CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8629 depositata il 1° aprile 2025
Indennità di disoccupazione agricola – Iscrizione negli elenchi – INPS – Indebito – Eccezione di decadenza – Rapporto di lavoro subordinato – Motivi di censura – Onere della prova – Contributo unificato – Ratio decidendi
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 26.4.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di M.D.A. volta ad accertare l’insussistenza dell’indebito comunicatogli dall’INPS in data 4.1.2012 per avvenuta fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola negli anni 2003-2007;
che i giudici territoriali, dopo aver affermato che il primo giudice, “respinta l’eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/70 convertito in legge n. 83/70”, aveva rigettato la domanda per “l’insufficienza degli elementi emersi dall’istruttoria orale con riguardo agli elementi qualificanti del rapporto di lavoro subordinato” (così la sentenza impugnata, pag. 1), hanno invece reputato fondata l’anzidetta eccezione, aggiungendo per completezza che il gravame doveva considerarsi infondato anche nel merito;
che avverso tale pronuncia M.D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 17.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 339, 342 e 112 c.p.c., per avere i giudici territoriali accolto l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS in prime cure ancorché la stessa fosse stata soltanto riproposta in sede di gravame e non anche veicolata con apposito appello incidentale, come invece avrebbe dovuto essere in considerazione del fatto che il primo giudice l’aveva respinta;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), 47, d.P.R. n. 639/1970, e 3, l. n. 241/1990, denunciando altresì travisamento delle risultanze documentali e violazione dell’art. 3 Cost. e del diritto di difesa, per avere la Corte di merito ritenuto che dalla comunicazione dell’avviso di indebito del 4.1.2012 si potesse ricavare anche l’avvenuta sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), e 47, d.P.R. n. 639/1970, denunciando altresì travisamento delle risultanze documentali concernenti l’avvenuta definizione del procedimento amministrativo per il formarsi del silenzio rigetto, per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine di decadenza potesse aver corso anche in mancanza di un provvedimento di definizione del ricorso amministrativo tempestivamente proposto il 7.3.2012;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), e 47, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indagine di merito potesse prescindere dalla verifica della fondatezza dei presupposti addotti dall’INPS a fondamento della cancellazione dagli elenchi;
che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul terzo motivo del proprio appello, concernente la mancata valutazione delle prove documentali offerte in primo grado a sostegno della allegata natura subordinata dei rapporti di lavoro precorsi con le aziende agricole presso le quali egli aveva svolto la propria attività lavorativa nel periodo in contestazione, e per aver omesso essa stessa la valutazione delle medesime;
che, con il sesto motivo, le medesime censure sono ripetute, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito reso motivazione alcuna circa l’efficacia probatoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai datori di lavoro in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro in contestazione;
che, con il settimo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 244 e 253 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale travisato i fatti e le dichiarazioni dei testi e aver ritenuto non provata la natura subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa;
che, come rilevato nello storico di lite, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi, la prima delle quali concernente l’effetto estintivo del diritto a contestare l’indebita fruizione dell’indennità di disoccupazione per avvenuto decorso del termine per proporre ricorso avverso il provvedimento di cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli e la seconda relativa alla mancanza di prove a sostegno della dedotta natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dall’odierno ricorrente nel periodo in questione;
che, ciò premesso, deve ribadirsi che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (così tra le più recenti Cass. nn. 363 del 2019, 11458 del 2018, 12002 del 2014, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 9936 del 2014);
che, in tale ottica, vengono in rilievo le censure di cui il quarto, al quinto, al sesto e al settimo motivo, con cui il ricorrente ha impugnato la seconda delle anzidette rationes;
che, sul punto, va ribadito che l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve ad una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000);
che, più in particolare, nel dare continuità all’anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del 2000, l’agevolazione probatoria garantita dall’iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n. 1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l’agevolazione probatoria costituita dall’iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste (e pacificamente non è questo il caso), esime l’assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l’ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l’attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l’effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell’iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell’iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n. 3556 del 2023, in motivazione);
che quanto appena detto evidenzia l’infondatezza del quarto motivo, dovendo escludersi che gravi sull’INPS alcun onere di provare la natura fittizia del rapporto di lavoro sulla scorta del quale era stata disposta l’iscrizione;
che il quinto, il sesto e il settimo motivo sono invece inammissibili, pretendendo di veicolare, al di là del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell’accertamento di fatto mercé il quale i giudici territoriali, confermando sul punto la statuizione di primo grado, hanno ritenuto il “difetto di adeguata e convincente prova […] della genuinità ed effettività del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze di C.E. e D.R.” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), nella specie non possibile in virtù del divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis;
che, quando la sentenza impugnata è sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità o infondatezza dei motivi di ricorso attinenti ad una di esse rende irrilevante l’esame delle censure riferite all’altra, le quali non risulterebbero in nessun caso idonee a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (così da ult. Cass. n. 5102 del 2024);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.