MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 19 marzo 2025

Aggiornamento dei riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato: «Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi»

Art. 1

Aggiornamento riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150

1. Agli allegati II e X del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’Allegato II, rubricato «Metodi ufficiali di analisi per l’accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metallo prezioso»:

i. nella sezione «Platino», le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell’esacloroplatinato di ammonio» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210 – Gioielleria – Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria – Metodo gravimetrico dopo precipitazione dell’esacloroplatinato di ammonio»;

ii. nella sezione «Platino», sono infine aggiunte le parole «Metodo IV: Norma UNI EN ISO 11494, Gioielleria e metalli preziosi – Determinazione del platino nelle leghe di platino – Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).»;

iii. nella sezione «Palladio» le parole «Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina»;

iv. nella sezione «Palladio», sono infine aggiunte le parole «Metodo II: Norma UNI EN ISO 11495, Gioielleria e metalli preziosi – Determinazione del palladio nelle leghe di palladio – Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).»;

v. nella sezione «Oro», le parole «Norma UNI EN 11426: determinazione dell’oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN 11426, Gioielleria e metalli preziosi – Determinazione dell’oro – Metodo della coppellazione (saggio al fuoco)»;

vi. nella sezione «Argento», le parole «Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell’argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio» sono sostituite con le parole «Metodo I: UNI EN 11427, Gioielleria e metalli preziosi – Determinazione dell’argento – Potenziometria con l’utilizzo di bromuro di potassio»;

vii. nella sezione «Argento», le parole «Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell’argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio» sono sostituite dalle parole «Metodo II: UNI EN ISO 13756 Gioielleria e metalli preziosi – Determinazione dell’argento – Potenziometria con l’utilizzo di cloruro di sodio o cloruro di potassio»;

b) nell’Allegato X, rubricato «Norme di riferimento per i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione»:

i. al punto 1 (art. 48, comma 1 e art. 51, comma 2), le parole «UNI CEI EN 45001 sul funzionamento dei laboratori di prova» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)»;

ii. al punto 2 (art. 49, comma 1), le parole «UNI EN 30011 – parte 1ª sull’attività di verifica ispettiva dei sistemi qualità» sono sostituite dalle parole «UNI EN ISO 19011 (Linee guida per audit di sistemi di gestione)»;

iii. al punto 3 (art. 50, comma 2), le parole «UNI CEI EN 45003 sui sistemi di accreditamento dei laboratori di prova e taratura» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17011 (Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità)»;

iv. al punto 4 (art. 51, comma 1), le parole «UNI CEI EN 45011» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi)» e le parole «UNI CEI EN 45012» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione)».

Art. 2

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), diventano efficaci a far data dalla pubblicazione del presente decreto, ai sensi del successivo art. 4.

2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), divengono efficaci trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto ai sensi del successivo art. 4.

3. Nei termini di cui al comma 2, tutti i soggetti interessati provvedono all’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto, ivi compreso l’adeguamento dei rispettivi certificati di accreditamento.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.