MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale n. 57 del 18 marzo 2025
Regolamento recante disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Art. 2
Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali
1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici prevedono, in caso di inadempimento delle clausole convenzionali e di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni stesse, l’applicazione di penali contrattuali, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel rispetto delle condizioni minime ivi previste, nonchè dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità e gradualità, e in conformità al presente regolamento.
2. Il valore della penale è definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attività obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilità di adottare un provvedimento di decadenza.
3. Il valore della penale è definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attività da svolgersi con tempestività o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravità dell’inadempimento, nonchè della recidività del comportamento del concessionario.
Art. 3
Criteri per l’individuazione della penale concretamente applicabile all’inadempimento
1. Ferma restando l’applicazione delle condizioni minime e delle riduzioni delle penali previste dall’articolo 8 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se la convenzione di concessione prevede un limite di valore minimo e massimo ai sensi dell’articolo 2, comma 4, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonchè di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento, determina l’importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all’evento e due componenti variabili, collegate alla gravità dell’inadempimento e alla recidività della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all’evento;
b) applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere annuale della concessione;
c) applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l’incedere della concessione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilità del concessionario:
a) nei casi di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, la penale può essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento;
b) nei casi di cui all’articolo 2, comma 4, la penale può essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva.
Art. 4
Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’accertamento e alla contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale, entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 del codice civile.
2. L’accertamento è effettuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite:
a) analisi documentale, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all’uopo predisposti;
c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l’adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali è necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario.
3. Ai fini della contestazione dell’irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio è effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformità a quanto previsto nell’atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.a., sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalità di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario.
4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all’indirizzo che il concessionario è tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. La contestazione riporta:
a) i dati del concessionario;
b) le annualità a cui si riferisce l’inadempimento;
c) l’indicazione dell’inadempimento contestato, con riferimento all’articolo e al comma della convenzione di concessione in cui l’inadempimento è previsto;
d) una breve descrizione dell’inadempimento contestato;
e) l’importo della penale irrogabile;
f) l’indicazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni o documenti a discarico del procedimento.
6. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario, individuati con le analisi di cui al comma 2, in modo da consentire al concessionario la completa ed esatta individuazione dell’evento che ha prodotto l’inadempimento.
7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario può richiedere di essere audito.
L’audizione ha luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine di cui al comma 5, lettera f).
8. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, lettera f), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emette, entro il successivo termine di novanta giorni, il provvedimento di irrogazione della penale ovvero di accoglimento parziale o totale delle osservazioni, con conseguente rimodulazione dell’importo della penale o di archiviazione della contestazione.
9. Gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.