AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025
Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione
Dispone:
1. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione
1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa.
1.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato n. 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. É autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il modello di cui al punto 1.1, direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
3.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.
4. Trattamento dei dati
4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.
Tale norma ha istituito e disciplinato il concordato preventivo biennale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.
L’istituto citato ha la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria.
Il comma 2 dell’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della proposta di concordato.
Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.
4.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
4.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui all’articolo 17 comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.
Tanto premesso, con il presente provvedimento è approvato il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.
Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono tali dati e la relativa accettazione.
Considerato, infine, che con le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare l’autorità di controllo.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2024”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello
(Testo dell’allegato)
Istruzioni
(Testo dell’allegato)
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.
È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo del punteggio di affidabilità devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione “0” (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zero prestampati.
Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.