CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9660 depositata il 13 aprile 2025

Lavoro – Azione discriminatoria – Rito sommario di cognizione – Art. 28 D.Lgs. 150/2011 – Tempestività del gravame – Principio di ultrattività – Overruling processuale – Risarcimento del danno patrimoniale – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 384/2020 pubblicata il 04/03/2020, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da V.V. nella controversia con la Fondazione T.S.C..

2. La controversia ha per oggetto una azione discriminatoria – proposta nell’ambito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 28 d.lgs. 150/2011 – per mancata assunzione del ricorrente.

3. Il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle domande aventi ad oggetto la costituzione del rapporto ed il risarcimento del danno patrimoniale per il periodo dal 14/03/2015 al 01/04/2015; e condannava la Fondazione al pagamento della somma di euro 897,90 oltre a rivalutazione ed interessi.

4. La Corte territoriale ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, proposta dalla Fondazione, rilevando che l’appello è stato proposto con ricorso depositato il 20/08/2015 e notificato l’11/12/2019, quando il termine ex art. 702 quater cod. proc. civ. era già decorso.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre V., con ricorso affidato a quattro motivi. La Fondazione resiste con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 702 quater cod. proc. civ., 2, 4 e 28 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 121, 1566, 409, 414, 434 e 436 cod. proc. civ., «unitamente al principio di ultrattività del rito impegnato in primo grado anche nella fase di gravame dell’appello», con riferimento all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 702 quater cod. proc. civ., 2,  4 e 28 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 121, 1566, 409, 414, 434 e 436 cod. proc. civ., «unitamente al principio di ultrattività del rito impegnato in primo grado anche nella fase di gravame dell’appello», con riferimento all’art. 360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 702 quater cod. proc. civ.,2 , 4 e 28 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 121, 1566, 409, 414, 434 e 436 cod. proc. civ., «unitamente al principio dell’overruling processuale, anche in riferimento alla disciplina previgente sulle azioni contro le discriminazioni regolamentate dall’art. 44 d.lgs. 286/1998», con riferimento all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 702 quater cod. proc. civ., 2, 4 e 28 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 121, 1566, 409, 414, 434 e 436 cod. proc. civ., «unitamente al principio dell’overruling processuale, anche in riferimento alla disciplina previgente sulle azioni contro le discriminazioni regolamentate dall’art. 44 d.lgs. 286/1998», con riferimento all’art. 360 comma primo n. 4 cod. proc. civ.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché fondati sulle medesime norme di diritto che si assumono violate, e perché aventi tutti ad oggetto la medesima questione giuridica: il regime della impugnazione dell’ordinanza pronunciata all’esito del giudizio in materia di discriminazione ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011.

6. La materia controversa è regolata dalle disposizioni dettate dall’art. 28 d.lgs. cit. nel testo antecedente alle modifiche introdotte per effetto dell’art. 15 comma 3 lettera v) del d.lgs. 149/2022, siccome introdotte successivamente sia al deposito del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, sia al deposito del ricorso in appello.

7. Il comma primo della disposizione in esame prevede che: «Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo».

8. L’art. 28 cit. non detta alcuna specifica disposizione con riferimento alla forma ed al termine per l’impugnazione della ordinanza che definisce il procedimento di primo grado.

Pertanto, in virtù del rinvio recettizio compiuto dal comma 1, trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di impugnazione dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ., ed in particolare l’art. 702 quater, che disciplina l’appello avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento sommario di cognizione.

9. Con riferimento alla forma della impugnazione, si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini di seguito riportati: «in tema di controversie in materia di discriminazione, l’appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda – formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell’accesso al lavoro – deve essere introdotto con citazione e non con ricorso sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito (si rimanda a Cass., Sez. L, n. 30843 del 6 novembre 2023; cfr. anche Cass., Sez. VI-3, n. 6318 del 5 marzo 2020)» (Cass. 31/10/2024 n. 22079).

10. Avuto riguardo alle deduzioni svolte nei motivi di ricorso, si richiamano le puntuali considerazioni di Cass. 06/11/2023 n. 30843, che ha più in dettaglio esaminato le suggestioni prospettate con riferimento al parallelismo tra la forma ordinaria dell’atto introduttivo nel rito del lavoro (art. 414 cod. proc. civ.), la forma dell’atto di appello (artt. 433 e 434 cod. proc. civ.), da una parte, e la forma dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 28 d.lgs. 150/2011, dall’altra, nei termini che seguono: « (…) anche rispetto all’appello ex art. 702-quater cod. proc. civ., proposto contro il provvedimento di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione ex art. 19 del d.lgs. n. 150/2011 era costante l’orientamento di questa Corte secondo esso andava introdotto con atto di citazione e non mediante ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione andava effettuata calcolandone il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater, primo comma, cod. proc. civ., dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 26326/2014; Cass. n. 14502/2014; Cass. n. 13815/2016; Cass. n. 23108/2017).

