CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 10102 depositata il 17 aprile 2025

Lavoro – Sanzione disciplinare – Sospensione dal lavoro – Festività infrasettimanale – Rifiuto di prestare attività lavorativa – Sensu sanzionatoria

Rilevato che

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da A.I. s.p.a. e da A. s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1859/2018 che aveva annullato la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata da A. s.p.a. a N.D. e N.S. per avere queste ultime rifiutato di prestare la propria attività lavorativa nella giornata del 15 agosto 2017 (festività infrasettimanale);

2. Avverso tale decisione l’A.I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Le lavoratrici intimate hanno resistito con unico controricorso;

4. Il P.M. e le parti private hanno depositato memoria;

Considerato che

1. a seguito della fissazione di pubblica udienza uno dei difensori della ricorrente ha depositato telematicamente il 2.1.2025 atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il difensore/procuratore speciale delle controricorrenti dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è sottoscritto dagli stessi rispettivi difensori;

2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;

3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo le controricorrenti aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.