AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 178713 del 14 aprile 2025

Definizione delle modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto

Dispone:

1. Soggetti obbligati

1.1 I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a prestare idonea garanzia, ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del medesimo decreto, al fine di richiedere o mantenere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

2. Modalità di prestazione della garanzia per l’inclusione nella banca dati VIES

2.1 I soggetti di cui al punto 1.1, già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

2.2 I soggetti di cui al punto 1.1, non ancora in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

2.3 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

2.4 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

2.5 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

– dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;

– dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;

– dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;

– Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;

– delimitazione, durata e importo della garanzia;

– composizione del deposito;

– obbligazioni delle parti contraenti;

– forma delle comunicazioni;

– foro competente.

2.6 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

– dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;

– dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;

– Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;

– delimitazione, durata e importo della garanzia;

– inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;

– rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;

– forma delle comunicazioni;

– foro competente.

2.7 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

2.8 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.

2.9 Dalla data della comunicazione di cui al punto 2.8 è possibile richiedere l’inclusione nella banca dati VIES secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014.

3. Soggetti già inclusi nella banca dati VIES

3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, prestano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la garanzia con le modalità definite al paragrafo precedente.

3.2 In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il termine di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del soggetto rappresentato.

3.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 3.2 decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il soggetto rappresentato ha la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES.

3.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla banca dati VIES.

4. Trattamento dei dati personali

4.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.13, che ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, in conformità a quanto previsto dal comma 7-quater sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.

L’articolo 5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.

4.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

4.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del soggetto non residente e del suo rappresentante fiscale, nonché del soggetto che effettua la richiesta.

4.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

4.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

4.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

4.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

4.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.

Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia.

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già inclusi nella banca dati VIES è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”;

Regolamento (UE) 2010/904 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014 recante “Modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 ai sensi dell’articolo 35, comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

FAC-SIMILE COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO

COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER LA GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 7-QUATER, DEL DPR 633/1972

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da _________________________________________________ (Soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) (C.f./P.IVA/National Tax Reference Number ___________________) (in seguito denominato/a “Richiedente”)

Domiciliato/a in _____________________ via/p.zza _____________________________ n. ____ presso il rappresentante fiscale ________________________________________ (c.f. _________________)

Fino alla concorrenza di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

a favore dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di _____________________________

PREMESSO

– che il Richiedente è soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che adempie gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– che il Richiedente intende essere incluso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie;

– che il Richiedente è tenuto, ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione di garanzia;

– che la garanzia, ai sensi del decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2024, è prestata per un valore massimale minimo di € 50.000,00 e per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di presentazione della garanzia stessa alla Direzione Provinciale di ____________________________

CIÒ PREMESSO

il/la _______________________________________________ (in seguito denominato “Intermediario o Banca”), Codice Fiscale ________________________ P.IVA ___________________ con sede in _______________________________________________ Tel.___________________ PEC_________________________, intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data ________________ ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) _______________________, ai sensi dell’art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore di borsa pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e valore nominale pari a € ____________________ (euro ____________________________), composto dai seguenti titoli, aventi tutti scadenza successiva al termine di durata della garanzia:

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________ a garanzia dell’importo indicato in premessa.

Il Richiedente dichiara di essere l’intestatario dei titoli di cui ai punti _____________________.

Il Richiedente dichiara che l’intestatario dei titoli di cui ai punti ____________________ è il/la sig./sig.ra/società _____________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________ nato/a ________________________________ il ___________________ residente/avente sede in __________________________________.

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

Il Richiedente garantisce che, per tutta la durata della garanzia, il valore del deposito, con riferimento al valore di borsa, sia almeno pari all’importo indicato in premessa. A tal fine, si obbliga ad effettuare, con cadenza annuale, eventuali integrazioni in titoli a seguito di sopravvenute diminuzioni del valore di borsa – fissato alla data di stipula della presente garanzia – che hanno determinato una riduzione superiore al 5 per cento dell’importo garantito. Con riferimento alla stessa percentuale e con la medesima cadenza, il Richiedente può ottenere lo svincolo parziale dei titoli per effetto di aumenti del valore di borsa rispetto a quello fissato alla data di stipula.

