AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 95 del 10 aprile 2025
Carried interest – Natura degli extra-rendimenti e dei rendimenti ordinari derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati in assenza del requisito di cui alla lettera b), comma 1, articolo 60 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel 2023, la società istante (di seguito ”Istante” o ”Società”) ha avviato un piano di sviluppo, che contempla l’aggregazione di altre aziende del settore oltre ad un programma di crescita organica mirato all’efficientamento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi offerti.
A tal fine, il Consiglio di amministrazione ha promosso un piano di incentivazione (di seguito ”MIP”) rivolto ad alcuni manager selezionati che ricoprono ruoli chiave, da attuare mediante aumento di capitale ed emissione di nuove azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati. A tal fine:
1) il 29 dicembre 2023, l’assemblea dei soci ha deliberato l’aumento di capitale e l’emissione di nuove classi di azioni (azioni di classe D e azioni di classe E), con la conseguente nuova composizione del capitale sociale:
azioni di classe A, pari al 53,32 per cento del capitale sociale, sottoscritte dalla Società Alfa, partecipata al 70 per cento dall’amministratore delegato della Società istante;
azioni di classe B, pari al 44,02 per cento del capitale sociale, sottoscritte dalla Società Beta;
azioni di classe C, pari al 1,18 per cento del capitale sociale, sottoscritte dalla Società Gamma;
azioni di classe D, riservate in sottoscrizione ai manager destinatari del MIP e dotate di diritti patrimoniali rafforzati connessi con l’eventuale incremento di valore della Società istante;
azioni di classe E, riservate in sottoscrizione all’amministratore delegato dell’Istante e dotate di diritti patrimoniali rafforzati connessi con l’eventuale incremento di valore della Società;
2) il 3 aprile 2024, ad esito dell’acquisto da parte della Società Beta delle azioni di classe C, e della conseguente trasformazione di tali titoli in azioni di classe B, l’Istante ha modificato lo Statuto, eliminando la categoria delle azioni di classe C e rinominando le azioni di classe D e le azioni di classe E, rispettivamente, in azioni di classe C e azioni di classe D.
Ad esito di tali modifiche il capitale sociale dell’Istante risulta così composto:
azioni di classe A, pari al 53,32 per cento del capitale sociale, sottoscritte dalla Società Alfa;
azioni di classe B, pari al 45,20 per cento del capitale sociale, sottoscritte dalla Società Beta;
azioni di classe C, riservate in sottoscrizione ai manager destinatari del MIP, dotate di diritti patrimoniali rafforzati connessi con l’eventuale incremento di valore della Società (”carried interest”);
azioni di classe D, riservate in sottoscrizione all’amministratore delegato, che danno diritto di percepire il carried interest;
3) il 23 maggio 2024, l’assemblea straordinaria ha deliberato l’aumento del capitale sociale dell’Istante in denaro per un importo massimo complessivo di euro 59.290, con un sovrapprezzo massimo complessivo di euro 95.069.408,91, da eseguirsi mediante emissione massima di n. 59.290 di azioni di classe B senza valore nominale espresso, al servizio esclusivo della conversione di un prestito obbligazionario emesso. Il termine ultimo per l’aumento di capitale è fissato al 30 maggio 2027.
La sottoscrizione delle azioni di classe C e delle azioni di classe D è avvenuta nei primi mesi del 2024, per un importo complessivo di euro 2.375.000, corrispondente all’1,48 per cento del patrimonio netto.
Al tal fine, la Società ha accordato ai manager un finanziamento della durata di 69 mesi, per un importo complessivo di euro 1.900.000, remunerati ad un tasso annuo variabile pari alla prima rilevazione utile del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) successiva al 31 marzo di ciascun anno.
