AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 100 del 14 aprile 2025

Carried interest – Individuazione del parametro di riferimento per il calcolo della soglia dell’investimento minimo di cui all’articolo 60, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel caso di SICAF multicomparto e determinazione dello stesso

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società Alfa (di seguito anche ”Socio promotore”) è una società dell’omonimo Gruppo (di seguito anche ”Gruppo”), quotata e specializzata in investimenti di private investments in public equity e di private equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento.

La Società Alfa detiene la totalità del capitale sociale di una SICAF (di seguito ”SICAF” e, congiuntamente alla Società Alfa, gli ”Istanti”), veicolo di investimento del Gruppo costituito come ”FIA italiano riservato”. Tale organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo ”chiuso” è riservato alle seguenti categorie di soggetti ammissibili (”Investitori Ammissibili”):

investitori professionali, pubblici e privati, come definiti dall’articolo 6, commi 2quinques e 2sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza, di seguito TUF);

componenti del Consiglio di Amministrazione e personale (di seguito, ”Manager”) della SICAF;

investitori non professionali per un importo complessivo non inferiore ad euro 500.000.

La SICAF gestisce l’investimento collettivo e cura l’amministrazione del patrimonio raccolto senza avvalersi della facoltà di nomina di un gestore esterno, ai sensi dell’articolo 38 del TUF.

Tale soggetto ha una struttura multicomparto e, come previsto dall’articolo 5 dello Statuto, «Ciascun Comparto, costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dei Partecipanti e da quello degli altri Comparti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge».

Nel 2017, il Socio Promotore ha acquisito l’intero capitale della SICAF pari a euro 500.000 rilevando la totalità di n. 500.000 azioni di classe A, prive di valore nominale, relative al comparto di gestione (di seguito ”Comparto A”), che costituivano le uniche azioni allora esistenti.

Nel febbraio 2018, è stata avviata l’operatività dell’unico comparto di investimento esistente (di seguito, ”Comparto B”), il cui capitale era rappresentato da n. 20.000 azioni di classe B prive di valore nominale detenute dal Socio Promotore. Al lancio del Comparto B, il Socio Promotore si è impegnato ad investire nello stesso fino ad euro 20.000.000, commitment completamente assolto.

Nel febbraio 2021 è giunto a scadenza il periodo di raccolta previsto per il Comparto B e non sono stati raccolti ulteriori capitali rispetto al commitment del Socio Promotore.

Al fine di attrarre nuovo capitale di rischio attraverso l’ingresso di nuovi investitori istituzionali nella SICAF, il Consiglio di Amministrazione del Socio Promotore ha approvato un progetto di riorganizzazione del Gruppo, in base al quale la SICAF è diventata l’unico veicolo di investimento dedicato all’attività di investimento inprivate investment in public equity, qualificandosi altresì come ”PIR Alternativo”, mentre il Socio Promotore ha continuato ad operare come holding del Gruppo.

In particolare, la riorganizzazione prevede:

la ridenominazione e la ridefinizione dei meccanismi di funzionamento del Comparto A e del Comparto B;

il trasferimento di alcune partecipazioni quotate dal Socio Promotore alla SICAF, in parte tramite cessione diretta e in parte tramite conferimento;

la determinazione delle seguenti sette categorie di azioni della SICAF:

”Azioni A”, azioni ordinarie relative al comparto di gestione, sottoscrivibili esclusivamente, in denaro, da parte del Socio Promotore;

”Azioni B”, azioni di categoria speciale con diritti patrimoniali rafforzati (di seguito anche azioni carried), ovvero con il diritto a partecipare alle distribuzioni specificamente allocate agli azionisti B, senza diritto alla distribuzione di altre somme, né durante la vita della SICAF né in sede di liquidazione, salvo il rimborso del capitale sociale in sede di liquidazione. Tali azioni, limitatamente trasferibili, sono sottoscrivibili in denaro esclusivamente dagli Investitori Ammissibili, ai Manager della SICAF, dal Socio Promotore e dalla SICAF. Tali azioni saranno emesse ad un valore simbolico, non allineato al NAV per azione al 31 dicembre 2023, sul presupposto che gli azionisti B non godranno di diritti patrimoniali pieni avendo esclusivamente diritto alla distribuzione del carried interest e al rimborso di quanto versato a titolo di sottoscrizione iniziale, secondo l’ordine di distribuzione;

