AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 118 del 22 aprile 2025
IVA – Compensi professionali percepiti dagli eredi – Obblighi di certificazione – Articolo 35-bis del DPR n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Signor [ALFA] (di seguito istante), in qualità di erede di un professionista deceduto nel 2011, espone il caso concreto e personale, qui di seguito sinteticamente riportato, in merito agli obblighi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto cui sono tenuti gli eredi del professionista medesimo.
L’istante rappresenta che nel mese di dicembre 2024 ha percepito, in qualità di erede e in quota parte, un compenso professionale, al netto della corrispondente IVA, spettante al de cuius per le prestazioni professionali dallo stesso rese nei confronti della società [BETA], nel frattempo fallita.
Al riguardo, l ‘istante, nell’evidenziare che la partita IVA del padre «era già stata chiusa in vita dallo stesso professionista», riferisce che:
il curatore fallimentare, a mezzo PEC del 2 novembre 2024, nel preannunciare la liquidazione del compenso, aveva precisato che la corresponsione di tali somme sarebbe stata documentata, ai fini IVA, mediante l’emissione di un’autofattura da parte della curatela fallimentare, che, trattenendo l’importo dell’IVA, avrebbe poi provveduto a versarla direttamente all’Erario;
con una successiva PEC del 13 gennaio 2025, il curatore fallimentare ha comunicato che, a seguito della recente revisione dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non gli era più consentito procedere all’emissione dell’autofattura, chiedendo, pertanto, all’istante di emettere «mediante avvio di una posizione fiscale», fattura nei confronti della società fallita, e che, solo al ricevimento della fattura, la curatela fallimentare avrebbe corrisposto l’importo dell’IVA precedentemente trattenuta.
Tanto premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi IVA relativi al compenso professionale incassato in qualità di erede del de cuius.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, avendo percepito il compenso maturato dal de cuius al netto dell’IVA, trattenuta dal curatore, ritiene di non dover riaprire la partita IVA del professionista deceduto, né di doverne aprire una a suo nome, ma di potersi avvalere delle indicazioni rese con la risposta a interpello n. 52/E, pubblicata il 12 febbraio 2020 nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, ove è stato previsto che sia il curatore ad emettere autofattura per documentare il pagamento del compenso all’erede del professionista deceduto e a versare l’IVA ad esso relativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito prospettato dall’istante si inserisce nell’ambito di un tema complesso quello della cessazione dell’attività professionale che ha visto nel tempo diversi pronunciamenti sia da parte dell’amministrazione finanziaria che della giurisprudenza.
In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, al punto 7.1, ha chiarito che, «l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale».
Con la risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E, è stato, inoltre, precisato che, «la cessazione dell’attività per il professionista non coincide […] con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata».
Tale posizione è conforme all’indirizzo delle sezioni unite della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016, ove è stato enunciato il principio secondo cui, «il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione»; e questo perché «[…] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati […] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione».
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) ove non sia stata emessa anticipatamente fattura «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo», mentre, ex articolo 21, comma 4, del medesimo decreto «la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (…)».
Ciò detto, con riguardo agli obblighi fiscali sorti dopo il decesso del professionista, l’articolo 35bis del decreto IVA, dispone che, «[g]li obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore».
Conformemente, con la risoluzione dell’11 marzo 2019, n. 34/E, è stato chiarito che, «in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella», salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.
In altre parole, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, torna utile quanto già chiarito con la risposta a interpello n. 163/E, pubblicata l’8 marzo 2021 nell’apposita sezione del sito della scrivente, ove è stato precisato come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore nel caso in esame l’erede «mantenga l’obbligo di emettere la fattura […] ([…] riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l’onere di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell’omessa fatturazione […]. Detta disposizione […] è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l’inadempienza del cedente/prestatore».
Pertanto, nel caso di specie, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l’istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest’ultimo l’obbligo di ”regolarizzare” l’operazione, come prescritto dal citato comma 8 dell’articolo 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista.
Al riguardo, il citato articolo 6, comma 8 come riformulato ad opera dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 7), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ad oggi prevede che, il cessionario/committente, in caso di omessa od irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, per evitare l’applicazione della sanzione ivi prevista, non deve più emettere autofattura (o regolarizzare la fattura ricevuta) e versare l’imposta (o la maggiore imposta) all’erario, ma deve solo comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dal momento in cui avrebbe dovuto essere emessa la fattura regolare. A tal fine è stato istituito il codice TD29, utilizzabile nel sistema di interscambio (SDI) a decorrere dal 1° aprile 2025.
Deve, conseguentemente, intendersi parzialmente superata la soluzione resa con la risposta n. 52/E del 2020, ove in caso di inerzia degli eredi era stato rimesso al cessionario/committente il compito di versare l’IVA relativa al compenso (da corrispondere, dunque, alla controparte al netto dell’imposta).
Stante la modifica normativa, dunque, il compenso andrà corrisposto all’istante al lordo dell’imposta e sarà onere del medesimo chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius al fine di assolvere gli obblighi fiscali connessi al pagamento. Solo laddove l’istante rimanga inerte, la controparte dovrà effettuare la comunicazione di rito disposta dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prevista. Va da sé che, in tale evenienza, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di agire nei confronti dell’erede per recuperare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
La soluzione prospettata dall’istante non può, dunque, essere accolta.