Le azioni di classe C e le azioni di classe D presentano le seguenti caratteristiche:
sono assoggettate, al pari delle altre azioni, ad un generale divieto di trasferimento sino al prossimo 21 giugno 2027 (LockUp), fatte salve le ipotesi di cambio di controllo;
in caso di trasferimento al termine di LockUp, dovranno essere offerte in prelazione ai titolari di azioni di classe A e di azioni di classe B;
attribuiscono diritti patrimoniali proporzionali alla percentuale di partecipazione al capitale sociale (circa l’1,48 per cento) e, al verificarsi di determinate condizioni, una componente addizionale non proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale (carried interest);
sono gravate dalle seguenti clausole di leavership:
in ipotesi di bad leaver, oltre al venir meno di qualsiasi diritto al carried interest, è attribuito alla Società e ai titolari di azioni di classe A e azioni di classe B il diritto di riscattare la partecipazione del manager bad leaver, corrispondendo un importo pari al minore tra il prezzo delle azioni determinato secondo la formula definita per le ipotesi di recesso, il valore di mercato determinato senza considerare i diritti patrimoniali rafforzati incorporati nelle relative azioni di classe C e/o azioni di classe D, e il valore di sottoscrizione;
in ipotesi di good leaver, le azioni di classe C e le azioni di classe Dnon sono depurate del diritto a percepire il carried interest, essendo i sottoscrittori legittimati a ricevere un importo di tale componente remunerativa parametrata ai giorni di permanenza in carica sino al verificarsi dell’evento di good leavership.
Per quanto riguarda il carried interest, le condizioni che consentono ai sottoscrittori di percepirlo sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti due macrocategorie:
«fattispecie che subordinano la percezione del Carried interest alla percezione, da parte di tutti gli altri soci, di un ammontare almeno pari al capitale investito, incrementato di un rendimento minimo indicato in Statuto». Sono riconducibili a tale categoria tutte le ipotesi in cui si verifica un ”Evento di Liquidità”, che «si concretizza (a) nella liquidazione della Società, (b) in operazioni che comportano il trasferimento di azioni della Società in misura tale da determinare il cambio di controllo della stessa in favore di soggetti diversi dal titolare di Azioni B o da soggetti dallo stesso direttamente o indirettamente controllato o sottoposti a comune controllo, o (c) nella cessione degli attivi della Società e la successiva distribuzione dei proventi ai suoi soci» e che consenta, prioritariamente, ai titolari di azioni di classe A e azioni di classe B di raggiungere un determinato ritorno sul capitale stabilito nello Statuto;
«fattispecie che subordinano la percezione del Carried interest al raggiungimento di un valore della quota degli altri soci pari al capitale investito incrementato di un rendimento minimo indicato in Statuto». Sono riconducibili a tale ambito le ipotesi in cui:
si verifichi un Evento di Liquidità entro il 31 marzo 2029 che coinvolga soltanto alcuni dei soci, inclusi i titolari di azioni di classe C e azioni di classe D, per effetto dell’esercizio del diritto di co-vendita ovvero del diritto di trascinamento vantato dagli altri soci, e che comporti un cambio di controllo e una valorizzazione implicita della Società, tale da consentire agli altri soci, in ipotesi di cessione, il conseguimento di un provento implicito pari al capitale investito incrementato di un rendimento minimo indicato nello Statuto;
non si verifichi un Evento di Liquidità entro il 31 marzo 2029 (decorsi 5 anni dalla sottoscrizione avvenuta nei primi mesi del 2024) e, di conseguenza: (i) le azioni di classe C sono automaticamente estinte a far data dal 30 giugno 2029, e i relativi sottoscrittori hanno diritto a ricevere un rimborso in denaro in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale, qualora la valorizzazione della Società, effettuata secondo i criteri dello Statuto sia tale da consentire agli altri soci in ipotesi di cessione il conseguimento di un provento implicito pari al capitale investito incrementato di un rendimento minimo sempre indicato nello Statuto, (ii) le azioni di classe D attribuiscono al titolare, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2029 e il 31 luglio 2029, il diritto di vendere la propria partecipazione al titolare di azioni di classe B, ad un corrispettivo determinato in misura più che proporzionale rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale, qualora la valorizzazione della Società, effettuata secondo i criteri dello Statuto, sia tale da consentire agli altri soci in ipotesi di cessione il conseguimento di un provento implicito pari al capitale investito incrementato di un rendimento minimo indicato nello Statuto.
Ulteriormente, lo Statuto identifica altre fattispecie in cui i titolari di azioni di classe C e azioni di classe D possono monetizzare il loro investimento, senza tuttavia beneficiare di alcun eventuale provento più che proporzionale. Rientrano in tale ambito:
l’ipotesi di cessione della propria partecipazione al termine del periodo di LockUp;
la quotazione delle azioni della Società su mercati regolamentati;
il recesso dalla Società legittimato, oltre che dalle ipotesi previste dalla legge, anche dal mancato avvio della procedura di quotazione della Società entro il 21 giugno 2030.