”Azioni B1”, azioni di categoria speciale con pieni diritti patrimoniali e liberamente trasferibili, destinate alla sottoscrizione, in denaro ovvero mediante conferimenti in natura, da parte del Socio Promotore ovvero da terzi decorsi 24 mesi dalla Data Iniziale (i.e. 19 gennaio 2024);

”Azioni B2”, di categoria speciale con pieni diritti patrimoniali e limitatamente trasferibili, destinate alla sottoscrizione in denaro ovvero mediante conferimenti in natura, da parte di Investitori Ammissibili, che siano anche Manager della SICAF, dal Socio Promotore e dalla SICAF;

”Azioni B3” e ”Azioni B4”, azioni di categoria speciale con pieni diritti patrimoniali, destinate alla sottoscrizione, esclusivamente in denaro, da parte di nuovi potenziali investitori;

”Azioni Z”, azioni di categoria speciale, emesse esclusivamente in sede di conversione delle azioni di un Azionista Inadempiente (come definito dallo Statuto Sociale), con limitati diritti patrimoniali (i.e. il solo diritto di partecipare alle distribuzioni allocate agli Azionisti Z secondo la ripartizione e nei limiti stabiliti dallo Statuto Sociale);

la conversione delle n. 20.000 azioni B dell’originario Comparto B, detenute dal Socio Promotore, in n. 20.000 Azioni B1 del nuovo Comparto di investimento (conversione avvenuta con rapporto di 1:1);

la previsione di uno specifico ordine di distribuzione (cd. ”Waterfall”) delle entrate distribuibili del Comparto di investimento nell’ambito dei rapporti fra Azionisti B (i.e. azionisti carried) e Azionisti B1, B2, B3 e B4;

l’esplicitazione dei vincoli, dei limiti e dei divieti di investimento posti dalla normativa fiscale relativa ai piani di investimento del risparmio (PIR) per rendere il Comparto di investimento ”PIR compliant”.

Inoltre, è stato deliberato un primo aumento di capitale sociale (”Primo Aucap”) a pagamento in via inscindibile, per un importo nominale complessivo di euro 15.847, oltre ad un sovrapprezzo di euro 28.967.439 da liberarsi mediante conferimento di partecipazioni (di seguito, Partecipazioni Conferite), da attuarsi mediante emissione di n. 15.847 azioni B1 prive di valore nominale.

Per favorire l’allineamento degli interessi dei sottoscrittori all’andamento futuro dell’investimento e a quelli degli azionisti ordinari è stato previsto:

un secondo aumento di capitale sociale (”Secondo Aucap”) a pagamento, scindibile, da liberarsi in denaro, destinato ai Manager della SICAF e al Socio Promotore, per un importo nominale complessivo di massimo euro 300 da attuarsi mediante emissione di n. 300 azioni di classe B (azioni carried), da liberarsi entro 24 mesi dalla delibera dell’assemblea dei soci, prorogabili di ulteriori 12 mesi dal Consiglio di Amministrazione;

un terzo aumento di capitale sociale (”Terzo Aucap”), a pagamento e scindibile, da liberarsi in denaro, destinato ai Manager della SICAF e al Socio Promotore, per un importo complessivo massimo di euro 1.200.000 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di massimo n. 1.200.000 azioni di classe B2, da liberarsi entro 24 mesi dalla delibera dell’assemblea dei soci (i.e. 19 gennaio 2024), prorogabili di ulteriori 12 mesi dal Consiglio di Amministrazione;

un quarto aumento di capitale sociale (”Quarto Aucap”) sempre a pagamento e scindibile, da liberarsi in denaro, destinato agli Investitori Ammissibili, che potranno essere liberamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, per un importo complessivo massimo di euro 53.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni di classe B3 e azioni di classe B4e destinate ai Manager , per permettere agli stessi di adeguare il proprio investimento riproporzionandolo rispetto alla soglia minima.

