La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9064 depositata il 6 aprile 2025, intervenendo in tema di validità del patto di prova nel rapporto di lavoro subordinato, ha ribadito il principio secondo cui ove il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell’appalto e sia dedotta la diversità dell’appalto o della struttura aziendale del nuovo appaltatore, al fine di valutare la legittimità del patto di prova il giudice del merito non può limitare il suo accertamento alla identità delle mansioni del lavoratore, ma deve valutare la possibile sussistenza di un interesse del datore di lavoro di verificare, oltre alle competenze professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione ed al suo inserimento nella nuova struttura aziendale, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass. n. 15059/015; Cass., 29 marzo 2018, n. 18268).”

Pertanto. come premesso dalla Corte Suprema, la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro e sia il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto.

Il datore di lavoro potrà accertare la capacità del lavoratore di svolgere diligentemente la prestazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale e quest’ultimo, a sua volta, valuterà il contenuto e l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. n. 5016 del 2004; n. 15960 del 2005; n. 15059 del 2015). “

Per i giudici di legittimità è illegittimamente apposto un patto di prova che non sia funzionale alla causa appena descritta, di reciproca sperimentazione della convenienza del contratto, ad esempio per essere questa già avvenuta con esito positivo nello svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti e nelle specifiche mansioni.

Per cui, per gli Ermellini, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, aventi ad oggetto mansioni analoghe, è ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità di ulteriori e indispensabili verifiche; ad esempio, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (Cass. n. 15059 del 2015; n. 28252 del 2018; n. 28930 del 2018).”

Per i giudici di piazza Cavour, pertanto, La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto di lavoro presenti decisivi elementi di novità e, ad esempio, si instauri con un diverso datore oppure sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o ancora abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte.

Gli elementi di novità che si innestano nel nuovo rapporto di lavoro rendono logicamente plausibile l’esigenza di una nuova sperimentazione e quindi astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo. ” 

Onere della prova sulla illegittimità del patto di prova

Il Supremo consesso ha chiarito sul tema della ripartizione dell’onere della prova che Il lavoratore che deduca la nullità del patto di prova, perché non funzionale alla causa della reciproca sperimentazione di convenienza del contratto, sopporta il relativo onere probatorio.

Il difetto funzionale del patto può essere provato anche per presunzioni e può desumersi dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti, cioè dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo la propria opera per lo stesso datore di lavoro e con le specifiche mansioni, sia pure in seguito a distacco (così Cass. n. 12379 del 1998) oppure per effetto di somministrazione di lavoro. “

In altri termini, per i giudici delle Suprema Corte, ove il lavoratore deduca l’illegittimità del patto di prova, non può addossarsi alla parte datoriale l’onere di dimostrare le esigenze poste a base dell’apposizione del patto medesimo, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni.