MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 4 aprile 2025
Filiera del legno per l’arredo al 100% nazionale – Termini e modalità presentazione domande
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto 20 febbraio 2025”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 20 febbraio 2025, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it il 4 aprile 2025;
b) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
d) “micro, piccole e medie imprese”: secondo la definizione di PMI contenuta nell’allegato I al regolamento di esenzione n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Accordo di Foresta”: il contratto per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, stipulato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quinquies.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali; o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali;
f) “Registro Nazionale degli Aiuti”: il registro, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
g) “Carta di Identità Elettronica”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
h) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale);
i) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto 20 febbraio 2025, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornisce, altresì, ulteriori specificazioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi di cui al Capo III del precitato decreto, volti a promuovere la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli interventi volti a promuovere lo sviluppo della vivaistica forestale, di cui al Capo II del decreto 20 febbraio 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del richiamato decreto, che demanda l’attuazione dei predetti interventi alle Regioni ovvero ad un soggetto da queste incaricato.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto 20 febbraio 2025, all’attuazione dello sportello di cui al presente provvedimento sono destinate risorse pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. Le predette risorse sono destinate alla concessione di agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto ovvero del finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 20 febbraio 2025 e della riserva destinata alle micro, piccole e medie imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Le risorse di cui al comma 3 potranno essere incrementate delle eventuali risorse non utilizzate in esito alla procedura di assegnazione alle Regioni definita nell’ambito del Capo II del decreto 20 febbraio 2025, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto. L’importo eventualmente assegnabile all’attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, da utilizzare per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, è definito nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto 20 febbraio 2025.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull’intero territorio nazionale, che erogano servizi di supporto per la silvicoltura di cui al codice ATECO 2025 02.20, limitatamente alle attività di “Abbattimento di alberi” e “Produzione di tronchi (tondame) per industrie del settore (industrie manifatturiere forestali)” e 02.40.00, limitatamente all’attività di “Trasporto di tronchi all’interno di aree forestali”, nonché le imprese che operano nell’ambito della filiera della prima lavorazione del legno, individuata, ai fini del presente decreto, dai codici ATECO 2025 16.11 “Taglio e piallatura del legno”, 16.12 “Lavorazione e finitura del legno”, limitatamente alle attività di alesatura, tornitura, fresatura, brocciatura, levigatura (spianatura), smerigliatura, lucidatura, giuntatura, eccetera del legno, essiccazione (stagionatura) del legno e di impregnazione e trattamento chimico del legno, e 16.21 “Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno”. Non sono in ogni caso ammesse le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici.
2. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.
Art. 4
(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)
1. Le domande di agevolazione di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025. L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. La domanda di agevolazione di cui al comma 1 deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del decreto 20 febbraio 2025;
c) la descrizione del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, funzionale all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio;
d) la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l’agevolazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 9 del decreto 20 febbraio 2025;
e) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto;
f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
3. Unitamente alla domanda di cui al comma 2 devono essere trasmessi:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’eventuale adesione ad un Accordo di foresta, nonché l’eventuale possesso della certificazione della parità di genere e delle ulteriori certificazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), romanino ii., del decreto 20 febbraio 2025;
b) qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
c) i preventivi delle spese in programma;
d) l’ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore, ivi compresa quella utile alla valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
4. Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello di cui al comma 1, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
5. Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto prima del termine finale di cui al comma 1, il Soggetto gestore e il Ministero provvedono a comunicare tempestivamente sui rispettivi siti internet l’intervenuto esaurimento delle predette risorse ai fini dell’adozione dell’avviso di chiusura dello sportello.
Art. 5
(Valutazione istruttoria delle istanze e concessione delle agevolazioni)
1. Il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazione secondo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto 20 febbraio 2025, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, valutando:
a) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste, tenuto conto delle riserve definite all’articolo 3, comma 3 del decreto 20 febbraio 2025 e delle previsioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, nel caso le risorse residue non consentono l’integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall’ultima domanda finanziabile;
b) il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 20 febbraio 2025;
c) la coerenza del programma con le finalità del decreto 20 febbraio 2025;
d) la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa, anche in rapporto alla possibilità di far fronte agli impegni connessi alla realizzazione del programma di investimenti e, ove previsto, alla restituzione del finanziamento agevolato;
e) l’ammissibilità delle spese esposte e la pertinenza con il programma di investimenti presentato.
2. Il Soggetto gestore espleta le verifiche istruttorie entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini nonché la sospensione dei termini nelle ipotesi di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del decreto 20 febbraio 2025, ovvero dalla data di comunicazione della sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie all’impresa richiedente.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, espletati gli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Soggetto gestore adotta il provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, del decreto 20 febbraio 2025.
4. Per i programmi per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero qualora, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, venga accertato il superamento, da parte delle imprese richiedenti, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis, il Soggetto gestore provvede a comunicare all’impresa i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
(Erogazione delle agevolazioni)
1. La richiesta di erogazione dei contributi concessi deve essere trasmessa al Soggetto gestore esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica di cui all’articolo 4.
2. Le agevolazioni concesse sono erogate su richiesta dei beneficiari in due quote commisurate allo stato di avanzamento dei lavori dell’investimento, ovvero in un’unica soluzione successivamente alla integrale conclusione degli investimenti, ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto 20 febbraio 2025.
3. La richiesta di cui al comma 1 dovrà essere redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore nel proprio sito internet e alla stessa dovrà essere allegata la documentazione indicata nel medesimo sito. Alla richiesta di erogazione della seconda quota, ovvero alla richiesta di erogazione in un’unica soluzione dovrà altresì essere allegata una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, da cui emerga la coerenza del programma stesso con il programma approvato e con le finalità indicate all’articolo 4, comma 2, lettera c).
4. Il Soggetto gestore espleta le verifiche di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto 20 febbraio 2025 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, procede all’erogazione delle agevolazioni sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’ambito della richiesta di erogazione. Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, come indicato all’articolo 13, comma 6 del decreto 20 febbraio 2025.
Art. 7
(Proroghe del termine di ultimazione dell’investimento)
1. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare al Soggetto gestore, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 4, comma 1 ed entro il termine massimo previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto 20 febbraio 2025, eventuali cause di forza maggiore o motivazioni, comunque non dipendenti dalla volontà dell’impresa, che comportino l’impossibilità di procedere all’ultimazione del programma entro il richiamato termine massimo.
2. Il Soggetto gestore valuta le motivazioni fornite dall’impresa beneficiaria e, in caso di esito positivo delle stesse, può concedere una proroga al termine di ultimazione dell’investimento di durata, comunque, non superiore a 3 mesi.
Art. 8
(Revoca delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono revocate dal Soggetto gestore al ricorrere delle fattispecie previste dall’articolo 15 del decreto 20 febbraio 2025.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto 20 febbraio 2025.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato 1, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente provvedimento sono tenute in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito internet del Soggetto gestore dedicata alla misura e del Ministero.
Allegato
(Testo dell’allegato)