AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 186368 del 17 aprile 2025, n. 186368

Definizione delle modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Dispone:

1. Soggetti obbligati

1.1 I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Modalità di presentazione della dichiarazione di attestazione dei requisiti soggettivi

2.1 I soggetti di cui al punto 1.1 presentano una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano di:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

2.2 La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

2.3 La dichiarazione deve essere presentata presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

2.4 Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

2.5 Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale di cui al punto precedente, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

3. Modalità di prestazione della garanzia per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale

3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.

3.2 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

3.3 Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato:

a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;

e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

3.4 I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2.

3.5 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

3.6 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato con fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

– dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale;

– dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;

– dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;

– Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;

– delimitazione, durata e importo della garanzia;

– composizione del deposito;

– obbligazioni delle parti contraenti;

– forma delle comunicazioni;

– foro competente.

3.7 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato con fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

– dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale;

– dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;

– Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;

– delimitazione, durata e importo della garanzia;

– inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;

– rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;

– forma delle comunicazioni;

– foro competente.

3.8 In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo indicato nel punto 3.3.

3.9 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

3.10 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.

3.11 Dalla data della comunicazione di cui al punto 3.10, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia.

3.12 Nel caso di prestazione di nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore, dalla data della comunicazione di esito positivo di cui al punto 3.10 il rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente.

4. Soggetti già operanti come rappresentanti fiscali

4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, presentano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e, ove richiesto, prestano la garanzia con le modalità definite ai paragrafi precedenti.

4.2 In caso di inadempimento, decorso il termine di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante fiscale, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

4.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2 decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e, ove richiesto, di prestare la garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale.

4.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di presentazione della documentazione prevista, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

5. Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali

5.1. Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e, ove previsto, hanno prestato la garanzia.

6. Trattamento dei dati personali

6.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha aggiunto all’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo che stabilisce che il soggetto che ricopre il ruolo di rappresentante fiscale deve essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e che l’assunzione di tale ruolo è subordinata al rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono individuati i criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale, nonché le modalità di rilascio della garanzia. L’articolo 5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.

6.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

6.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del soggetto che presenta la garanzia o di un suo rappresentato, nonché gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti.

6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

6.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.

Motivazioni

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera a), ha introdotto nell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo il quale stabilisce che, al fine dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia.

Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari ad assumere il ruolo di rappresentante fiscale, e per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo. L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare. Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, dell’esito positivo del controllo sulla garanzia e verificata la presenza della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 75295 del 3 giugno 2015, recante “Approvazione del modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

FAC-SIMILE COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO

COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER LA GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL DPR 633/1972

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da _________________________________________________ (Rappresentante fiscale) (c.f. e p.iva _________________) (in seguito, denominato/a “Richiedente”)

Domiciliato/a in _____________________ via/p.zza _____________________________ n. ____ Fino alla concorrenza di € _______________, __ (euro _______________________________________________/___) a favore dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di _____________________________

PREMESSO

– che il Richiedente è residente nel territorio dello Stato ed intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale di cui all’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– che con decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2024 sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;

– che il Richiedente intende assumere la rappresentanza di un numero di soggetti da ______ a _______;

– che il Richiedente pertanto è tenuto alla presentazione di garanzia per un valore massimale minimo di € __________________________ e della durata minima di 48 mesi dalla data di presentazione della garanzia presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

CIÒ PREMESSO

il/la _______________________________________________ (in seguito denominato “Intermediario o Banca”), Codice Fiscale ________________________ P.IVA ___________________ con sede in _______________________________________________ Tel.___________________ PEC_________________________, intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data _____________ ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) _______________________, ai sensi dell’art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore di borsa pari a € _________________________ (euro __________________________________________________) e valore nominale pari a € ____________________ (euro ____________________________), composto dai seguenti titoli, aventi tutti scadenza successiva al termine di durata della garanzia:

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

  1. Nome titolo ______________________________ Codice ISIN ________________________

Valore nominale € __________________ (euro ______________________________________)

Valore di borsa € ___________________ (euro ______________________________________)

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________ a garanzia dell’importo indicato in premessa.

Il Richiedente dichiara di essere l’intestatario dei titoli di cui ai punti _____________________.

Il Richiedente dichiara che l’intestatario dei titoli di cui ai punti ____________________ è il/la sig./sig.ra/società _____________________________________________________ Codice Fiscale _____________________________ nato/a ___________________________ il ___________________ residente/avente sede in __________________________________.

