AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 

Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Dispone:

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei servizi online disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

d) per “dichiarazione precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell’Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164;

g) per “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, i soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché i Centri di assistenza fiscale per le imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo 3, comma 3;

h) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;

i) per “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata nella quale ciascun utente può consultare le proprie informazioni fiscali;

j) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

k) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

l) per “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale) o per status legale (genitore), è abilitata ad utilizzare, in nome e per conto di altre persone fisiche, i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

m) per “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

n) per “fatture elettroniche”, i documenti informatici, emessi anche in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmessi in formato strutturato per via telematica al Sistema di Interscambio (di seguito “SdI”) e da questo recapitati ai soggetti riceventi secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

o) per “dati delle fatture elettroniche”, i dati fattura di cui al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 novembre 2022 e successive modifiche;

p) per “corrispettivi”, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

2. Soggetti destinatari della dichiarazione precompilata

2.1 Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir), nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

2.2 La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile, in via sperimentale anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al punto 2.1.

3. Dichiarazione precompilata e altri dati oggetto dell’accesso

3.1 Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:

a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b), sia del familiare fiscalmente a carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

3.4 Dal 2025, nella dichiarazione precompilata sono riportati anche i dati, trasmessi da soggetti terzi, relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate, in attuazione dell’articolo 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato in data 23 dicembre 2020.

3.5 Dal 2025, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e dei soggetti che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’Agenzia delle entrate utilizza, in via sperimentale, anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.

4. Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate

4.1 Accesso da parte del contribuente

4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito “CAD”);

– Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del CAD;

– Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione precompilata, le seguenti operazioni:

– visualizzazione e stampa;

– accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

– annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;

– versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7;

– indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

– consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

– consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

4.1.3 Nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati di cui al punto 2.1 è resa disponibile, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata, in alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello 730.

4.1.4 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

4.1.5 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare le operazioni di cui al punto 4.1.2 nel proprio interesse. La disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione della persona di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia. A tal fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le credenziali di cui al punto 4.1.1 e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. Tali modalità di accesso non si applicano ai sostituti d’imposta, ai CAF, ai professionisti abilitati e agli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che accedono nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1. Nel proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati. Per ottenere l’abilitazione l’erede dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio web disponibile nella sua area riservata nella sezione “Autorizzazioni”. In alternativa, l’erede può inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Qualora la richiesta sia compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, può essere inviata come copia per immagine di documento analogico, unitamente alla copia del documento d’identità dell’erede. Infine, l’erede può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva della stessa. Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione precompilata riferita alla persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non possono effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2. Se l’erede è un soggetto rappresentato, le operazioni di cui al presente punto sono svolte dai rappresentanti, preventivamente abilitati ai sensi del punto 4.1.8.

4.1.7 L’abilitazione dell’erede è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata. Nel caso in cui l’erede sia stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

4.1.8 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati all’accesso ai servizi online disponibili nell’area riservata. La disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione dei rappresentanti è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023 al quale si rinvia.

4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF, del professionista abilitato e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

4.2.1 Requisiti per l’accesso

4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede ai documenti di cui al punto 3.1, previa acquisizione della delega di cui al punto 5, con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, nei termini, all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica, e solo se dalla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale.

4.2.1.2 Il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti di cui al punto 3.1 con riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una dichiarazione precompilata, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.

4.2.1.3 Gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, previa acquisizione della delega di cui al punto 5, accedono ai documenti di cui al punto 3.1 con esclusivo riferimento al modello Redditi Persone fisiche.

4.2.2 Modalità di accesso

4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”). In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

4.2.2.2 I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata.

4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

4.2.3 Richiesta tramite file

4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto 3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

4.2.3.2 Il file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:

– codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni);

– codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;

– l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:

 – codice fiscale del contribuente;

 – reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

 – importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

 – in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

 – numero e data della delega di cui al punto 5;

 – tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;

– modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi Persone fisiche. Gli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso tramite file anche i seguenti dati:

– codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante;

– modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è il 30 aprile per quanto riguarda il modello 730 e il 7 maggio per quanto riguarda il modello Redditi Persone fisiche.

Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al punto 5.3, le richieste di accesso tramite file devono contenere il codice fiscale del soggetto richiedente e il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.

4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute nei primi cinque giorni dalla data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file indicata al punto 4.2.3.3, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste pervenute a partire dal sesto giorno successivo alla medesima data indicata la punto 4.2.3.3, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 3 giorni dalla data della richiesta. Contestualmente è reso disponibile:

– l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione precompilata;

– l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione precompilata.

4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili:

a) secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato B in caso della richiesta di scarico del modello 730;

b) secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato C in caso della richiesta di scarico del modello Redditi Persone fisiche.

4.2.3.9 Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i documenti di cui al punto 3.1 vengono cancellati dall’area riservata.

4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare una nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.