Il 13 febbraio 2024, la SICAF ha perfezionato l’acquisto di partecipazioni cedute dal Socio Promotore al prezzo di euro 7.959.883.

Il 21 febbraio 2024, il Socio Promotore ha liberato il Primo Aucap mediante conferimento delle Partecipazioni Conferite ad un valore complessivo di euro 28.854.898, di cui euro 15.847 imputato a capitale sociale e euro 28.839.051 a riserva di sovrapprezzo.

Inoltre, sulla base del regolamento, laddove nell’ambito del progetto di riorganizzazione la SICAF raccolga ulteriori sottoscrizioni mediante emissione di azioni di classe B3 e azioni di classe B4, dando esecuzione al Quarto Aucap saranno contestualmente emesse azioni di classe B2, destinate ai Manager per permettere agli stessi di adeguare il proprio investimento.

Viene rappresentato che i compensi dei Manager «sono congrui rispetto agli incarichi assegnati e comunque allineati ai compensi medi di riferimento che il mercato offrirebbe a soggetti aventi lo stesso ruolo in società comparabili operanti nel settore del private equity, anche tenuto conto del valore complessivo degli investimenti intermediati».

Altresì, «è intenzione dei componenti del Team di Investimento [ndr. dei Manager]sottoscrivere parte delle Azioni B2 mediante risorse concesse a titolo di finanziamento dal solo Socio Promotore, che sarà erogato a normali condizioni di mercato (i.e. tasso di interesse di mercato) e non conterrà clausole che possano limitare e/o escludere, in tutto o in parte, il rimborso del capitale sovvenzionato da parte del prenditore anche per effetto di rinuncia da parte del creditore e, in generale, previsioni che consentano al prenditore di ridurre e/o di eliminare il rischio di perdita, parziale o totale, dell’investimento».

La distribuzione dei proventi riferite al Comparto B prevede che siano ripartite:

in primo luogo, a favore di tutti gli azionisti B1, B2, B3 e B4 (diversi da quelli dichiarati azionisti inadempienti) in proporzione al rispettivo commitment a valere su dette azioni, sino a che ogni azionista B1, B2, B3 e B4 abbia ricevuto un importo pari ai versamenti effettuati in relazione alle azioni detenute, esclusi i versamenti effettuati a titolo di liberazione del capitale sociale;

in secondo luogo, a favore di tutti gli azionisti B1, B2, B3 e B4 (diversi da quelli dichiarati azionisti inadempienti) in proporzione al rispettivo commitment a valere su dette azioni, sino a che ogni azionista B1, B2, B3 e B4 abbia ricevuto un ammontare tale per cui il tasso interno di rendimento relativo ai versamenti effettuati in relazione alle azioni rispettivamente detenute sia pari ad un tasso annuo composto del 6,5 per cento (cd. hurdle rate);

in terzo luogo, a favore di tutti gli azionisti B in proporzione al numero di azioni di classe B detenuto dagli stessi, sino a che gli stessi abbiano ricevuto un importo complessivo pari al 15 per cento (cd. carried interest) degli importi distribuiti ai sensi dei punti precedenti;

in quarto luogo, sino ad esaurimento delle entrate distribuibili, il 15 per cento a favore di tutti gli azionisti B, in proporzione al numero di azioni di classe B detenuto dagli stessi e l’85 per cento a favore di tutti gli azionisti (diversi da quelli dichiarati azionisti inadempienti) in proporzione al rispettivo commitment a valere su dette azioni.

Lo Statuto prevede clausole di clawback, volte a garantire la restituzione di quanto ricevuto medio tempore a titolo di carried interest, qualora al termine della liquidazione del Comparto B, gli azionisti diversi dagli azionisti B, non abbiano raggiunto un rendimento complessivo almeno pari all’hurdle rate.

