AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 8 del 10 aprile 2025

Procedure doganali e adempimenti operativi nautica da diporto – Chiarimenti

1. Premessa e riferimenti normativi

Un’associazione di categoria del settore nautico ha chiesto alla scrivente di fornire dei chiarimenti sulle procedure da seguire alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. Al fine di esemplificare le soluzioni operative di volta in volta applicabili, di seguito si forniscono le indicazioni operative riferibili alle differenti circostanze di interesse, precisando che – salvo ove diversamente disposto – le procedure già definite con circolare 14/D del 2016 e 20/D del 22 maggio 2022, sono da considerarsi in vigore ed applicabili anche alla luce delle indicazioni fornite dai Servizi della Commissione Europea nella Guida per gli Stati membri e gli operatori sulle procedure speciali (NOTA 1).

2. Procedure doganali e adempimenti operativi

In materia di ammissione temporanea, con particolare riguardo all’ambito di utilizzo del regime, alle modalità di vincolo del bene al regime ed ai susseguenti termini di appuramento, si ribadisce l’immutata applicabilità della Circolare 20/2022, in considerazione del fatto che questa trova fondamento su disposizioni di carattere unionale in alcun modo interessate dai cambiamenti intervenuti a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 141 del 2024.

Come noto, i mezzi di trasporto usufruiscono di una particolare forma di semplificazione in base alla quale, in applicazione dell’articolo 141 paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 2446/2015 (di seguito RD), il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo del bene al regime di ammissione temporanea. Pertanto, nel caso delle imbarcazioni da diporto, si ribadisce che l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime. Si rammenta che la decisione di optare per la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando un apposito formulario (allegato 71-01 RD), in applicazione dell’articolo 165 RD, risulta, tuttavia, utile ad attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi per l’appuramento.

Per quanto attiene invece più nello specifico ai termini di appuramento del regime di ammissione temporanea, si sottolinea che la circolare 20/2024 non si occupava dei commercial yacht ma solo degli yacht ad uso privato, non disciplinando, di conseguenza, la fattispecie.

Sull’attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, si rammenta che secondo quanto disposto dall’articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto. Tale procedura può trovare applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non ne modifichino la struttura o non comportino miglioramenti della performance o considerevole aumento del valore degli stessi.

Con specifico riferimento ai commercial yatch, si precisa che gli stessi non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e che, pertanto, i termini di appuramento sono quelli definiti dall’art. 217 lett. b) RD.

I commercial yatch, come gli altri mezzi di trasporto, possono svolgere le attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando necessario nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri che in rada. Una volta conclusa l’attività di manutenzione (sulla base anche dei contratti stipulati), dovrà essere ripresa l’attività commerciale prevista per poter usufruire del regime di ammissione temporanea.

Si richiama inoltre quanto già disposto dalla circolare 20/D del 2022, precisando che lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione, nei limiti indicati e in regime di ammissione temporanea, non comporta l’obbligo di prestazione della garanzia che è invece dovuta ricorrendo al regime di perfezionamento attivo.

Nell’applicazione della suddetta procedura, ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali, si richiamano gli adempimenti da adottare come definiti dalla circolare 20/D.

Per quanto concerne la prova dell’uscita dal Territorio Doganale dell’Unione ai fini dell’esportazione delle navi da diporto di nuova costruzione, si confermano le istruzioni già impartite con Circolare 14/D del 12/05/2016.

3. Dotazioni di bordo estere destinate a imbarcazioni private

Nell’ipotesi in cui per le attività di riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto in regime di ammissione temporanea è necessario utilizzare merce in arrivo da paesi terzi vincolata al regime di transito esterno, quest’ultimo dovrà essere concluso con la presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS, come indicato all’art. 215 CDU.

In alternativa, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato (anche di una società di logistica) dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6 giorni, in applicazione dell’art.115 RD.

La dotazione di bordo presentata in dogana per l’appuramento del regime del transito o presso il destinatario autorizzato potrà essere vincolata al regime di ammissione temporanea con dichiarazione verbale presentando l’allegato 71-02 RD che dovrà essere completato con

l’attestazione di ricevuta a bordo da parte del capitano dell’imbarcazione, quando la stessa verrà imbarcata, oppure dal cantiere che ha l’imbarcazione in manutenzione, annotando la stessa sulle scritture contabili, come indicato nella circolare n.20/2022.

Nel caso in cui le lavorazioni sull’imbarcazione vengano effettuate in regime di perfezionamento attivo, la dotazione di bordo dovrà essere vincolata a tale regime.