Ciò premesso, l’Istante chiede di confermare la natura finanziaria dei proventi percepiti nelle ipotesi in cui il carried interest è pagato in assenza del solo requisito della postergazione rispetto all’effettiva remunerazione degli altri soci in misura pari al capitale investito e ad un hurdle rate predeterminato, ancorché tale remunerazione sussista in termini virtuali.
Inoltre, l’Istante «chiede di confermare la natura finanziaria dei proventi connessi con le Azioni C e le Azioni D quantomeno nelle ipotesi in cui si ritengono integrati tutti i presupposti per l’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 60, d.l. n. 50/2017 […], e nelle ipotesi in cui le predette azioni attribuiscono ai titolari il diritto di percepire unicamente proventi ”ordinari”, analoghi a quelli riconosciuti ai titolari di azioni ordinarie (i.e., nei casi di quotazione o recesso)».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i proventi connessi con le azioni di classe C e le azioni di classe D emesse abbiano natura di redditi finanziari.
A parere dell’Istante, nelle ipotesi in cui le azioni di classe C e le azioni di classe D riconoscono il diritto di percepire proventi pari passu con le azioni di classe A e le azioni di classe B, «la natura finanziaria dei proventi deve trovare conferma proprio in tale assimilazione».
Nelle ipotesi in cui si verifica un Evento di Liquidità che consenta a tutti i soci di percepire un ammontare superiore al capitale investito incrementato di un rendimento minimo, il carried interest corrisposto ai titolari di azioni di classe C e azioni di classe D deve ritenersi corrisposto in presenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 60 del decreto legge n. 50 del 2017, con la conseguenza che i relativi proventi devono ritenersi qualificabili ex lege come reddito di natura finanziaria.
L’Istante ritiene che la mancata integrazione del requisito della postergazione di cui alla lettera b) del citato comma 1 non comporti il venir meno della finalità dell’investimento e della sua natura finanziaria, restando del tutto invariata l’alea connessa e il rischio di perdita dell’investimento stesso.
A parere dell’Istante, i proventi relativi alle azioni di classe C e azioni di classe D si qualificano come redditi di natura finanziaria, anche in carenza degli elementi indicati dall’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, dispone che «il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione».
Avvalendosi dell’istituto dell’interpello, disciplinato dal predetto articolo 11 e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, nonché dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il contribuente può a tal fine presentare un’apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve contenere tra le altre, la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza.
L’obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito immanente dell’istituto in esame.
L’interpello, come disciplinato dalla citata lettera a) dell’articolo 11 ha, infatti, l’obiettivo di tutelare il contribuente nella fase dell’interpretazione della norma tributaria quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza.
Il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce, però, che «Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente».
Al riguardo, si precisa che, in merito al quesito riguardante la qualificazione dei proventi derivanti dalle azioni di classe C e azioni di classe D «nelle ipotesi in cui si ritengono integrati tutti i presupposti di cui all’art. 60, d.l. n. 50/2017», non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza in quanto l’Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E nonché con altre numerose risposte ad interpello pubblicate consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (Normativa e prassi Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it), cui si rinvia.
In particolare, nei citati documenti di prassi è stato chiarito che al ricorrere di tutti i requisiti previsti dall’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, i proventi devono considerarsi «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
Pertanto, in relazione a tale quesito, l’istanza deve dichiararsi inammissibile con la conseguenza che la stessa è improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all’articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.
In generale, il coinvolgimento del management negli incrementi di valore delle società gestite o del gruppo o dei loro profitti può essere realizzato con varie modalità e il trattamento fiscale delle somme ricevute dai manager è legato alla forma di incentivazione.
Dal punto di vista fiscale, la questione rilevante riguarda l’inquadramento dei proventi derivanti dalle azioni dotate di diritti patrimoniali rafforzati tra i redditi di lavoro o tra i redditi di natura finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 51 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), disciplinante le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sancisce il principio dell’onnicomprensività, secondo cui tutte «le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore. Ad analoga disciplina sono altresì assoggettati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente è oggetto di una specifica deroga per quanto riguarda i rendimenti più che proporzionali derivanti dalla partecipazione in società ed enti ai sensi dell’articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In particolare, il comma 1 della citata disposizione stabilisce che i «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
La presunzione in questione, operante ope legis, è, tuttavia, applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:
«a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».
Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 50 del 2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.
Al riguardo, infatti, la citata circolare n. 25/E del 2017, ha chiarito che la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l’automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un’analisi volta a verificare, caso per caso, l’idoneità dell’investimento a determinare quell’allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.