4.2.4 Richiesta via web

4.2.4.1 I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare richieste di download dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, previa autenticazione con le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, fornendo i seguenti dati del contribuente per il quale richiedono la dichiarazione precompilata:

– codice fiscale del contribuente;

– reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

– importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

– in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

– numero e data della delega di cui al punto 5;

– tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;

– modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi Persone fisiche. Gli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso via web anche i seguenti dati:

– codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante;

– modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

Qualora la delega sia conferita al CAF mediante documento informatico sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata secondo le modalità di cui al punto 5.3, le richieste di accesso via web contengono esclusivamente il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:

– i servizi resi disponibili sono esclusivamente integrati dai CAF con il proprio sistema informativo e non sono resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;

– l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;

– i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione delle società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i quali in tal caso assumono il ruolo di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, con le rispettive responsabilità;

– in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione applicativa forniti verso l’esterno;

– la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit e cifrari basati su algoritmo AES;

– i CAF devono utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito di una segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi devono procedere all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate;

– i CAF provvedono a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo i requisiti di legge.

4.2.4.3 Nelle richieste di accesso sono indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante, nonché la modalità di sottoscrizione della delega.

Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.4.4 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

4.2.4.5 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.

5. Delega per l’accesso

5.1 Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.

5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate.

5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti informazioni:

– codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

– anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;

– data di conferimento della delega;

– indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

5.5 Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale e amministratore di sostegno) o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona rappresentata o alla persona deceduta, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni acquisiscono anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentante legale o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante (genitore o rappresentante legale o erede).

5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai punti 5.4 e 5.5.

5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni acquisiscono idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione precompilata.

5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti 5.2 o 5.3 e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.

5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

– numero progressivo e data della delega;

– codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

– estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.

La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Inoltre, l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme restando le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento.

5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell’area riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata.

6. Presentazione diretta della dichiarazione

6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

– la data di presentazione della dichiarazione;

– il riepilogo dei principali dati contabili.

6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile del modello 730, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 4.1.4.

6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del modello 730 non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.

6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

– presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;

– rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

6.7 Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone fisiche ovvero il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione. Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area riservata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il quale può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di fiducia, secondo le modalità individuate dal punto 4.1.5, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo agli stessi.

7. Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato e altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici. L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF, dal professionista abilitato e dagli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, in qualità di titolari del trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta – anche per il tramite di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall’articolo 29 del Regolamento – al rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 – immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta, dal CAF, dai professionisti abilitati e dagli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e prima dell’effettivo accesso ai documenti di cui al punto 3.1 – l’introduzione di una maschera di “Avviso” per la formalizzazione dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

7.3 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui al punto 5.11, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Aggiornamento delle specifiche tecniche

8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 199 del 10 aprile 2025.

Motivazioni

L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

L’articolo 9 del citato decreto legislativo, prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone fisiche pur avendo i requisiti per la presentazione del modello 730.

Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata.

Con successivi provvedimenti sono state, poi, individuate, ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata: in particolare, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018 è stato introdotto l’accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF che sottoscrivono specifica Convenzione, mentre con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, in via sperimentale, è stata introdotta la delega digitale, ossia un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate attraverso la quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’articolo 64 del CAD. Tale soluzione permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.

Dal 2022 sono state individuate modalità semplificate per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche. La disciplina dell’abilitazione è contenuta nel provvedimento del 22 settembre 2023, al quale si rinvia integralmente.

Al fine di agevolare i contribuenti, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in via sperimentale, è stata resa disponibile una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a quella ordinaria, ed è stata prevista l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa. L’accesso a tale ultima dichiarazione è consentito anche per il tramite degli intermediari delegati, mediante scarico sia puntuale che massivo.

Inoltre, per poter proseguire la sperimentazione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 175 del 2014 ed elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, sono utilizzate le informazioni reddituali tratte dai dati delle fatture elettroniche trasmesse allo SDI e dai dati dei corrispettivi giornalieri inviati nel 2024 dai soggetti in questione.

In particolare, per le fatture elettroniche sono presi in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata esclusivamente i cosiddetti “dati fattura” di cui al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 novembre 2022 e successive modifiche.

Con riferimento ai dati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18 aprile 2023 e del 29 aprile 2024, nonché con il presente provvedimento, è stato via via integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione.

Dal 2025 il set informativo utilizzato per la precompilazione viene arricchito dei dati dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle entrate in attuazione dell’articolo 7 dell’Accordo Italia-Svizzera, stipulato il 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Dal 2025, inoltre, i dati riferiti ai familiari a carico per i quali è riconosciuto, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”), l’Assegno unico e universale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che nel 2024 erano stati trasmessi dall’Ente erogatore attraverso uno specifico flusso di dati, sono riportati in uno specifico prospetto della Certificazione Unica rilasciata dall’INPS ai soggetti percipienti l’assegno.

Inoltre, per consentire ai rappresentanti legali preventivamente abilitati di procedere anche all’invio della dichiarazione del rappresentato in qualità di erede, il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche ai relativi tutori, amministratori di sostegno e genitori già abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dal provvedimento del 22 settembre 2023.

Infine, considerato che l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, ha previsto che, dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sia resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, il presente provvedimento disciplina anche l’accesso alla dichiarazione precompilata Modello Redditi PF da parte degli altri intermediari individuati dalle lettere b), c), d) (limitatamente ai Centri di assistenza fiscale per le imprese) ed e) del medesimo articolo 3, comma 3.

Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal provvedimento del 9 aprile 2018, sopra richiamato.

Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata, si è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014.

Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18 aprile 2023 e 29 aprile 2024 contenuti in altri provvedimenti o documenti di prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” e successive modificazioni;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 e successive modificazioni, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Accordo Italia-Svizzera, stipulato in data il 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 novembre 2022 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 aprile 2024 e successive modificazioni, recante “Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.