MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 21 febbraio 2025
Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti
Art. 1
Prestazione universale
1. È istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33».
2. Per consentire l’avvio della sperimentazione di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e dell’eventuale revoca, nonchè le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
3. Ai fini del comma 2, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere informativo, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, nonchè ogni altro strumento di comunicazione efficace in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.
4. L’INPS, con specifico riguardo alle persone anziane non autosufficienti, in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e d), del presente decreto e titolari dell’indennità di accompagnamento, può procedere ad inviare anche proattivamente comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale e alle relative modalità di accesso.
Art. 2
Requisiti e beneficiari
1. La prestazione universale di cui all’art. 1 è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato secondo le modalità di cui al comma 2;
c) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all’art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
2. L’INPS provvede all’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera b), sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Ai fini della verifica del mantenimento del requisito ISEE di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, l’INPS accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di un ISEE in corso di validità. In caso di mancata presentazione di una nuova DSU, l’erogazione del beneficio è sospesa e la stessa riprende regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1.
4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è effettuata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le persone anziane non autosufficienti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere la prestazione universale in modalità telematica all’INPS attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, interoperabile con le piattaforme di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024 e con la piattaforma di cui all’art. 28, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e di quanto previsto dall’art. 7 del presente decreto. Le modalità di presentazione della domanda e i relativi termini sono definiti dall’INPS con apposita circolare di cui all’art. 9, comma 3, del presente decreto.
2. La richiesta di cui al comma 1, primo periodo, può essere presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, che trattano i dati come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente.
3. Alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, il richiedente può eventualmente allegare:
a) la documentazione sanitaria necessaria a consentire l’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo con le modalità di cui all’art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) il verbale di accertamento sanitario di cui all’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico dell’ufficio, ai sensi dell’art. 445-bis del codice di procedura civile;
d) il verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
4. L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e la pregressa titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
5. All’esito delle verifiche di cui al comma 4, l’INPS comunica all’interessato:
a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti;
b) il rigetto della domanda per insussistenza di uno o più requisiti.
6. L’INPS provvede a comunicare al richiedente della prestazione universale l’esito delle verifiche di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di compimento degli 80 anni, se successiva.
7. Nel caso di cui al comma 5, lettera a):
a) per i soggetti già titolari di indennità di accompagnamento, l’INPS procede all’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 2;
b) per i soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, l’INPS procede all’individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all’art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
8. In caso di accoglimento della domanda, il verbale con le risultanze della valutazione è inserito nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 4
Importo, modalità di erogazione del beneficio e rinuncia
1. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata con cadenza mensile, a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e previa notifica all’interessato di avvenuta liquidazione del beneficio, ed è composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980. Sulla quota fissa monetaria di cui alla presente lettera trova applicazione il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 18 del 1980;
b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», di importo fino ad euro 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili, e fermo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del presente decreto, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
2. La prestazione universale riconosciuta ai sensi del presente decreto assorbe l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le informazioni relative all’erogazione della prestazione universale ai singoli beneficiari saranno inserite dall’INPS nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
3. Il beneficiario può, in qualsiasi momento, richiedere la rinuncia al beneficio, con conseguente ripristino dell’indennità di accompagnamento e delle ulteriori prestazioni di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
La rinuncia ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
4. L’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, individua, nel corso della fase sperimentale, i servizi, con esclusione di quelli di natura infermieristica e sanitaria, che possono essere acquistati con le risorse relative alla quota integrativa della prestazione universale, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
Art. 5
Controlli, revoca e decadenza
1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ai fini del mantenimento dell’«assegno di assistenza» di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), l’INPS, sulla base di un controllo anche a campione, effettuato secondo le modalità indicate nella circolare di cui all’art. 9, comma 3, del presente decreto, verifica:
a) sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e banche dati, la correttezza contributiva del rapporto di lavoro dell’assistente domiciliare assunto dal beneficiario della prestazione universale per almeno quindici ore settimanali;
b) il rilascio della fattura elettronica, intestata al beneficiario della prestazione universale, redatta in conformità alle specifiche disposizioni in materia, attestante l’acquisto di servizi di cura e assistenza di cui all’allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante, forniti da imprese e/o professionisti qualificati. Tale verifica è effettuata dall’INPS sulle fatture indicate dal beneficiario attraverso il servizio di verifica dell’esistenza delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
2. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, l’INPS accerti che la quota integrativa di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), non è stata utilizzata per la stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto dei servizi ivi previsti e alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» con il conseguente obbligo per il beneficiario della restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, in presenza dei presupposti di legge.
3. Nei casi in cui dai controlli di cui al comma 1, lettera b), risulti, con cadenza trimestrale, che l’importo speso dal beneficiario sia inferiore all’importo percepito, l’INPS provvede alla decurtazione dell’importo non speso sulle mensilità successive.
4. Il mancato adempimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 1, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente decreto verificando, anche in via prospettica, la sussistenza di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all’art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con riferimento all’«assegno di assistenza».
Entro il giorno 10 di ciascun mese, l’INPS trasmette idonea rendicontazione, con particolare riferimento al mese precedente, delle domande accolte, dei relativi oneri e degli eventuali scostamenti riscontrati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora, all’esito del monitoraggio mensile di cui al comma 1, la spesa riferita alle domande accolte abbia raggiunto, anche in via prospettica, i limiti di cui all’art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, l’INPS sospende l’accoglimento delle domande presentate e l’acquisizione di nuove domande nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui al medesimo comma 6 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 2024, con cui si provvede a rideterminare l’importo mensile della quota integrativa di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
3. L’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica le mensilità del beneficio già concesse dall’INPS.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati relativamente all’acquisizione e alla gestione della domanda, nonchè al riconoscimento, all’erogazione, alla sospensione e alla revoca della prestazione universale è effettuato dall’INPS in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2024, dell’art. 2, comma 2, del presente decreto, nonchè dal decreto ministeriale previsto dall’art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
2. In particolare, con il decreto ministeriale previsto dall’art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024 sono definite le modalità di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonchè la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le modalità di raccolta dei dati per la predisposizione di un’apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2024.
Art. 8
Tavolo tecnico
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico finalizzato allo studio e all’individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di forme di incentivazione fiscale per i sistemi di protezione assicurativa rivolti ai singoli e alle famiglie per l’erogazione di servizi di cura e di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, finalizzati a rafforzare la relativa offerta.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Con apposita circolare, l’INPS definisce le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Allegato
SERVIZI ACQUISTABILI CON LA PRESTAZIONE UNIVERSALE, ART. 5, COMMA 1, LETTERA B) (AD ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SANITARIE E INFERMIERISTICHE)
Area socioassistenziale:
servizi di cura e di igiene della persona;
servizi di lavanderia;
servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio;
servizi per la cura e l’aiuto nella gestione della propria abitazione;
servizi per l’accompagnamento a visite;
servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;
servizi per il disbrigo pratiche amministrative.
Area sociale:
servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali;
servizi per l’aiuto al mantenimento di abilità pratiche;
servizi di sostegno psicologico/educativo;
servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.