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

Il Richiedente garantisce che, per tutta la durata della garanzia, il valore del deposito, con riferimento al valore di borsa, sia almeno pari all’importo indicato in premessa. A tal fine, si obbliga ad effettuare, con cadenza annuale, eventuali integrazioni in titoli a seguito di sopravvenute diminuzioni del valore di borsa – fissato alla data di stipula della presente garanzia – che hanno determinato una riduzione superiore al 5 per cento dell’importo garantito. Con riferimento alla stessa percentuale e con la medesima cadenza, il Richiedente può ottenere lo svincolo parziale dei titoli per effetto di aumenti del valore di borsa rispetto a quello fissato alla data di stipula.

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ________________________, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell’importo indicato in premessa.

CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO TRA L’INTERMEDIARIO / BANCA E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

L’Intermediario o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce l’Agenzia delle entrate, per il periodo di tempo indicato all’art. 2 e fino alla concorrenza dell’importo complessivo garantito, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con il presente deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a favore del direttore pro tempore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, ha la validità di 48 mesi dalla data di presentazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente; l’Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell’Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l’importo di € _____________________. L’importo della garanzia sarà diminuito dell’ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell’Agenzia delle entrate per il quale sia stato escusso l’Intermediario/Banca garante.

Art. 4 – Composizione del deposito

Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. La scadenza dei titoli che compongono il deposito non può essere inferiore al termine previsto dall’art. 2.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

L’Intermediario o Banca si obbliga a liquidare i titoli costituenti il deposito e a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell’atto amministrativo. L’Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare all’Intermediario o Banca, in tempo utile e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza dell’anzidetto termine, l’ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale dell’Intermediario, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra Intermediario o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________.

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA_____________________________________________________________________

IL RICHIEDENTE_____________________________________________________________________

L’INTERMEDIARIO/BANCA____________________________________________________________

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI_____________________________________________________

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 5 e 7, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

L’INTERMEDIARIO/BANCA____________________________________________________________

Si approva specificamente l’articolo 4, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI_____________________________________________________

IL RICHIEDENTE_____________________________________________________________________

Allegato 2

FAC-SIMILE POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 3, DEL DPR 633/1972

Rilasciata a _________________________________________________ (Rappresentante fiscale) (c.f. e p.iva _________________) (in seguito denominato/a “Contraente”) Domiciliato/a in _____________________ via/p.zza _________________________________ n. ____

Fino alla concorrenza di € _______________, __ (euro__________________________________/___) a favore dell’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di _________________________________

PREMESSO

– che il Contraente è residente nel territorio dello Stato ed intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale di cui all’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

– che con decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2024 sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;

– che il Contraente intende assumere la rappresentanza di un numero di soggetti da ______ a _______;

– che il Contraente pertanto è tenuto alla presentazione di garanzia per un valore massimale minimo di € __________________________ e della durata minima di 48 mesi dalla data di presentazione della garanzia presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

CIÒ PREMESSO

– ______________________________________________________ (in seguito, denominata “Società o Banca”), codice fiscale/p.Iva ______________________ con sede in ______________________ tel. _______________, PEC ____________________________________ e, per essa, ____________________, nato a ____________________, il ____________, nella sua qualità di _________________, domiciliato per la carica presso la sede della Società/Banca, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Contraente; il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di _______________________, nella persona del direttore pro tempore, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dell’importo di € __________________________________;

e fino alla data del ________________.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L’AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o Banca garantisce all’Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all’art. 2 e fino alla concorrenza dell’importo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme dovute all’Amministrazione finanziaria a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro tempore dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ha la validità di 48 mesi dalla data di presentazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente; l’Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell’Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l’importo di € _____________________. L’importo della garanzia sarà diminuito dell’ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell’Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante.

Art. 4 – Inadempimento del Contraente

L’eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Contraente non potrà in nessun caso essere opposto all’Agenzia delle entrate.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richieste dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell’atto amministrativo. L’Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell’anzidetto termine, l’ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all’articolo 1944 del Codice Civile.

Art. 7 – Surrogazione

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all’Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa. L’Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia fra Società o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di ______________________.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA____________________________________________________________________

IL CONTRAENTE____________________________________________________________________

LA SOCIETÀ/BANCA________________________________________________________________

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 9 ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA_________________________________________________________________