In merito alla condizione del periodo minimo di detenzione dell’investimento (c.d. holding period), trattandosi di una condizione che potrà essere verificata solo a posteriori, la SICAF dà atto che lo Statuto prevede un vincolo quinquennale di detenzione delle azioni di classe B e delle azioni di classe B2, derogabile esclusivamente in specifiche ipotesi.

Ciò posto, gli Istanti chiedono chiarimenti in merito alla corretta:

determinazione della soglia dell’investimento minimo di cui all’articolo 60, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, viene chiesto se l’investimento minimo debba essere calcolato sul valore dell’investimento effettuato dalla SICAF mediante il Comparto B oppure sul valore corrente del patrimonio netto complessivo della SICAF (primo quesito);

qualificazione dei redditi derivanti dalle azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati «in considerazione della condizione prevista dall’art. 60, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 circa l’impegno di investimento complessivo ”comportante un esborso effettivo”» (secondo quesito).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In merito al primo quesito, gli Istanti ritengono che la soglia dell’investimento minimo dei Manager debba essere calcolata sull’investimento complessivo effettuato in relazione al solo Comparto B, escludendo quindi, dal calcolo dell’investimento minimo, il valore del Comparto A. Pertanto, la sottoscrizione da parte dei Manager di azioni di classe B e azioni di classe B2, che comporta un esborso monetario effettivo di complessivi di euro 662.398, pari all’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato tramite il solo Comparto B (euro 66.097.316) garantisce il rispetto della condizione dell’investimento minimo prevista dall’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Circa il secondo quesito, gli Istanti ritengono che il piano di co-investimento dei Manager sia compatibile con le previsioni dell’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, sul presupposto che la lettera a) del citato comma 1 dell’articolo 60 non impone ai soggetti diversi dai manager e dipendenti, comunque beneficiari di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, nel caso di specie al Socio Promotore, un impegno di investimento che comporti un esborso monetario effettivo. In considerazione della finalità della disposizione in commento, che è quella di favorire l’allineamento degli interessi dei sottoscrittori all’andamento futuro dell’investimento e, pertanto, a quelli degli azionisti ordinari, gli Istanti non ritengono che la condizione dell’esborso monetario effettivo possa trovare applicazione al primo aumento di capitale deliberato dalla SICAF e sottoscritto in natura dal Socio Promotore, mediante conferimento delle partecipazioni a favore del Comparto B della SICAF.

Pertanto, laddove si proceda alla riorganizzazione nei termini sopra descritti, a parere degli Istanti sussisterebbero le condizioni di cui all’articolo 60, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 50 del 2017 e, assumendo che alla data della distribuzione dei proventi agli azionisti B, titolari di azioni con diritti patrimoniali rafforzati, sussista anche la condizione di cui alla lettera c) del predetto articolo (condizione da verificarsi solo a posteriori), gli Istanti ritengono che i proventi riferibili alle azioni con diritti patrimoniali rafforzati possano mantenere, ai fini fiscali, la natura giuridica di proventi finanziari.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 60, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 stabilisce che i «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».

La presunzione in questione, operante ope legis, è, tuttavia, applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:

«a) l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».

La circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, relativamente agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) specifica «che essi sono identificati nei fondi comuni di investimento, nelle SICAF (società di investimento a capitale fisso) e nelle SICAV, (società di investimento a capitale variabile)».

L’articolo 35bis, comma 6, del TUF stabilisce che «nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo» e nel successivo comma 6bis specifica che «ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr».

Inoltre, la citata circolare specifica che in relazione agli elementi che concorrono al raggiungimento della soglia di investimento dell’1 per cento, ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 3, occorre considerare sia l’ammontare sottoscritto da manager e dipendenti in strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sia l’ammontare sottoscritto dagli stessi manager e dipendenti in strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati. Per ciò che concerne gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, il comma 1 considera la partecipazione sia diretta che indiretta, e, pertanto, comprende anche le quote di carried interest detenute da una società partecipata dal manager (laddove la partecipazione non sia totalitaria) in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione, fermo restando il rispetto della condizione relativa all’esborso effettivo, da intendersi come esborso monetario che espone il soggetto al rischio di perdita.