A tale proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l’eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l’attività lavorativa svolta da parte del manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione; ed altresì che un ulteriore criterio di valutazione è nell’idoneità dell’investimento, anche in termini di ammontare, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest’ultimo al rischio di perdita del capitale investito. Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento, pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio del manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.
Riguardo alle clausole di good o bad leavership, in linea generale, la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all’impegno profuso dai manager nell’attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia, che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l’esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura finanziaria del provento. Viceversa, consentire ai manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un’indicazione volta ad escludere in radice uno stretto legame con l’attività lavorativa dei manager, ed indica la natura finanziaria del reddito in questione.
In particolare, con riferimento al requisito richiesto dalla lettera b) della disposizione in commento ai fini di una qualificazione ope legis del reddito di natura finanziaria, con il principio di diritto n. 5 del 12 febbraio 2019, è stato chiarito che il riferimento alla percezione del provento, contenuto nella lettera della norma induce a ritenere non sufficiente la maturazione dell’hurdle rate per l’integrazione del requisito, ma a considerare necessaria l’erogazione agli altri investitori del capitale investito e del rendimento minimo, costituendo la distribuzione differita del carried interest condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito.
Con riferimento al requisito di cui alla successiva lettera c), ovvero la detenzione delle azioni, quote o strumenti con diritti patrimoniali rafforzati «per un periodo non inferiore a cinque anni», è prevista una deroga espressa nel caso di ”cambio di controllo”. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, qualora la cessione avvenga prima dei cinque anni non opera la presunzione legale di qualificazione del provento come reddito di natura finanziaria.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, sussistono delle ipotesi in cui non verrebbe rispettato il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, ovvero il differimento nella distribuzione dell’utile derivante da diritti patrimoniali rafforzati. In particolare, ciò avverrebbe quando «il Carried interest è pagato in assenza del (solo) requisito della postergazione rispetto alla (effettiva) remunerazione degli altri soci in misura pari al capitale investito e a un hurdle rate predeterminato, ancorché tale remunerazione sussista in termini virtuali».
In tal caso, come chiarito nel principio di diritto n. 5 del 2019, non può ritenersi rispettato requisito di cui alla citata lettera b), in quanto i proventi sono erogati senza l’effettivo percepimento prioritario dell’hurdle rate da parte di tutti gli altri soci, ma solo in virtù di un ”provento implicito virtuale” dovuto alla positiva valorizzazione della Società.
Peraltro, dall’analisi svolta è emerso che ancorché sia prevista una clausola di Lock up (articolo 14.1 dello Statuto), la stessa risulta pari ad un periodo di tre anni, ovvero inferiore alla previsione dettata espressamente dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017.
Infine, si rileva che l’opzione di vendita prevista per le azioni di classe D all’articolo 24 (punto 1) dello Statuto a un prezzo convenzionalmente stabilito non è di fatto libera in quanto il successivo punto 4 stabilisce che qualora il titolare delle azioni di classe D (amministratore delegato) non eserciti il diritto di opzione tra il 1° e il 31 luglio 2029, le stesse «si estingueranno senza alcun diritto di liquidazione a favore dell’Azionista D».
Sulla base di quanto appena illustrato, pertanto, si ritiene che nei casi in cui non siano rispettati i requisiti di cui alle citate lettere b) e c), i proventi derivanti dalle azioni di classe C e delle azioni di classe D debbano essere ricondotti ai redditi di lavoro dipendente con i conseguenti obblighi di sostituzione in capo alla Società.
Infine, come rappresentato dall’Istante, si potrebbero verificare casi in cui le «predette azioni attribuiscono ai titolari il diritto di percepire unicamente proventi ”ordinari”, analoghi a quelli riconosciuti ai titolari di azioni ordinarie (i.e., nei casi di quotazione o recesso)».
Al riguardo nel punto 1.1.55 dello Statuto il ”Valore di Recesso” è indicato come «il valore della Società, determinato dall’Esperto Indipendente secondo i criteri indicati nell’Allegato 1.1.55, che i Soci hanno unanimemente individuato come criteri di valorizzazione della Società anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437ter, quarto comma, del Codice Civile».
Tenuto conto che la citata disposizione prevede che «Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione», nel caso in cui valore di recesso sia riconosciuto agli azionisti carried alle medesime condizioni degli altri azionisti, i redditi derivanti si qualificheranno di natura finanziaria.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.