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta dall’Istante nella società …xxxx… alla data di cessione è pari a euro …. (investimento complessivo comprensivo degli oneri accessori di acquisto pari a euro ….), e coincide con il valore contabile risultante dalle scritture contabili e dai bilanci di ALFA.;

la cessione della quota di partecipazione, detenuta dall’Istante in …xxxx…, è stata gestita da ”…wwww…” e dal ”…zzzz…”, oltre che da ”…jjjj…” e ”…qqqq…” in qualità di advisor finanziari, ed è avvenuta sulla base di un enterprise value di circa … euro. L’importo del corrispettivo della cessione è, dunque, il risultato di un più ampio processo di vendita in relazione al quale la società istante, in qualità di socio di minoranza, non ha assunto alcun ruolo determinante per la definizione del relativo ammontare;

in merito ai parametri di suddivisione del ”Bonus Pool”, da applicarsi in misura fissa e invariata, con riferimento a ciascun ”Evento di liquidita” verificatosi o verificabile in futuro, il 95% del ”Premio” è accordato in percentuali costanti comprese tra il … per cento e l’… per cento a ciascuno dei ”Beneficiari” in ragione del ruolo ricoperto nell’organigramma aziendale e delle responsabilità assunte, mentre la residua e marginale quota del 5% è assegnata a quelli tra i ”Beneficiari”, diversi dai ”….”, che hanno in particolar modo contribuito alla crescita di valore riferibile a ciascun ”Evento di liquidità”;

con riferimento alle modalità e i criteri di contabilizzazione dei Premi nel Bilancio 2023, è stato rappresentato che ”la società ….. redige il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Riguardo alle modalità e ai criteri di contabilizzazione dei ”Premi” corrisposti e da corrispondere ai ”Beneficiari” in forza del Piano di incentivazione ”….” l’Istante in sede di determinazione della plusvalenza ha rilevato l’ammontare del ”Premio” a diretta riduzione della stessa [doc. 8], in linea con quanto previsto dallo IAS 1 che riconosce ampia libertà di scelta per ciò che riguarda le modalità di rappresentazione delle voci di bilancio, ammettendone anche la compensazione, purché sia fornita una informativa tale che possa essere giudicata sufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’impatto delle operazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico d’esercizi”.

Tanto premesso, la Società chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale da accordarsi ai predetti premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai Beneficiari in forza del predetto Piano di incentivazione in base alle disposizioni recate dagli artt. 95, 109, comma 5, e 86, comma 2, del TUIR, e in particolare se le predette remunerazioni premiali a tale titolo erogate ai dipendenti in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni che godono dei requisiti pex siano interamente deducibili ai fini IRES.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che i premi dalla stessa corrisposti ai dipendenti/Beneficiari, in forza del sopra descritto ”…..”, integrano spese per il personale e, quindi, componenti negativi di reddito interamente deducibili anche qualora gli stessi siano assegnati a fronte della cessione di una partecipazione da cui origina una plusvalenza esente.

Tale soluzione interpretativa è sostenuta dall’istante evidenziando, preliminarmente, come i costi sostenuti in relazione al Piano di incentivazione rappresentano un onere volto a garantire a tutto il management team una remunerazione integrativa per i servizi resi. Detti costi trovano, quindi, causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i Beneficiari sono legati in modo esclusivo. In particolare, l’Istante sottolinea come l’incentivo si inserisce nell’ambito del pacchetto retributivo complessivo ed è subordinato al perdurare del rapporto di lavoro con l’Istante, avendo diritto all’incentivo unicamente i Beneficiari in costanza di rapporto.

Oltretutto, i premi accordati ai dipendenti in forza del Piano, retribuendo l’attività manageriale svolta, si qualificano quali spese per il personale interamente deducibili anche nell’ipotesi in cui la remunerazione integrativa a carattere episodico sia riconosciuta a fronte di un’operazione di cessione di una partecipazione esente, trattandosi di oneri che, in quanto tali, non possono presentare il carattere di ”indispensabilità/strumentalità” alla cessione che determina il collegamento eziologico con il realizzo di una plusvalenza parzialmente esente.