In relazione al momento di individuazione della percentuale dell’investimento minimo richiesto dalla lettera a) ai manager che detengono quote di fondi di investimento, come chiarito nella citata circolare, occorre tener conto del meccanismo di funzionamento degli stessi definito da ogni singolo regolamento che, ordinariamente si articola in un primo periodo di sottoscrizione delle quote, cui fa seguito il versamento mediante il c.d. ”richiamo degli impegni” sottoscritti.

Tale meccanismo di funzionamento evidenzia che l’ammontare delle sottoscrizioni si riflette sulle risorse investite dal fondo; ciò, unitamente alla formulazione letterale della lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 che fa riferimento all’impegno assunto dai manager consente di attribuire rilevanza alla fase della sottoscrizione, fase nella quale si manifesta l’impegno all’investimento. Il requisito dell’investimento minimo può, quindi, ragionevolmente considerarsi soddisfatto se alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione del fondo l’impegno complessivo dei manager/dipendenti rappresenta l’1 per cento del totale delle sottoscrizioni, ferma restando la necessità che le quote vengano poi liberate a seguito del richiamo operato dal fondo, in applicazione del criterio dell’esborso effettivo, nell’ottica di garantire una effettiva partecipazione al rischio economico da parte del manager/dipendente.

Laddove l’ammontare delle quote richiamate sia inferiore a quello delle quote sottoscritte, per effetto dei minori investimenti deliberati, la determinazione della soglia dell’1 per cento risulterà riproporzionata in ragione del minor investimento del fondo. In tal caso, il requisito si intende comunque integrato se i complessivi versamenti eseguiti dai manager e dipendenti siano pari all’1 per cento degli investimenti effettuati dal fondo.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 50 del 2017, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 60 è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, tenuto conto che le SICAF rappresentano una delle diverse tipologie di OICR normativamente previste, il computo dell’investimento minimo, requisito richiesto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, deve determinarsi con riguardo all’investimento effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio, facendo riferimento esclusivamente al singolo comparto patrimonialmente autonomo.

Il requisito dell’investimento minimo può considerarsi soddisfatto se l’investimento da parte dei Manager comporti al momento della sottoscrizione un esborso effettivo da parte degli stessi per un importo pari ad almeno l’1 per cento del totale degli investimenti del Comparto B, a nulla rilevando la circostanza che il Socio Promotore abbia conferito delle partecipazioni.

Resta fermo, che qualora vengano deliberati nuovi aumenti di capitale del Comparto B, al fine di garantire il rispetto del requisito di cui alla citata lettera a) è necessario adeguare gli investimenti dei Manager, per garantire il costante allineamento di rischi ed interessi rispetto agli altri investitori.

Ciò posto, qualora vengano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 60 del decreto-legge n. 50 del 2017, i redditi derivanti dalle azioni carried costituiscono redditi di natura finanziaria.

Si evidenzia, infine, che il Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale Ufficio VI, con nota R.U. 168351 del 23 maggio 2023, ha affermato che la disciplina PIR, «come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl di bilancio per il 2017 (AC 4127) e ribadito, più volte, sia dal Dipartimento delle Finanze (cfr. Linee guida del 4 ottobre 2017) sia dalla stessa Agenzia delle entrate, è finalizzata a indirizzare il risparmio delle famiglie, concentrato sulla liquidità, verso l’economia reale.

Tale disciplina agevolativa, pertanto, è volta a incentivare gli investimenti nell’economica reale da parte di soggetti che non effettuerebbero tali investimenti in assenza di siffatta disciplina» e che «i soggetti che sottoscrivono (o cui vengono attribuiti) strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, invece, sono soggetti che operano professionalmente nei mercati finanziari e che acquisiscono tali strumenti in virtù dell’attività professionale svolta, a prescindere dalla disciplina PIR». Pertanto, gli strumenti finanziari provvisti di diritti patrimoniali rafforzati (nel caso di specie le azioni carried) non costituiscono un investimento agevolabile ai sensi di tale disciplina, in quanto, per tali strumenti finanziari non vi è ”sollecitazione all’investimento”.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.