L’indirizzo è stato superato solo dalle modifiche apportate all’art. 19 del d.l. n. 150/2011 (ndr art. 19 del d.lgs n. 150/2011)  dall’art. 27 del d.l. n. 142/2015, in quanto a quel punto era espresso il riferimento al termine “ricorso” (Cass., S.U., n. 4268/2018).

Analoghe modifiche non hanno tuttavia riguardato l’art. 702-quater, né l’art. 28 d.lgs. 150/2011, sicché è tuttora valido il parallelismo argomentativo tra il disposto dell’art. 19 illo tempore vigente e l’art. 28, nel senso che evidentemente, in entrambi i casi, vale l’art. 702-quater e sono da osservare le forme proprio di esso.

Soprattutto si è poi evidenziata la specialità della disciplina prevista da tale disposizione contro gli atti e i comportamenti discriminatori, anche in ambito di occupazione e lavoro, con la precisazione che, nel rapporto tra due previsioni “speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente (Cass. n. 3936/2017 cit. ha affermato tale principio ritenendo la prevalenza dell’art. 28 d.lgs. n. 150/2011 sull’art. 413 cod. proc. civ. che fissa la competenza del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto).

La specialità del rito di cui all’art. 28, co. 1, e 702-bis, ss.  non ammette dunque deviazioni ed una volta introdotta la causa nelle forme antidiscriminatorie non si possono trasporre regole impugnatorie del processo del lavoro, al fine di calibrare le forme a seconda dell’ambito sostanziale entro cui si manifesta la discriminazione, ciò non essendo previsto dalle norme e potendo comportare gravi ed ingiustificate incertezze applicative.

Non può dunque convenirsi con l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nel caso di cui all’art. 702-bis ss. c.p.c., il rito in appello conseguirebbe al rito che si sarebbe ordinariamente applicato in primo grado e dunque, nel caso di specie, l’ordinario rito del lavoro.

Il rito di cui agli artt. 702-bis ss. è un rito a sé, che non tollera riqualificazioni a seconda della materia coinvolta dalla discriminazione, né vi è un rito che “ordinariamente” si sarebbe applicato in primo grado, perché in primo grado il rito sommario può esso stesso essere normalmente applicato.

Si potrebbe anche discutere se, rispetto ad una causa in cui questioni discriminatorie e di lavoro si sovrappongano, si possa ammettere la scelta tra l’uno e l’altro rito, come ora consente l’art. 441-quater c.p.c. in ambito di licenziamenti.

Ma di certo, una volta scelto il rito, non vi possono essere estemporanee interpolazioni e vanno osservate le regole proprio del processo in concreto instaurato (…).

Questa Corte ha comunque anche affermato che se una controversia di lavoro non viene trattata con il rito lavoro, il giudizio di appello deve seguire le regole ordinarie, in quanto “il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione” (Cass. n. 22738/2010; Cass. n. 3192/2009 e Cass. n. 24649/2007) ed anche ciò esclude, per altra via, che nel caso di specie l’appello, essendo stato il giudizio di primo grado condotto nelle forme tout court del rito sommario di cognizione, dovesse virare verso forme del rito del lavoro ed essere introdotto con ricorso».

12. Né può fondatamente invocarsi la tutela rispetto ad un asserito overruling, non versandosi in una ipotesi in cui la parte abbia ragionevolmente confidato nell’interpretazione resa dalla giurisprudenza nel momento in cui ha tenuto una certa condotta, rispetto ad un successivo ed improvviso revirement degli effetti pregiudizievoli in ambito processuale (nullità, decadenze o preclusioni).

Nella specie, come reso evidente dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, non vi è stato alcun mutamento interpretativo sulle modalità dell’appello riguardo ad una decisione emessa a seguito di procedimento di primo grado regolato da un rito sommario.

13. Neppure può dirsi violato il principio del “giusto processo” per il solo fatto di prospettare una interpretazione delle regole processuali favorevole ai propri interessi difensivi e diversa da quella affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

14. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

15. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

 Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.