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di _______________________, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell’importo indicato in premessa.

CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO TRA L’INTERMEDIARIO/BANCA E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

L’Intermediario o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce l’Agenzia delle entrate, per il periodo di tempo indicato all’art. 2 e fino alla concorrenza dell’importo complessivo garantito, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con il presente deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a favore del direttore pro tempore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, ha la validità di 36 mesi dalla data di presentazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente; l’Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell’Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l’importo di € 50.000,00. L’importo della garanzia sarà diminuito dell’ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell’Agenzia delle entrate per il quale sia stato escusso l’Intermediario/Banca garante.

Art. 4 – Composizione del deposito

Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. La scadenza dei titoli che compongono il deposito non può essere inferiore al termine previsto dall’art. 2.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

L’Intermediario o Banca si obbliga a liquidare i titoli costituenti il deposito e a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell’atto amministrativo. L’Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare all’Intermediario o Banca, in tempo utile e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza dell’anzidetto termine, l’ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale dell’Intermediario, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra Intermediario o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA_____________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE_____________________________________________________________________

L’INTERMEDIARIO/BANCA____________________________________________________________

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI______________________________________________________

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 5 e 7, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

L’INTERMEDIARIO/BANCA____________________________________________________________

Si approva specificamente l’articolo 4, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI_____________________________________________________

IL RICHIEDENTE_____________________________________________________________________

Allegato 2

FAC-SIMILE POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 7-QUATER, DEL DPR 633/1972

Rilasciata a _________________________________________________ (Soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) (C.f./P.IVA/National Tax Reference Number ___________________) (in seguito denominato/a “Contraente”)

Domiciliato/a in _________________ via/p.zza ________________________ n. ____ presso il rappresentante fiscale ________________________________________ (c.f. _________________)

Fino alla concorrenza di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

a favore dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di ___________________________

PREMESSO

– che il Contraente, è soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, che adempie gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– che il Contraente intende essere incluso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie;

– che il Contraente è tenuto, ai sensi dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione di garanzia;

– che la garanzia, ai sensi del decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2024, è prestata per un valore massimale minimo di € 50.000,00 e per un periodo minimo di 36 mesi dalla data di presentazione della garanzia stessa alla Direzione Provinciale di __________________________________

CIÒ PREMESSO

– ______________________________________________________ (in seguito denominata “Società o Banca”), codice fiscale/p.Iva ______________________ con sede in ______________________ tel. _______________, PEC ____________________________________ e, per essa, ____________________, nato a ____________________, il ____________, nella sua qualità di _________________, domiciliato per la carica presso la sede della Società/Banca, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Contraente; il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di _______________________, nella persona del direttore pro tempore, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dell’importo di € 50.000,00;

e fino alla data del ________________.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o Banca garantisce all’Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all’art. 2 e fino alla concorrenza dell’importo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme dovute all’Amministrazione finanziaria a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro-tempore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ha la validità di 36 mesi dalla data di presentazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente; l’Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell’Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l’importo di € 50.000,00. L’importo della garanzia sarà diminuito dell’ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell’Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante.

Art. 4 – Inadempimento del Contraente

L’eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Contraente non potrà in nessun caso essere opposto all’Agenzia delle entrate.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richieste dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell’atto amministrativo. L’Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell’anzidetto termine, l’ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all’articolo 1944 del Codice Civile.

Art. 7 – Surrogazione

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all’Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa. L’Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia fra Società o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA____________________________________________________________________

IL CONTRAENTE____________________________________________________________________

LA SOCIETÀ/BANCA________________________________________________________________

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 9 ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA________________________________________________________________