PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Decreto del 22 novembre 2024
Costituzione del Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile
Art. 1
Istituzione del Tavolo nazionale dei giovani
1. Al fine di favorire la piena partecipazione dei giovani alle attività del Servizio nazionale della protezione civile è istituito il Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile (TNG).
Art. 2
Finalità
1. Il TNG è uno strumento partecipativo, di confronto e collaborazione finalizzato a coinvolgere le nuove generazioni nel sistema di protezione civile attraverso una costante interazione con il Dipartimento della protezione civile.
2. Il TNG ha come obiettivi:
a. analizzare, interpretare e rappresentare i bisogni dei giovani nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
b. proporre soluzioni sostenibili per valorizzare il percorso esperienziale dei volontari di protezione civile, mettendo al servizio dei giovani volontari le esperienze dei più esperti attraverso modalità e linguaggi fruibili dai più giovani;
c. sviluppare e proporre modelli organizzativi per la partecipazione attiva dei giovani nell’ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile favorendo la transizione generazionale a favore dell’inclusione dei giovani;
d. individuare proposte affinchè i giovani possano contribuire alla partecipazione attiva per finalizzare lo sviluppo di competenze in favore delle comunità vulnerabili a seguito di eventi di protezione civile incoraggiando la fidelizzazione alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, anche in riferimento alle forme di volontariato spontaneo previste dall’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
e. proporre soluzioni che possano consentire di rendere i temi di protezione civile più fruibili alle nuove generazioni anche in relazione alle sfide emergenti in tema di transizione digitale ed ecologica;
f. contribuire, attraverso la propria attività propositiva, a fornire idee e strategie innovative per aumentare la rete di giovani che si interessino delle tematiche di protezione civile, anche attraverso l’individuazione delle nuove modalità di comunicazione digitale, in linea con le esigenze ed i linguaggi multimediali contemporanei.
3. Il TNG, su richiesta del Capo del Dipartimento, può effettuare approfondimenti, analisi e ricerche su altre tematiche strategiche o di attualità, che riguardino la dimensione dei giovani nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Art. 3
Composizione
1. La composizione del TNG è articolata in modo da assicurare la rappresentanza giovanile in maniera diversificata e rappresentativa del volontariato di protezione civile.
2. Con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno individuati nell’ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ventinove giovani volontari componenti del TNG che dovranno aver compiuto almeno 16 anni o che, alla data di cessazione delle attività del TNG di cui al successivo art. 5, non avranno compiuto il trentesimo anno di età. Al fine di raccordare le attività del TNG, con il medesimo atto del Capo del Dipartimento, saranno individuati due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei quali uno con funzioni di coordinatore ed uno con funzioni vicarie.
3. I nominativi dei giovani volontari saranno individuati dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle valutazioni delle candidature inviate dagli interessati, per il tramite delle organizzazioni di volontariato di protezione civile cui appartengono, secondo le procedure relative alle manifestazioni d’interesse pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.
Art. 4
Organizzazione
1. Il TNG si riunisce, di norma, presso il Dipartimento della protezione civile con cadenza trimestrale, alla presenza del Capo del Dipartimento ovvero, in sua vece, di un suo sostituto.
2. I partecipanti al TNG possono effettuare, presso il Dipartimento della protezione civile, riunioni o incontri propedeutici per l’approfondimento delle tematiche.
3. Il Dipartimento della protezione civile assicura il necessario supporto per garantire le attività del TNG, mediante una apposita segreteria tecnica composta da quattro rappresentanti individuati con il medesimo atto del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all’art. 3, comma 2, nell’ambito dell’Ufficio I – volontariato e risorse del Servizio nazionale e dell’Ufficio del direttore operativo per il coordinamento delle emergenze.
4. Alle riunioni del TNG possono essere chiamati a partecipare, qualora richiesto, esperti o soggetti di chiara fama relativamente alle tematiche oggetto del presente provvedimento.
Art. 5
Gratuità delle attività
1. Ai componenti del TNG, che svolgono l’attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 6
Durata delle attività
1. Il TNG dura in carica due anni.
2. Con cadenza semestrale, il TNG redige un report riepilogativo delle attività svolte e delle proposte elaborate da sottoporre al Capo del Dipartimento.