A parere dell’istante, infatti, non vi è alcun legame tra gli ”oneri accessori di diretta imputazione” al costo della partecipazione e le voci di costo del lavoro rappresentative di un ”premio” ai dipendenti. Mentre gli ”oneri accessori” si caratterizzano per il fatto che il loro sostenimento è condicio sine qua non per porre in essere la cessione della partecipazione e solo per porre in essere tale operazione, nel caso di premi che, seppur a carattere sporadico, remunerano in via straordinaria prestazioni lavorative, svolte a favore della società datrice di lavoro, tale requisito risulta insussistente. Ne deriva, dunque, la piena deducibilità delle spese in questione, quali spese generali, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR, disposizione che, al secondo e terzo periodo, sancisce l’irrilevanza del regime di esenzione della participation exemption ai fini della determinazione delle spese indistintamente riferite ai beni produttivi di proventi tassati/esclusi e a beni produttivi di proventi esenti.

Da ultimo, l’Istante richiama la risposta ad interpello n. 539 pubblicata il 31 ottobre del 2022 con cui l’Agenzia delle entrate, chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità di premi incentivanti dovuti dalla società ceduta, ed in specie ad un bonus «dovuto solo ed esclusivamente nel caso di uscita (ovvero di vendita a terzi di una partecipazione, diretta o indiretta, al capitale di Alfa S.p.A. che determini il cambio di controllo sulla stessa)» e correlato, nel quantum, «al valore dell’azienda (…) come determinato in sede di cessione del capitale sociale» ha confermato l’integrale deducibilità di siffatti incentivi, sul presupposto che gli stessi «rappresentano un costo sostenuto dalla società istante al fine di garantire all’amministratore delegato e al dirigente apicale una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l’onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si evidenzia che il presente parere è reso sulla base degli atti, dei fatti e delle informazioni fornite dal contribuente nell’istanza di interpello, assunte acriticamente nel presupposto della veridicità, completezza e concretezza e attiene ai dubbi interpretativi formulati dall’istante, senza estendersi, nemmeno indirettamente, a questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto di espressa richiesta. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione e di imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza e nei vari allegati prodotti.

Inoltre, si precisa che il presente parere non implica né presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare della disciplina della participation exemption prevista dall’articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Su tali aspetti resta quindi impregiudicato il potere di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi.

L’articolo 4, lettera e), della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), in attuazione della quale è stata emanata la disciplina in materia di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR, prevede l’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione.

Come chiarito nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, tale principio è stato attuato in modo indiretto nel TUIR emergendo, in particolare, dal combinato disposto dell’articolo 86, comma 2, del TUIR, secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell’articolo 109, comma 5, del TUIR, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della citata legge n. 80 del 2003, emerge, inoltre, che i costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni che si qualificano ai fini pex, che risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e, pertanto, devono essere oggetto di apposita variazione in aumento del reddito, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 109.

Al riguardo, la predetta circolare n. 36/E del 2004 precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione, come richiamati dalla Relazione illustrativa, sono da individuare:

in primo luogo, negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.);

in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo ”indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Successivamente alle modifiche del regime di participation exemption introdotte dall’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 ha ulteriormente precisato che, con riferimento agli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, nulla è mutato rispetto al regime previgente, nel senso che tali costi essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall’articolo 109, comma 5, del TUIR. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente.

Tanto premesso con riferimento al trattamento fiscale dei costi strettamente connessi alla cessione di plusvalenze esenti, con riferimento al trattamento fiscale dell’onere sostenuto per i premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai Beneficiari in forza del Piano di incentivazione si osserva quanto segue.

In sede di integrazione documentale, l’Istante ha rappresentato che l’onere sostenuto non è stato rilevato contabilmente in un’autonoma voce di costo ma portato in abbattimento del valore della plusvalenza (cfr. allegato 8 alla richiesta di documentazione integrativa) nettizzando l’importo della stessa.

Al riguardo, si osserva che le modalità e i criteri di contabilizzazione dei Premi corrisposti e da corrispondere ai Beneficiari in forza del Piano di incentivazione (Value Creation Sharing Incentive) adottati in sede di determinazione della plusvalenza, tramite rilevazione dell’ammontare del ”Premio” a diretta riduzione della stessa, denotano l’esistenza di un legame ”non indistinto” con la realizzazione della plusvalenza esente.

Pertanto, sulla base dei principi espressi nella circolare n. 36/E del 2004 e ribaditi nella circolare n. 10/E del 2006, con riferimento ai costi specificamente inerenti alla cessione di partecipazioni esenti, si ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dall’Istante. I ”Premi” contabilizzati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima devono, infatti, comunque ritenersi deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.